Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1999, n. 14380
CASS
Sentenza 14 ottobre 1999

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In tema di bancarotta fraudolenta, poiché il reato è comunque configurabile in un indebito vantaggio patrimoniale, esso non deve avere necessariamente ad oggetto somme di denaro entrate nelle casse sociali e può certamente essere realizzato anche tramite compensazione (attuata nella consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa ed in previsione della dichiarazione di fallimento) tra un debito dell'amministratore verso la società ed i crediti da lui vantati nei confronti della stessa.

Nel giudizio di Cassazione, se solo uno dei due difensori nominati dal ricorrente ha sottoscritto il ricorso e/o gli eventuali motivi nuovi, si deve ritenere che l'altro non abbia dato esecuzione all'incarico ricevuto, in quanto l'importanza della prestazione professionale è tale da comportare, in questo caso, una tacita rinuncia al mandato, con la conseguente perdita della rappresentanza processuale e del diritto dell'avviso all'udienza. Invero, a differenza di quanto avviene nella fase di merito, nella quale la presenza del difensore è indispensabile perché incide sulla formazione della prova e comunque sulle modalità e sul contenuto dell'accertamento processuale, nel giudizio di legittimità, l'attività del difensore si esplica essenzialmente prima della udienza, con la redazione del ricorso, il quale, determinando l'oggetto del giudizio, realizza lo scopo della prestazione professionale. A tanto consegue che, mentre nella fase di appello, la rinuncia al mandato da parte di uno dei due difensori deve essere desunta non tanto, e non solo, dalla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione, ma dal concorso di tale omissione con la mancata partecipazione del difensore alle udienze in primo grado, nel giudizio di Cassazione, deve ritenersi difensore del ricorrente unicamente il professionista che abbia sottoscritto il ricorso e gli eventuali atti conseguenti. (Nella fattispecie, la Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto infondata la eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, relativa alla omessa notificazione dell'avviso di udienza innanzi alla Suprema corte all'altro difensore, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1999, n. 14380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14380
    Data del deposito : 14 ottobre 1999

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