Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7140 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Ettore 07 140/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Presidente R.G.N. 19600/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.15925 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere - Ud.10/01/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: persona del IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
RI US, OL NI, BB OL, BA IO, LI AN, FA IT, HI GI, EN RC, PE UA, AN AN, elettivamente domiciliati in ROMA 2003 VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato 69 -1- ANTONELLA MARRAMA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FABRIS, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 108/00 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 12/07/00 - R.G.N. 209/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto fondata la domanda proposta da GI US e da altri nove ex dipendenti nei confronti dell'Istituto Postelegrafonici - Ipost - e, per l'effetto, ha condannato l'ente convenuto a corrispondere agli appellanti le differenze fra quanto da costoro percepito a titolo di indennita' di buonuscita e quanto agli stessi ritenuto spettante, per effetto del computo della indennità integrativa speciale nella misura del 60%, anziché nella quota dell'80% del 60% corrisposta dall'Ipost. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Ipost, sulla base di due motivi, cui resistono i dieci intimati con controricorso. 의 Motivi della decisione ricorrente, denunciando con il primo motivo, violazione e L'Istituto falsa applicazione dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nonchè degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, sostiene che la prevista computabilità nella misura del 60% dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, non esclude che tale quota vada utilizzata nella sola misura dell'80%, così come avviene, ai sensi dell'art.38 d.p.r. 1032/73, per ogni altro emolumento utile ai fini della determinazione della medesima indennità. Con il secondo motivo e con denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art.2 della legge n.87/94 nonché di difetto assoluto di motivazione, l'Ipost censura la sentenza impugnata per aver attribuito gli interessi sulle somme illegittimamente riconosciute a titolo di indennità di buonuscita. Il primo motivo è fondato con evidente assorbimento del secondo. Questa Corte si è già pronunciata, con numerose decisioni, sulla interpretazione da attribuire alle norme denunciate in premessa, affermando il principio secondo cui "L'art.1 della legge n.87/94, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa 3 speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (cfr. Cass. 12 ottobre 2000 13624 e 16 novembre 2000 n. ef 14836, in fattispecie riguardanti i dipendenti postali, nonchè Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, seguite da numerose conformi pronunce). A questo principio che deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono non si è attenuta la sentenza impugnata, per cui devono essere accolte le censure che ad essa si muovono nel ricorso. Peraltro, a confutazione degli argomenti in contrario espressi nel controricorso, si deve sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire la indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della indennità buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema 4 che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal Legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Nè valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori preparatori della normativa in esame, poiché - fermo peraltro il rilievo che essi non potrebbero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definitivo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 maggio 1988 n.3550)- dai vari disegni di legge presentati in date successive e di iniziativa di diversi parlamentari, congiuntamente discussi dopo essere stati conglobati in un testo unificato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce da includere un sistema di calcolo diverso da quello in vigore per gli altri elementi retributivi. Infine, quanto all'asserita necessità di una “lettura " della norma in senso conforme ai principi costituzionali, il Collegio - -non senza rinviare, anche per tale parte, alle considerazioni svolte nella citata sentenza n.13624 del 12 ottobre 2000- osserva che non possono giovare alla tesi sostenuta dai ricorrenti, né il richiamo alla differente percentuale di utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita, prevista nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una successiva riduzione ai 5 fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di applicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere considerati per intero;
né il richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore letterale della legge e secondo un criterio logico-sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è legittimata, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., a provvedere direttamente nel merito, e così al rigetto della domanda proposta dai lavoratori oggi resistenti. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori;
compensa le spese dell'intero processo. Cosi' deciso in Roma, il 10 gennaio 2003 C ENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Meren ro IL PRESIDENTE IL CONS.ESTENSORE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 SITE 11873 N: 533 elle LEGGE IL CANCELLIERE DELLA Depositato in Cancelleria oggi, -9 MAG 2003 Savolla IL CANCELLIERE