Sentenza 28 febbraio 2000
Massime • 1
Una volta che l'imputato abbia investito, con l'appello, il punto della sentenza concernente la configurabilità del tentativo di omicidio in relazione al tipo di dolo che sorregge l'azione, legittimamente il giudice di secondo grado ritiene, ferma restando la pena inflitta dal primo giudice, il dolo diretto in luogo di quello eventuale, senza che ciò comporti violazione del divieto di "reformatio in pejus".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 28/02/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. " CH IO " N. 314
3. " DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. " EH EN " N.46704/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
1) AJ AR n. il 30.09.1968
avverso sentenza del 05.07.1999 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. P. Parravicini del foro di Como che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Con sentenza in data 5 luglio 1999 la Corte di Appello di Milano, in riforma di quella del Gip del Tribunale di Como del 24.11.'98, assolveva AJ RI dal delitto di tentato omicidio continuato perché non imputabile per incapacità di intendere e volere al momento del fatto ed applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore ad anni due.
In primo grado l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli, e riconosciutogli le attenuanti generiche a quella del risarcimento del danno nonché la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione.
Il AJ doveva rispondere di tentato omicidio continuato, perché alla guida di un'autovettura Renault 5, lanciava corpi contundenti contro il parabrezza di due autovetture procedenti in senso contrario, guidata rispettivamente da RG AJ e NG RA, colpendo i vetri all'altezza del guidatore. In Erba e Longone al Segrino il 5.3.1998.
In sede di appello veniva disposta perizia psichiatrica nei confronti del AJ che concludeva per la sua incapacità di intendere e volere al momento dei fatti e per la sua pericolosità sociale a causa di un disturbo di tipo psicotico comportante un'alterazione delirante del pensiero di tipo persecutorio.
Riteneva, altresì, la Corte di Appello che nella specie non potesse ravvisarsi il "dolo eventuale", così come ritenuto dal giudice di primo grado, bensì il "dolo diretto" nel quale l'evento si presenta all'agente come altamente probabile e, quindi, il colpevole non si limita ad accettare il rischio del suo verificarsi, ma accettando l'evento, lo vuole.
Rilevava, infatti, la Corte di merito che i corpi contundenti (verosimilmente biglie di ferro di consistenti dimensioni) erano stati scagliati con mira precisa contro il parabrezza della autovetture sopravvenienti con danni rilevanti al vetro proprio all'altezza del viso del conducente.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: - violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. per la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello che, secondo il ricorrente, non consecutiva al giudice di appello di intervenire nella qualificazione del dolo che non aveva formato oggetto dei motivi di gravame;
- incompatibilità di una volontà omicida nell'azione dell'imputato, atteso che la perizia balistica del c.t. del P.M. aveva concluso affermando l'inidoneità, per mezzi, modalità e circostanza, dell'azione attribuiva all'imputato a cagionare la morte dei conducenti delle autovetture. Inoltre, la possibile turbativa provocata alla condotta di guida dei conducenti non poteva, secondo il ricorrente, far provvedere come altamente probabile o certa la loro morte, sia per i luoghi scelti per l'azione (centro abitato e non autostrada) sia per i mezzi usati, non idonei neppure a rompere il vetro del parabreza delle auto;
- erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, essendo configurabile nella specie il reato di danneggiamento: esclusa, infatti, la volontà omicida, non restava che ritenere l'ipotesi del danneggiamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché sotto taluni profili manifestamente infondato, mentre per altri i motivi addotti costituiscono più propriamente censure in punto di fatto della sentenza impugnata, non deducibili in sede di legittimità. È manifestamente infondato il primo motivo con il quale si deduce la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello con riferimento alla diversa qualificazione del dolo, essendo stato ritenuto dal giudice di appello il dolo diretto, mentre il giudice di primo grado si era espresso nel senso che il comportamento dell'imputato era stato caratterizzato da "dolo eventuale", avendo egli agito, secondo quanto ritenuto in prime cure, con l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento mortale. Il terzo comma dell'art. 597 c.p.p., tuttavia, indica chiaramente da una parte quali siano i termini del divieto della "riformatio in penis" che nel caso in esame non sono stati in alcun modo violati, come pure riconosce il ricorrente allorché ammette che il trattamento sanzionatorio non è stato comunque influenzato dalla diversa qualificazione del dolo;
dall'altra che è facoltà del giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave, entro i limiti del "devolutum", vale a dire "limitatamente" ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi preposti" (primo comma dell'art. 597 cit.). Non par dubbio, sotto tale profilo, che contrariamente all'assunto del ricorrente - l'appello abbia investito l'elemento soggettivo del reato sia con riferimento alla sua qualificazione sia con riferimento alla ammissibilità del tentativo di omicidio ove fosse stato ravvisato l'uno o l'altro tipo dolo sia, infine, con riferimento alla richiesta di derubricazione del reato in quello di danneggiamento avanzata nei motivi di appello e riproposta anche con il presente ricorso.
