Sentenza 5 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 A 8 : I O 9 067748 5 I 1 . R Z / N 4 A A / R T 6 T 2 U S . I . B 01544 /02 R L I . G L BLICA ITALIANA P E . R A R D T . L B A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D D T A I I 1 S E 3 N R T 1 E R E N S Oggetto T . E J S 1 Processo A A E ✓ - Presidente Dott. Michele M Tributario Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI MERONE Consigliere R.G.N. 1655/00 Dott. Antonio MELONCELLI Rel. Consigliere Cron. 3897 Dott. Achille Consigliere Dott. Francesco TIRELLI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 03/04/01 SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in 1'AVVOCATURAROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
TI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, che lo difende, giusta procura Notaio BOCHETTI GIAMPAOLO di VICENZA, rep. 164.400 del 14.02.2000; controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 65/99 della Commissione 762 tributaria regionale di ROMA, depositata il 03/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Achille udienza del 03/04/01 dal MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BELLIS, che ha chiesto che il ricorso venga trattato UFFICIO OPIE Richiesta Copia studio all'inizio della pubblica udienza su richiesta dello dal Sig. D'AVALA per diritti 155 (3 stesso e con il consenso della Corte;
accoglimento del FEB. 2002 ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CORT -2- 1 3 Svolgimento del processo 1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 1° luglio 1999, n. 65/12/99, depositata il 3 novembre 1999, che ha accolto il ricorso ex art. 70 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, del signor NO AN, per l'ottemperanza della sen- tenza della Commissione tributaria centrale 13 giugno 1997, n. 5056/97, la quale ha confermato l'annullamento dell'accertamento, adottato dall'Ufficio IVA di Latina in rettifica della dichiarazione 1987 della Flas Spa, per inde- bita detrazione di lire 297.000.000. Il signor NO AN ha agito nella controversia in qualità di manda- tario irrevocabile all'incasso della Buitoni Spa, che è assegnataria del credito IVA 1987 della Spa Smirg Centro Sud, incorporante della Flas Spa, per or- dinanza 21 novembre 1998 del Pretore di Latina e nell'ambito di una proce- dura di pignoramento presso terzi proposta dalla Buitoni Spa nei confronti della sua debitrice la Flas Spa e dell'Ufficio IVA di Latina, terzo pignorato.
2. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma im- pugnata per cassazione è così motivata: - si rileva che l'Ufficio non ha rifiutato di effettuare il rimborso in questione, dovuto a seguito dell'annullamento dell'accertamento, da parte della Com- missione tributaria centrale, della quale il signor AN chiede l'ottemperan- za, ma si è limitato a riconoscere che il rimborso spetta, non al signor Fan- tin, ma alla curatela fallimentare;
- l'assunto non è fondato perché il rimborso, non solo non spetta alla curate- la fallimentare, ma nemmeno alla Buitoni Spa: non spetta alla curatela fal- limentare, perché il credito de quo è sorto anteriormente (21 novembre 2 6 7 4 1988) alla data del fallimento (9 ottobre 1990) della Smirg Centro Sud Spa, e non spetta alla Buitoni Spa, perché essa ha ceduto il credito con mandato irrevocabile all'incasso al signor AN, che è stato autore unico di tutti gli atti di resistenza successivi all'intervento in causa, senza che mai l'Ufficio abbia avanzato eccezione di sorta sul punto;
- ne deriva che il rimborso non può che essere effettuato nei confronti del signor AN.
2.1. Con il suo ricorso per cassazione il Ministero delle finanze de- nuncia: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione all'art. 360.1, n. 1 cpc;
2) in subordine, la violazione dell'art. 70.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360.2, n. 3 e 4, cpc, motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica ex art. 360.1, n. 5, cpc;
3) in ulteriore subordine, la violazione dell'art. 14 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e 4, cpc, violazione del contrad- dittorio;
4) in ulteriore subordine, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51 RD 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia annullata la decisione impugnata, con ogni conseguente pronuncia. Spese rifuse.
3.1. Il signor NO AN resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che sia dichiarata l'i- nammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto, con ogni conseguenza con vittoria delle spese del presente giudizio. 5 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero delle finanze fa vale- re il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione all'art. 360.1, n. 1, cpc, mentre con il secondo motivo, proposto in subordine, denuncia la vio- lazione dell'art. 70.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e n. 4, cpc, e motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogi- ca ex art. 360.1, n. 5, cpc.
4.2. I due motivi sono intrinsecamente connessi per ragioni oggetti- ve, perché, al di là delle diverse disposizioni normative di cui si ipotizza la violazione, la questione che viene sottoposta all'esame di questa Corte ri- guarda la legittimazione del signor NO AN ad agire in ottemperanza di- nanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. I primi due motivi possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente.
