Sentenza 11 gennaio 2008
Massime • 1
Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria e minaccia) è quello ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. e non già quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e da quella pecuniaria, le quali - come anche ritenuto dalla Corte costituzionale con sent. n. 2 del 2008 - non possono identificarsi con le sanzioni paradetentive, applicabili nella specie, in quanto nel diritto vigente non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come richiesto dal disposto dell'art. 157, comma quinto, cod. pen., ma costituiscono oggetto di un'opzione del giudice in alternativa all'irrogazione della pena pecuniaria; inoltre, l'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000 espressamente equipara, per ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive con la conseguenza che anche ai reati di competenza del giudice di pace deve applicarsi la disciplina della prescrizione prevista per i reati sanzionati con pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2008, n. 8268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8268 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/01/2008
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 75
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002968/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OZ IU N. IL 07/06/1946;
avverso SENTENZA del 22/11/2005 TRIBUNALE di LATINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr S. Consolo che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. F. Di Crollo, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza del GdP (concedendo la non menzione), che aveva condannato OZ PE alla pena di giustizia, oltre risarcimento del danno, riconoscendolo colpevole dei delitti ex artt. 594 e 612 c.p. in danno di OZ CA e EN Attilio.
Ricorre per cassazione l'imputato e, dopo un lungo excursus in fatto, deduce: 1) errata e illogica motivazione in quanto i giudici del merito hanno ritenuto rilevante e credibile la testimonianza di UN, il quale in realtà ha assistito solo a una parte dei fatti e che solo in udienza li ha ricordati con accettabile ma sospetta precisione. Quanto alle dichiarazioni di EN BE, si afferma che la stessa avrebbe assistito alla prima parte della discussione. Anche costei però ricorda i fatti solo dopo le contestazioni e pur avendo dichiarato di non aver compreso il contenuto delle frasi che i protagonisti dell'episodio si erano scambiati. Viene poi valorizzata l'annotazione dell'app.to CC Romano, il quale altro non fa che riferire fatti appresi dalla pretesa PO EN Attilio;
2) mancata assunzione di prova decisiva, atteso che, se nessuno afferma che i testi che la difesa aveva chiesto di esaminare erano presenti ai fatti, nessuno lo aveva escluso. Si trattava di testi ritualmente indicati nella "lista" tempestivamente redatta e che avrebbero potuto riferire circa l'origine e la dinamica del litigio, che avrebbero potuto descrivere i luoghi e che avrebbero consentito di accertare la sussistenza di fatto ingiusto posto in essere dalle PPOO (insistente suono del clacson). Sulla base di tali dichiarazioni, sarebbe stata pacificamente applicabile l'esimente ex art. 599 c.p.. Il fatto oltretutto si inquadra in un'annosa contrapposizione sviluppatasi all'interno di un gruppo familiare;
esso fu scatenato da episodi banali e andava ricostruito nella sua origine. L'esimete ex art. 599 c.p. doveva essere applicata perché il fatto ingiusto era stato quantomeno ritenuto dall'imputato. Quanto alla descrizione dei luoghi, essa avrebbe potuto essere compiutamente effettuata dal geom. Medici. Viceversa i giudici di merito hanno deciso senza conoscere il posto nel quale si verifica l'episodio da cui trae origine il processo, non potendo certamente essere sufficiente la descrizione operata dai CC.
In data 4.1.2008 è stata depositata memoria con la quale si eccepisce, alla luce della nuova normativa, la prescrizione del reato o, in subordine, si sollecita la proposizione della relativa questione di costituzionalità. Per il resto, si ribadiscono - con la detta memoria - le censure formulate con il ricorso principale, con il quale si era dedotta la insufficienza e carenza della motivazione. Va innanzitutto chiarito che i reati per i quali si procede non sono prescritti.
Invero il contrasto giurisprudenziale manifestatosi all'interno di questa Corte di legittimità circa (a applicabilità, in caso di reati puniti con sanzioni paradetentive, del dettato di cui al comma 1 ovvero al comma 5, art. 157 c.p., può ormai ritenersi superato alla luce della sentenza (interpretativa di rigetto) n. 2 del 2008 della Corte Costituzionale. E da ricordare, al proposito che, in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile ai reati rimessi alla competenza del GdP e punibili con le sanzioni paradetentive previste dal D.Lgs. n. 274 del 200, art. 52, la giurisprudenza di legittimità, se, da un lato, ha ritenuto (ASN 200728539-RV 237110) che tali reati si prescrivono nel termine ordinario di cui all'art. 157 c.p., comma 1, non potendosi identificare le sanzioni paradetentive con le pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria che, ai sensi del comma 5, stesso art., determinano la riduzione a tre anni del tempo necessario alla prescrizione per i reati a cui si applicano;
dall'altro, ha anche affermato (ASN 200717399-RV 236636; 200418640-RV 228347) che le sanzioni predette non possono essere considerate sic et simpliciter pene detentive, atteso che queste ultime sarebbero soltanto quelle previste dall'art. 18 c.p. (ergastolo, reclusione ed arresto). Conseguentemente le sanzioni paradetentive contemplate dal D.Lgs. n.274 del 2000 si identificherebbero inevitabilmente con il tertium genus di pene menzionato nell'art. 157 c.p., comma 5, con la conseguenza che proprio ai reati ai quali tali sanzioni si applicano sarebbe riservato il termine di prescrizione più breve previsto dalla stessa disposizione.
