Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2008, n. 8268
CASS
Sentenza 11 gennaio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria e minaccia) è quello ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. e non già quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e da quella pecuniaria, le quali - come anche ritenuto dalla Corte costituzionale con sent. n. 2 del 2008 - non possono identificarsi con le sanzioni paradetentive, applicabili nella specie, in quanto nel diritto vigente non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come richiesto dal disposto dell'art. 157, comma quinto, cod. pen., ma costituiscono oggetto di un'opzione del giudice in alternativa all'irrogazione della pena pecuniaria; inoltre, l'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000 espressamente equipara, per ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive con la conseguenza che anche ai reati di competenza del giudice di pace deve applicarsi la disciplina della prescrizione prevista per i reati sanzionati con pena detentiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2008, n. 8268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8268
    Data del deposito : 11 gennaio 2008

    Testo completo