Sentenza 16 settembre 2013
Massime • 1
La scissione del cumulo di pene inflitte per reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali ostativi all'espulsione prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 268 del 1998 (T.U. immigrazione), è consentita in sede esecutiva, in modo da imputare la parte di pena espiata al reato ostativo e dare così luogo all'espulsione, solo se richiesta dal condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2013, n. 42173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42173 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2013 |
Testo completo
42 173 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 2779/2013- Dott. SEVERO CHIEFFI Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 49975/2012 - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OU TH N. IL 22/02/1958 avverso l'ordinanza n. 245/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 11/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
き Ri lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
6. Dele heye, che he chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udit i difensor Avv.; Д 1 RITENUTO IN FATTO 1. In data 11 ottobre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta da OU TH avverso il provvedimento di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione emesso in data 13.2.2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, ai sensi dell'art. 16 comma 5 d.lgs. n.286 del 1998. Premesso che il TH si trova detenuto in forza di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 12.4.2011 (espiazione di pena di anni otto e mesi sette di reclusione e mesi quattro e giorni venti di arresto) il Tribunale osserva che non è di ostacolo alla emissione del provvedimento di espulsione il fatto che il cumulo ricomprenda un reato ostativo e che, per il resto, sussistono i presupposti normativi della espulsione dato l'ingresso illegale nel territorio dello stato. - personalmente - OU TH 2. Ha proposto ricorso per cassazione articolando distinti motivi. In sintesi, si deduce errata applicazione della previsione di legge (art. 16 comma 5 TU Imm.) e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Ciò in relazione, essenzialmente, al fatto che il cumulo attualmente in espiazione ricomprende, tra gli altri, un reato ostativo in quanto rientrante nell'ambito della RM previsione normativa di cui all'art. 407 comma 2 lett. a cod. proc. pen. . Sul punto, l'operazione di scissione del cumulo con attribuzione della pena già espiata al reato ostativo viene fortemente contestata dal ricorrente che - rappresenta la sostanziale assenza di motivazione circa la scelta operata. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe limitato a evocare i diversi orientamenti emersi in proposito in sede di legittimità, senza chiarire le effettive ragioni della adesione all'uno o all'altro filone interpretativo. Di fatto, pertanto, si è aderito all'orientamento che consente la scissione del cumulo anche nelle ipotesi di cui all'art. 16 TU imm. senza esplicitare le ragioni di tale adesione. Sul punto si rappresenta che la particolare ipotesi della espulsione come misura alternativa alla detenzione viene ritenuta - per prevalente giurisprudenza - come estranea alla comune logica applicativa delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, con inapplicabilità del principio della scindibilità del cumulo. Inoltre, si deduce l'assenza di prova circa l'avvenuto ingresso illegale del FA nel territorio dello Stato, posto che l'ingresso sarebbe avvenuto circa trenta anni orsono per motivi di lavoro ed FA, peraltro, non avrebbe più mantenuto 2 e alcun rapporto affettivo, familiare o religioso con il paese di origine, il che lo esporrebbe a fondato pericolo per la sua incolumità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. -consistente essenzialmente nellaVa premesso che sul tema oggetto del ricorso possibilità o meno di realizzare la scissione del cumulo derivante da continuazione in fase esecutiva, ai fini della applicazione della misura dell'espulsione dello straniero e nella particolare ipotesi prevista dall'art. 16 comma 5 TU imm. si sono registrate decisioni non sempre coincidenti da parte - di questa Corte. Di recente, questa Sezione si è espressa in senso negativo (non è possibile operare la scissione del cumulo ove esso ricomprenda un reato ostativo ai sensi dell'art. 16 comma 5) con la decisione n. 47310 del 15.7.2011, rv 251413, mentre è giunta a diversa conclusione (è possibile operare la scissione) con la decisione n. 22705 del 1.2.2011, rv 250354. E' bene precisare che in entrambi i casi che hanno dato luogo alle due diverse decisioni citate, la scissione del cumulo - al fine di rendere possibile l'espulsione - era stata richiesta dal condannato, mentre nel caso qui in esame è stata disposta ex officio con successiva opposizione da parte del destinatario del provvedimento. RM Nel rivalutare, pertanto, i diversi aspetti di diritto coinvolti nel tema, questo Collegio ritiene che al fine di rendere possibile l'applicazione dell'istituto di elaborazione giurisprudenziale - della scissione del cumulo, nel particolare caso previsto dall'art. 16 comma 5 TU imm. debba farsi riferimento, in concreto, alla ricorrenza o meno di una manifestazione di volontà da parte del condannato. Va infatti evidenziato che l'intera elaborazione giurisprudenziale in tema di scissione del cumulo giuridico derivante da continuazione (con imputazione della porzione di pena già espiata alla condanna intervenuta per reato ostativo) muove dalla considerazione della necessità di segmentare il rapporto esecutivo in funzione di un «interesse» del soggetto richiedente, sì da rendere possibile (in applicazione del generale principio del favor rei) l'accesso ad un diverso trattamento più favorevole (si vedano Corte Cost. n. 361 del 1994 nonchè Sez. U. 30.6.'99, Ronga) . Ora, in presenza di tale fisionomia dell'istituto, non può evitarsi di considerare che la misura dell'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - così come descritta dall'art. 16 TU imm. comporta conseguenze almeno in parte sfavorevoli per il soggetto destinatario (pur ponendosi come alternativa alla е 3 prosecuzione della detenzione) cui viene coattivamente imposto l'allontanamento, peraltro non preceduto da una verifica in concreto della sua pericolosità sociale (a differenza di quanto previsto dall'art. 15 dello stesso TU imm.). Da ciò la considerazione, concordemente espressa nelle precedenti decisioni sul tema, della «atipicità» della misura alternativa in questione, posto che la stessa, di natura sostanzialmente amministrativa, rappresenta più una misura tesa ad evitare il sovraffollamento penitenziario che uno strumento per attuare il percorso di risocializzazione. -e laTuttavia, è proprio la connotazione particolare dell'espulsione qui in esame sua sostanziale polivalenza a rendere necessaria, a ben vedere, la verifica dell'interesse o meno del condannato ad ottenere il provvedimento di espulsione. Lì dove la richiesta provenga dall'interessato come ritenuto in modo - condivisibile dalla decisione n. 22705 del 1.2.2011, rv 250354 - non vi è ragione di negare l'operatività dello strumento giuridico della scissione del cumulo ricomprendente il reato ostativo (ispirato al favor rei), posto che è il soggetto interessato ad optare per tale modalità alternativa, pur connotata da componenti afflittive. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quando, come nel caso in esame, la segmentazione del rapporto esecutivo venga realizzata ex officio, posto che in detta ipotesi si tende a realizzare un effetto (almeno in parte) sfavorevole per il RM destinatario senza il concorso della sua volontà. In tale ipotesi il beneficio della continuazione verrebbe a perdere di autonomia non già in funzione di un interesse del condannato (come costantemente richiesto dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale sul punto) quanto allo scopo di realizzare un effetto di natura amministrativa, servente a finalità di controllo delle politiche migratorie e di contenimento delle presenze carcerarie. Le considerazioni sin qui svolte conducono all'accoglimento del ricorso senza rinvio, con revoca del provvedimento di espulsione emesso in data 13.2.2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il provvedimento di espulsione emesso in data 13.2.2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza. Così deciso il 16 settembre 2013 е Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Severo Chieffi псор Chie Mi DEPOSITATA IN CANCE: RIA 14 OTT 2013 R. CH. DIERE MO C A E S R P U S S E T R O C 5