Ebbene, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale cui si è fatto cenno, il Giudice delle leggi ha fornito la propria interpretazione sulla effettiva natura delle menzionate sanzioni paradetentive, quantomeno ai fini dell'applicazione della disciplina codicistica della prescrizione. La Corte invero, pur condividendo anche l'argomento sistematico evocato nella sentenza del Giudice di legittimità per prima citata, nel contrastare il presupposto interpretativo accolto nelle ordinanze di remissione, ha posto l'accento soprattutto sul fatto che nel diritto vigente le pene cc.dd., paradetentive non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come invece richiesto dalla testuale dizione dell'art. 157 c.p., comma 5, ma costituiscono l'oggetto di un'opzione che il giudice può
compiere in alternativa all'irrorazione della pena pecuniaria. Pertanto, le sanzioni paradetentive non possono identificarsi nelle pene menzionate dalla norma codicistica richiamata, atteso che i reati rimessi alla competenza del GdP sono sempre punibili con la pena pecuniaria, salvo che questa, in alcune ipotesi e a determinate condizioni, può essere sostituita con una delle sanzioni para- detentive di cui si tratta.
Sempre secondo la Corte costituzionale, tali conclusioni non sono poi contraddette dal fatto che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 3 prevede l'applicazione esclusiva cd. cobbligatoria delle pene paradetentive nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. L'assunto è certamente da condividere, aggiungendosi l'ulteriore considerazione - che ha la solidità degli argomenti tratti dal testo stesso della norma - in base alla quale è il disposto stesso del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58 (che espressamente equipara, per ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive) a determinare la conseguenza in base alla quale, anche ai reati di competenza del GdP deve applicarsi lo "statuto" dettato in materia di prescrizione per quelli, invece, sanzionati, appunto, con pena detentiva (descritto nell'art. 157 c.p., comma 1). Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e tendente a una alternativa ricostruzione dell'accaduto pur in presenza di motivazione compiuta e congrua, oltre che generico. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.
Il giudice di secondo grado, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dal GdP, ha ritenuto pienamente attendibili i contributi di conoscenza provenienti dai testi esaminati. Al proposito è appena il caso di ricordare che i processi mnemonici hanno le loro dinamiche:
il teste, come tutti, ricorda in maniera selettiva, rimuove alcune esperienze, ne esalta, valorizza e deforma altre, ha sentimenti, pulsioni, moti dell'animo (consapevoli e inconsapevoli), ecc.. La conseguenza è duplice: da un lato, che nessuno può pretendere che chi ricostruisce e racconta accadimenti passati (spesso lontani anni) abbia una memoria fotografica o da computer, in virtù della quale dovrebbe ricordare i fatti nei minimi particolari (con la conseguenza che una lacuna o un'imprecisione su di uno di tali particolari dovrebbe essere sintomatica della complessiva "cattiva memoria" in relazione all'intero episodio riferito), dall'altro, che può esser necessario (e anzi in genere lo è) il contributo, lo stimolo, la provocazione del soggetto che esamina il dichiarante, perché quest'ultimo possa, non solo precisare il suo dire, ma, addirittura, acuire il suo ricordo. In questi termini si è parlato di "maieutica processuale", che, almeno nel dibattimento, certamente si esplica attraverso il meccanismo della cross examination e delle contestazioni, nei limiti e con le modalità in cui esse sono consentite. Insomma: non c'è nessun racconto (e, meno che mai, nessun racconto orale) che non abbia falle, lacune, contraddizioni;
quel che si può pretendere dal teste è che riferisca i cc.dd. "fatti indimenticabili", cioè quelli che, per la loro rilevanza sociale e/o psicologica, sono ritenuti tali da non poter essere cancellati dalla mente e che in essa vengono abitualmente "trattenuti", secondo la normale meccanica mnemonica dell'uomo medio. In questo senso la giurisprudenza, come è noto, parla di "nucleo essenziale", vale a dire del "nocciolo" del racconto: di quella parte dell'avvenimento ricordato e riferito che non può essere stata dimenticata da chi realmente tale avvenimento abbia vissuto e che, se momentaneamente rimossa o confusamente espressa, possa essere recuperata e valorizzata anche dall'intervento di chi conduce l'esame.
Quanto alla mancata assunzione della prova testimoniale, la sentenza di secondo grado ne ritiene la superfluità in ragione del fatto che le persone indicate dalla difesa avrebbero dovuto riferire fatti relativi a vicende pregresse rispetto a quella per la quale è processo. A tale osservazione il ricorrente non replica in maniera conseguente, ma afferma che gli stessi, viceversa, avrebbero riferito su comportamenti provocatori in ipotesi tenuti dalle PPOO contestualmente (o immediatamente prima) alla condotta minacciosa e offensiva addebitata all'imputato. La censura dunque appare, come premesso, generica, anche per quel che riguarda la pretesa incompleta conoscenza dei luoghi da parte dei giudicanti, i quali hanno ritenuto più che sufficiente quanto emergente dagli atti di Pg;
ne' il ricorrente ha fornito ragioni (oltre a un'aspecifica affermazione di insufficienza di tale fonte di conoscenza) per contrastare tale assunto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle emende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008