Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
In tema di ammissione al beneficio della semilibertà, la sussistenza delle condizioni preordinate a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato può essere ravvisata anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 47130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47130 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - N. 3142
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24107/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
DE AS NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 5 maggio 2009 dal Tribunale di sorveglianza di Bolzano;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) e le subordinate richieste di detenzione domiciliare e di ammissione al regime di semilibertà (artt. 47-ter e 50, stessa legge) presentate da DE AS NO.
a) Con riguardo alla domanda di affidamento osservava:
- che DE AS aveva "patteggiato" la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (tre condonati) per gravi fatti di bancarotta fraudolenta (fallimenti della S.r.l. GIOLAI ON e della S.r.l. HEINZ, dichiarati il 30 settembre 2002 ed il 16 maggio 2003) commessi tra il giugno 2001 ed il settembre 2002 in concorso con il nipote SC BA, dai quali aveva tratto consistenti vantaggi economici e che avevano cagionato rilevanti danni patrimoniali a terzi (più di nove milioni di euro, "pari alla differenza tra attivo realizzato e creditori insinuati");
- che si trattava di persona socialmente pericolosa, che non aveva "riveduto" criticamente i "propri trascorsi" e, in particolare, non aveva palesato intenzione alcuna di riparare i danni cagionati;
che non risultava, tra l'altro, che versasse in "difficoltà economiche", essendo proprietario, in Bangladesh, di una "grossa impresa di produzione di capi di abbigliamento a nome di grandi firme".
b) In relazione alla domanda di concessione della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza, riprendendo le considerazioni di cui sopra si è detto (ribadendo in particolare che il condannato non aveva "percepito il disvalore di quanto perpetrato"), riteneva sussistente il pericolo che "da casa", avvalendosi dei mezzi di comunicazione offerti dalle nuove tecnologie e dell'eventuale ausilio di terze persone, il DE AS potesse ricominciare a delinquere.
c) Quanto, infine, alla domanda di ammissione al regime di semilibertà, affermava il Tribunale che dalla documentazione prodotta unitamente all'istanza non emergeva con la necessaria chiarezza se effettivamente il DE AS fosse stato già assunto dalla S.p.A. CO.GE.MA ON (risultava assunto dal marzo 2008 ma, ancora nel novembre dello stesso anno, risultava non essere in Italia bensì in Bangladesh) e quale fosse il tipo di attività affidatagli.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento e deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione suddivisi in sette motivi.
2.1. Con il primo motivo osserva che il Tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, può prescrivere al condannato il versamento, a titolo risarcitorio, di una somma di denaro in favore della persona offesa, e valutare, considerate le condizioni economiche, l'osservanza della prescrizione nell'ambito della condotta tenuta dal condannato, ma non può subordinare a tale adempimento l'affidamento in prova o il suo esito, non prevedendo la L. n. 354 del 1975, art. 47 tale possibilità.
2.2. Con il secondo motivo rileva che l'entità del danno da risarcire non era stata accertata e non rientrava tra i compiti del Tribunale di sorveglianza effettuare accertamenti sul punto.
2.3. Con il terzo motivo si duole del fatto che illegittimamente il Tribunale avesse commisurato il danno non ai fatti di bancarotta accertati ma all'entità del passivo fallimentare.
2.4. Con il quarto motivo censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui considera il DE AS indegno dei benefici basandosi sui reati commessi, anziché sulla condotta tenuta successivamente ai medesimi. Ogni reato - osserva il ricorrente - in quanto violazione della legge penale, dimostra un'insofferenza del colpevole alle regole poste dallo Stato a tutela della ordinata e civile convivenza e quindi l'esistenza di un "disadattamento sociale" del suo autore, con conseguente necessità della sottoposizione di quest'ultimo, con la sua collaborazione, ad un trattamento rieducativo;
ma detto trattamento può essere realizzato, ricorrendone le condizioni, anche con le misure alternative alla detenzione.
2.5. Con il quinto motivo osserva che DE AS aveva documentato sia un'attività lavorativa, sia un'attività di volontariato. Il Tribunale, per contro, si era limitato, quanto all'attività lavorativa prospettata, ad esternare generici dubbi, anziché disporre gli accertamenti che avesse ritenuto necessari. In ogni caso, ed in alternativa, non era dato comprendere perché il Tribunale non avesse prescritto al DE AS di svolgere attività socialmente utili, ad esempio proseguendo l'attività di volontariato in corso e documentata.
2.6. Con il sesto motivo lamenta, con specifico riferimento al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato che il pericolo di reiterazione ipotizzato (sulla base di mere congetture) avrebbe potuto essere neutralizzato con opportune prescrizioni.
2.7. Con l'ultimo motivo deduce la totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di rigetto dell'istanza di ammissione alla semilibertà, fondato sulla asserita esistenza di dubbi sull'effettività dell'attività lavorativa documentata. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. In relazione ai primi cinque motivi del ricorso, riguardanti l'affidamento in prova al servizio sociale, deve premettersi che la valutazione della relativa istanza non può mai prescindere - come si legge nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 4) dalla condotta serbata dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva. Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (così, ad esempio, Cass. 1^ 12 marzo 1998, Fatale, RV 210553), la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire soltanto il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto.
