Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, non può applicarsi la diminuzione per il rito qualora il reato ritenuto in sentenza sia di competenza del giudice di pace e sia punito con pena pecuniaria, in quanto l'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 (che esclude l'applicazione dei riti semplificati nel procedimento dinanzi al giudice di pace) non consente di operare l'automatica riduzione di un terzo della pena, prevista dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 31655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31655 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 10/02/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 528
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 22052/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ER AN N. IL 04/01/1967;
avverso la sentenza n. 6609/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, con rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 5.12.2013, confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 27.9.2010 con la quale RI ER ND era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito abbreviato, ritenuta la condotta dell'imputato integrante solo i reati di ingiuria e minacce e non il reato di maltrattamenti, originariamente ascrittogli.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo con un unico articolato motivo:
- la violazione della legge processuale sulla pena e specificamente del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 48 e 63, atteso che, allorquando il UP ha deciso di derubricare il reato in ingiurie e minacce aveva sostanzialmente due strade: o rimettere gli atti al Giudice competente, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, emettendo sentenza con la quale dichiarava la propria competenza a favore del Giudice di Pace, trattandosi di competenza per materia, ovvero applicare la sola pena pecuniaria, perché così consentiva il dettato normativo ed al massimo il problema poteva porsi sulla concedibilità o meno dell'attenuante per il rito, nel senso di eventualmente escluderla, ma il risultato sarebbe stato più favorevole al reo e la sospensione della pena non più opportuna;
-il travisamento dei fatti e l'errore decisionale in ordine alla responsabilità dell'imputato, con carenza od omissione di motivazione, atteso che la Corte territoriale ha affermato che l'attendibilità della denunziante è stata vagliata con la dovuta prudenza, ma non si annota o non ci si avvede che la stessa dichiara di essere stata colpita dal marito, circostanza negata dai militari, nè che la querela è stata strumentalmente usata nella causa di separazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre va respinto nel resto.
1. Ed invero, all'esito della qualificazione giuridica dei fatti ascritti al RI in minacce e ingiurie, il G.u.p., prima, ed i giudici d'appello, poi, erano chiamati a valutare l'applicabilità esclusivamente della pena pecuniaria, trattandosi di reati di competenza del Giudice di Pace. Dalla sentenza impugnata, infatti, non si rileva che sia stata configurata dal primo giudice l'ipotesi della minaccia grave di cui all'art. 612 c.p., comma 2, risultando anche nel dispositivo della sentenza di primo grado un mero riferimento all'art. 612 c.p.. 2.La corte d'appello ha erroneamente ritenuto che fosse ostativa a tale valutazione l'attivazione del rito abbreviato, all'esito del quale era stata effettuata, con la sentenza di condanna, la riqualificazione dei fatti e concessa la diminuente per il rito, invocando all'uopo una pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 4960 del 04/12/2006). La pronuncia in questione, tuttavia, si limita ad evidenziare che, una volta riconosciuto che il reato ricade nella competenza del giudice di pace, non può più farsi luogo alla riduzione della pena per la scelta del rito, operata davanti al G.u.p., atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, nel procedimento davanti al giudice di pace non sono ammessi riti alternativi;
da ciò deriva che anche nel caso in cui i reati attribuiti alla competenza dello stesso siano giudicati da un giudice diverso, non possono trovare applicazione gli istituti premiali.
3. In sostanza è l'applicazione della diminuente per il rito- all'esito della riqualificazione del reato nell'ipotesi meno grave di competenza del giudice di pace- che cede il passo di fronte alla specifica disposizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
2. In questa sede, pertanto, va solo precisato, per quello che rileva in questa sede, che, una volta definito il giudizio abbreviato con la riqualificazione dei fatti in ipotesi di reato meno gravi, di competenza del Giudice di Pace, puniti con pena pecuniaria, ciò comporta che andrà applicata tale pena, ma non la diminuente per il rito, prevalendo il disposto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 sulla previsione di cui al secondo comma dell'art. 442 c.p.p., comma 2 circa l'automatica applicazione della diminuzione di un terzo della pena. In proposito, è stato già evidenziato da questa Corte che, la scelta operata dal legislatore, con l'esclusione per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace della facoltà di avvalersi dei riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento, si giustifica pienamente con la lieve offensività dei reati attribuiti alla cognizione di tale giudice, apprestando un trattamento parzialmente differenziato, sia sul piano procedimentale, che su quello sanzionatorio (Sez. 4, n. 14815 del 02/10/2003).
4. Per la medesima logica non appare ostativa all'applicazione della pena pecuniaria la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60, ben potendo non essere disposta la sospensione condizionale della pena.
5. Infondate si presentano, poi, le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, in più punti generiche. Il ricorrente adduce innanzitutto "travisamenti dei fatti", laddove, come è stato evidenziato da questa Corte, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1 c.p.p., lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 6, 22/01/2014, n. 10289).
6. Per quanto concerne, poi, la credibilità della p.o., la Corte territoriale, nel richiamare anche le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto pienamente attendibile la versione dei fatti dalla stessa resa, indirettamente ammessa dall'imputato ed in merito al percorso logico che ha condotto i giudici di merito a tale valutazione non si ravvisano vizi motivazionali. D'altra parte, la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013), che nella fattispecie non si ravvisano.
7. In base a quanto evidenziato pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. Il ricorso va rigettato nel resto. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015