Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
L'emissione dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari non è atto incompatibile con la proposizione della richiesta di giudizio immediato, dal momento che non obbliga il pubblico ministero a richiedere il rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2011, n. 44889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44889 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1927
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 36102/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR US nato il [...];
avverso l'ordinanza del 01/07/2011 del tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to Madia US che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza in data 1/07/2011, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da AR US avverso l'ordinanza con la quale in data 30/05/2011, il g.i.p. del Tribunale di Tivoli aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità ed "erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche".
Sostiene il ricorrente che al tribunale sarebbe sfuggito "l'obiettivo della difesa: evidenziare il comportamento scorretto del P.M. che nel momento in cui prendeva atto, attraverso l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa, dell'imminenza della scadenza termini per il RI, cambiava modalità di esercizio dell'azione penale" avendo richiesto il giudizio immediato ®dopo avere notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., atto che indica necessariamente una scelta processuale diversa, in antinomia con i presupposti che giustificano procedimenti speciali privi del filtro dell'udienza preliminare ed improntati a principi di massima speditezza".
DIRITTO
1. Risulta dall'impugnata ordinanza che la vicenda in esame, ha avuto la seguente cadenza temporale:
- RI US è detenuto in forza di misura cautelare in carcere, per il reato di rapina aggravata, eseguita in data 28/05/2010;
- con istanza depositata il 19/05/2011, la difesa chiedeva la scarcerazione sostenendo che, in data 28/05/2011, sarebbero scaduti i termini di fase della custodia cautelare;
- con ordinanza in data 25/05/2011, il g.i.p. del tribunale di Tivoli rigettava l'istanza, rilevando che, in pari data, era stato emesso decreto di giudizio immediato, ex art. 455 c.p.p.: il che aveva fatto scattare i nuovi termini di fase ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b);
- in data 27/05/2011, la difesa del RI presentava al g.i.p. nuova istanza, facendo rilevare che il P.M. - prima di richiedere il giudizio immediato - aveva già emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ossia un atto incompatibile con la richiesta di giudizio immediato. Di conseguenza, veniva chiesta ugualmente la revoca della misura cautelare anche nel merito;
- il g.i.p., in data 30/05/2011, respingeva l'istanza che è stata impugnata avanti il tribunale del riesame.
Come si può evincere dalla cronologia del fatto, dal contenuto dell'ordinanza impugnata e dai motivi dedotti nel presente grado di giudizio, la doglianza del ricorrente ruota intorno ad una sola richiesta: ossia quella della scarcerazione per decorrenza dei termini in quanto, a suo giudizio, la richiesta di giudizio immediato effettuata dal P.M. ed accolta dal g.i.p., sarebbe "abnorme" in quanto volta esclusivamente "ad arginare una legittima richiesta difensiva al solo fine di coprire l'inerzia di qualsiasi attività processuale durata mesi (-)".
2. La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è
manifestamente infondata.
Il ricorrente lancia i suoi strali contro la decisione del P.M. di chiedere il giudizio immediato, sostenendo che, artatamente aveva chiesto il suddetto rito per evitare l'imminente scarcerazione. In realtà, la suddetta richiesta non solo è assolutamente insindacabile ma il ricorrente non considera che è frutto della riforma introdotta con il D.L. n. 92 del 2008 che ha inserito, nell'art. 453, il nuovo comma 1 bis.
Con la suddetta norma, il legislatore ha voluto, da una parte, accelerare i tempi nei procedimenti nei quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare e, dall'altra, ha inteso evitare possibili scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali nella fase delle indagini preliminari: il che è proprio quanto è avvenuto nella fattispecie in esame.
Di conseguenza, diventa del tutto irrilevante la circostanza che era stato emesso l'avviso di chiusura delle indagini che, indubbiamente non è previsto per il giudizio immediato: la suddetta incombenza, infatti, non vincolava di certo il P.M. a chiedere il rinvio a giudizio. Occorre, poi, tener presente il pacifico principio di diritto secondo il quale l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile sotto tutti i profili (ex plurimis Cass.21/01/1998, Cusani) e, quindi, anche nel caso in cui il decreto venga emesso a seguito del decorso del termine di 180 gg dall'esecuzione della misura cautelare (Cass. 47348/2009 riv 245490): infatti, il decreto del g.i.p., è un provvedimento endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato (Cass. 10261 del 20/06/1991 Rv. 188262). In altri conclusivi termini, sotto qualunque aspetto si voglia esaminare la questione dedotta, la conclusione non può che essere univoca e cioè che l'imputato, a fronte della decisione del P.M. di richiedere il giudizio immediato e dell'accoglimento della richiesta da parte del g.i.p., non ha alcun mezzo processuale per opporvisi trattandosi di provvedimenti endoprocessuali insindacabili. Di conseguenza, poiché correttamente è stato ritenuto che i termini di custodia cautelare non erano non scaduti (e, sul punto, lo stesso ricorrente nulla ha obiettato), il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011