Ebbene nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di avere adempiuto il proprio dovere di valutazione della condotta mantenuta dal DE AS, nello stato di libertà, dopo la condanna, rimarcando la mancanza, da parte del condannato, di una revisione critica del proprio operato, desunta in sostanza dal ritenuto disinteresse per i creditori, vittime dei fatti di bancarotta. Sul punto, peraltro, deve rilevarsi che il fatto che il condannato abbia mancato di adoperarsi in favore della vittima del reato non può, di per sè, giustificare il diniego del beneficio, atteso che la previsione che "l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato" rientra, ai sensi dell'art. 47, comma 7, fra le possibili prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto (cfr. Cass. 1^ 8 marzo 2001, Gammaidoni, RV 218405; Cass. 1^ 19 maggio 2009, Avanzi, RV 244070).
La giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 1^ 27 maggio 2004, Zampolini, RV 230361) è categorica nell'affermare che la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima. Le disposizioni in materia non lo prevedono;
la legge impone al giudice di valutare soltanto l'idoneità della misura alternativa alla detenzione a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Non è possibile, in altre parole, "subordinare" al risarcimento del danno l'obbligo costituzionale di rieducare, trascurando che - come si è detto - esso è previsto quale "prescrizione" della adottata misura, oltre che quale "condizione risolutiva" della medesima, atteso che il citato art. 47, comma 11 impone che l'affidamento venga revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
Nel caso di specie, tra l'altro - è opportuno sottolinearlo (non ignorandosi l'esistenza di precedenti giurisprudenziali alla stregua dei quali "l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele" rientrerebbe "tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura":
v. Cass. 1^ 9 luglio 2001, Iegiani, RV 219606; Cass. 1^ 27 marzo 2003, Biorci, RV 224003; Cass. 1^ 25 settembre 2007, Arnesano, RV 237740) - neppure risulta essere stata accertata una "ingiustificata" indisponibilità del condannato a risarcire le vittime. Deve, anzi, piuttosto rilevarsi come non sia stata nemmeno chiarita, quantomeno nel provvedimento impugnato, l'effettiva entità del danno cagionato alle stesse.
In proposito erra il Tribunale là dove mostra di ritenere che il danno subito dai creditori è quello rappresentato dall'entità del passivo fallimentare o dalla differenza tra attivo e passivo. Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (v. da ultimo Cass. 5^ 16 gennaio 2008, De Biase, RV 239118), il danno risarcibile, patrimoniale o non, è quello derivante direttamente dai fatti di bancarotta, in particolare quello rappresentato dalla perdita causata dai fatti medesimi.
E di questo danno non si parla nel provvedimento impugnato. Va, per concludere, anche ricordato che, per l'affidamento in prova al servizio sociale, non è condizione ostativa la mancanza di un'attività lavorativa (su di essa si tornerà più avanti) che è, invece, indispensabile per l'ammissione al regime di semilibertà (v., ex plurimis, Cass. 1^ 11 aprile 1996, Musto, RV 205167). 1.6. È fondato anche il sesto motivo del ricorso.
A norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis, la detenzione domiciliare, non ricorrendo i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, può essere applicata qualora la si ritenga idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
Orbene la motivazione sul punto è soffocata in formule stereotipate. Le prospettazioni del Tribunale di sorveglianza non fuoriescono da un sostanziale tautologico rinvio alla tipologia ed alla gravità dei reati commessi e trascurano completamente di valorizzare le circostanze favorevoli al condannato.
Senza considerare, inoltre, che l'ipotizzato (sulla base di mere congetture) pericolo di reiterazione (il pericolo che "da casa", avvalendosi dei mezzi di comunicazione offerti dalle nuove tecnologie e dell'eventuale ausilio di terze persone, il DE AS possa ricominciare a delinquere) avrebbe potuto essere neutralizzato con opportune prescrizioni.
L'art. 47-ter, comma 4, della legge sopra menzionata impone, invero, al tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, di fissarne le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 c.p.p., nonché di determinare e impartire le disposizioni per gli interventi del servizio sociale.
Ed il successivo comma 6 contempla la revoca della detenzione domiciliare nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, si riveli incompatibile con la prosecuzione delle misure.
1.7. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al rigetto della domanda di ammissione al regime di semilibertà (ultimo motivo del ricorso).
Il condannato aveva, invero, documentato l'esistenza di un'attività lavorativa e di un'attività di volontariato.
Il Tribunale si è, invece, limitato ad esternare generici dubbi sull'effettività delle medesime, anziché disporre gli accertamenti che avesse ritenuto necessari.
Questo anche sul presupposto che la sussistenza delle condizioni preordinate a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato può ritenersi anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita (v. sul punto Cass. 1^ 21 dicembre 2000, P.G. in proc. Campisi, RV 218581).
4. La decisione impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009