Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 100
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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Quando in un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio sia prevista la sospensione dell'esercizio del diritto all'indennizzo, ove venga iniziata una "procedura giudiziaria" sulle cause del sinistro, l'evento cui è sospensivamente condizionato il diritto all'indennizzo è soltanto la pendenza di un procedimento penale per incendio doloso. Ne consegue che, qualora l'assicurato (o le persone del cui fatto egli debba rispondere) risultino indagati per fatti diversi (nella specie, per bancarotta fraudolenta), questa circostanza non esime l'assicuratore dall'obbligo di pagare l'indennizzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 100
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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