4.3. In via preliminare deve essere affrontata la questione, proposta con il primo motivo, relativa all'ipotizzato difetto di giurisdizione della Commissione tributaria regionale. La questione è palesemente infondata, sia in sé sia per le regioni con cui la si è proposta. Infatti, l'art. 70.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, di- spone con grande chiarezza che ...la parte che vi ha interesse può richie- dere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della Commissio- ne tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale>>. 6 Nel caso di specie la sentenza passata in giudicato, cui si doveva pre- stare ottemperanza, non era quella che era stata adottata dalla Commissione tributaria di primo grado, che era stata parzialmente (s) favorevole al signor NO AN, il quale aveva poi visto riconoscere pienamente le sue ragioni in appello, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria centrale. Il potere di decidere sul ricorso in ottemperanza spettava, dunque, alle Commissione tributarie sotto il profilo della giurisdizione e, nel caso di spe- cie, alla Commissione tributaria regionale sotto il profilo della competenza. D'altra parte, i confini della giurisdizione in tema di ottemperanza al- le sentenze tributarie si completano con il riconoscimento alla Corte di cas- sazione del potere di pronunciarsi sulla sentenza adottata dal giudice di me- rito (Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regiona- le) a conclusione del giudizio di ottemperanza, ma solo per giudicare dell'i- nosservanza delle norme sul procedimento di ottemperanza (art. 70.7 e 70.10 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546).
4.4. In realtà, la vera questione proposta con i primi due motivi di ricorso non è quella che riguarda la giurisdizione della Commissione tribu- taria regionale, ma la legittimazione del signor NO AN, di cui viene contestato l'interesse a chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, sulla base del fatto che il ricorso di primo grado era stato proposto da un soggetto diverso dal signor AN e sulla ba- se del fatto che tutte le sentenze, sia di primo grado sia di appello sia della Commissione tributaria centrale, non conterrebbero alcun riferimento all'in- tervento in giudizio del signor AN. 7 Nessuno dei due profili può fungere da fondamento dei motivi di ri- corso: non il primo, perché il credito in base al quale il ricorrente in primo grado ha agito in giudizio è stato ceduto al signor AN, che è stato così le- gittimato ad intervenire in giudizio. Quanto al secondo rilievo, è esatta la constatazione che nessuna delle sentenze che sono state adottate sulla controversia contiene alcun riferimen- to all'intervento in giudizio del signor AN, ma a riconoscerne l'irrilevanza in questo giudizio basterebbe considerare che contro la senten- za adottata dalla Commissione tributaria, provinciale o regionale, in sede di ottemperanza, ai sensi dell'art. 70.7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 70.10 ammette solo il ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. Ma sotto questo profilo il Ministero ricorrente non ha a- vanzato alcuna lagnanza. In ogni caso risulta dall'esame degli atti di causa che il signor AN ha svolto effettivamente un'intensa attività processuale, della quale, peraltro, i giudici hanno ritenuto di non fare menzione nelle loro sentenze. Ne sono prova: 1) l'intervento nel giudizio di primo grado presso la Commissione tributaria di primo grado di Latina del 13 maggio 1991; 2) la memoria depositata presso la Commissione tributaria di primo grado di Latina il 15 ottobre 1991; 3) l'appello depositato presso la Commissione tri- butaria di secondo grado di Latina il 23 ottobre 1992; 4) la memoria per l'u- dienza del 29 novembre 1993 presso la Commissione tributaria di secondo grado di Latina, depositata il 12 novembre 1992; 5) il controricorso alla Commissione tributaria centrale, depositato presso la Commissione tributa- ria di secondo grado di Latina l'11 dicembre 1994; 6) la memoria depositata presso la Commissione tributaria centrale il 14 maggio 1997. זי - 8 Per le ragioni illustrate i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati.
5.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 14 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e n. 4, cpc, violazione del contraddittorio, e con il quarto motivo si ipotizza la vio- lazione e la falsa applicazione dell'art. 51 RD 16 marzo 1942, n. 267, in re- lazione all'art. 360.1, n. 3, cpc.
5.2. Anche queste censure sono accomunate da profili oggettivi che rendono possibile e inducono al loro esame congiunto. Esse, infatti, solleva- no questioni che avrebbero dovuto essere proposte in sede di merito e sulle quali si è ormai formato il giudicato, mentre, dopo che è intervenuta la sen- tenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 1° luglio 1999, n. 65/12/99, adottata a conclusione di un giudizio di ottemperanza ex art. 70.7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, contro di essa si può ricorrere alla Corte di cassazione solo per far valere l'osservanza di norme sul procedimento di ot- temperanza ex art. 70.10 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. Il terzo e quarto motivo, dunque, devono essere dichiarati inammis- sibili.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono de- terminate nella misura che è fissata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che sono determinate in £ 5.200.000, di cui £ 5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2001 9 Il relatore ed estensore Mult cell IL CANCELLERE 01 Innocenzo Battista Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista E N IO 6 8 Z 9 1 A / 5 R /4 . T IS 6 N 2 - G . B E .R A R . .P I L R D L A A L A D . E T B D E U I A T S T B N N I 1 E E A R 3 S S I 1 E T I R . A E N T A M