Correttamente, quindi, il giudice di appello ha proceduto ad una qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo del reato diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado.
Nè vale sostenere, come fa il ricorrente, che in nessuno dei motivi di appello si contestava il tipo di dolo ritenuto i n sentenza (dolo eventuale), essendosi soltanto dedotto l'incompatibilità dello stesso con il delitto tentato.
Questa Corte, infatti, a sezioni unite (cfr. sentenza 27.9.'95 n. 1, Timpanaro) ha chiarito che "la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i punti della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato, non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quella dell'appellante".
È manifestamente infondata anche la dedotta incompatibilità tra il dolo diretto e l'incapacità di intendere e volere del soggetto, giudizialmente accerta.
L'incompatibilità ed il dolo, infatti, costituiscono concetti operanti su piani diversi e l'indagine sull'imputabilità va tenuta distinta da quella sul dolo essendo quest'ultimo un elemento costitutivo del reato la cui sussistenza va in ogni caso accertata secondo le regole generali e cioè con riferimento all'ipotesi di un soggetto agente dotato di normale capacità di intendere e volere;
mentre l'imputabilità, quale condizione personale del soggetto, costituisce semplicemente il presupposto per l'affermazione della responsabilità in ordine al reato commesso. Pertanto, anche nei confronti di un soggetto non imputabile o parzialmente imputabile dovrà accertarsi quale sia stato l'elemento soggettivo del reato con gli stessi criteri adottabili nei confronti del soggetto capace di intendere e volere.
Tali conclusioni non possono ritenersi in alcun modo infirmate dalle considerazioni del ricevente in ordine alla non rimproverabilità dell'atteggiamento della volontà del soggetto incapace di intendere e volere, il quale, proprio per tale sua condizione, è esente da pena, essendo predisposte nei suoi confronti soltanto misure idonee a fronteggiarne la pericolosità.
È inammissibile perché attinente al merito il motivo con il quale si deduce l'inesistenza di una volontà omicida del soggetto, desumibile dai mezzi usati e dalle stesse circostanze e modalità dell'azione che, secondo il ricorrente, sarebbe stata inidonea anche soltanto a cagionare il ferimento dei conducenti delle autovetture contro cui il AJ effettuò il lancio dei corpi contundenti. Invero i giudici di appello, disattendendo motivatamente le conclusioni della perizia tecnica disposta dal P.M., hanno rilevato, con valutazioni in punto di fatto immuni da errori logico-giuridici e, pertanto, insindacabili in questa sede, che le dimensioni non trascurabili degli oggetti scagliati e i danni notevoli causati ai parabrezza dei veicoli ottenuti all'altezza del viso dei conducenti, l'evento letale appariva altamente probabile anche per il pericolo della perdita di controllo degli autoveicoli colpiti. Di conseguenza appare manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di gravame con il quale si sostiene, proprio per l'asserita mancanza di una volontà di uccidere, la diversa qualificazione giuridica del fatto che, secondo l'assunto difensivo, avrebbe dovuto essere derubricato nel reato di danneggiamento. Ma anche su punto la sentenza di appello correttamente rileva che il lancio dei corpi contundenti venne diretto in entrambe le occasioni contro i parabrezza e dall'altezza del viso dei conducenti e, quindi, con l'intenzione di uccidere non già di danneggiare le autovetture, essendo improponibile e logicamente insostenibile l'ipotesi difensiva secondo cui, invece, invece che di lanci effettuati con assoluta precisione, sarebbe trattato di "un errore di mira" ovvero di un "lancio al buio". L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L 1.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000