Sentenza 7 agosto 2007
Massime • 1
L'oblazione di cui all'art. 162 bis cod. pen. non è applicabile al reato di cui all'art. 187 cod. strada commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 151 del 2003, conv. con modd. nella L. n. 214 del 2003.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2007, n. 32823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32823 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/08/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 5
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 13211/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di PESARO;
nei confronti di:
1) PE EM, N. IL 13/04/1973;
avverso SENTENZA del 15/09/2005 GIP TRIBUNALE di PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Lette le conclusioni del Procuratore generale Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 15 settembre 2005 il GIP del Tribunale di Pesaro dichiarava non doversi procedere a carico di NS MA, imputato del reato di cui all'art. 187 C.d.S., commi 1 e 7, commesso in Pesaro il 16 gennaio 2004, per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti, per essere il reato estinto per intervenuta oblazione.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, chiedendone l'annullamento, con ogni conseguente provvedimento, per i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) in relazione al artt. 2 cod. pen.,
D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4 e 52, lett. c), D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187, L. n. 214 del 2003, artt. 5 e 6, artt. 162 e
162 bis cod. pen., per non avere il decidente considerato che la L. 1 agosto 2003, n. 214, già in vigore al momento del fatto, ha espressamente associato, alla ribadita previsione delle sanzioni congiunte dell'arresto e dell'ammenda, l'attribuzione della competenza a conoscere del reato al tribunale, con espressione che, inserita nel corpo dell'art. 186, deve ritenersi riferibile, sul piano sistematico, anche alla fattispecie criminosa di cui al successivo art. 187.
Ne deriverebbe, una volta esclusa la possibilità di applicare il regime sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, lett. c), l'inammissibilità dell'oblazione.
2.1 Il ricorso è fondato.
L'art. 162 bis cod. pen., non a caso intitolato "oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa", limita l'applicabilità della predetta causa estintiva alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, laddove il reato ascritto all'imputato è punito congiuntamente con la sanzione detentiva e con quella pecuniaria.
Non è superfluo aggiungere che il fatto è stato commesso il 16 gennaio 2004, in epoca successiva, dunque, all'entrata in vigore del D.L. n. 131 del 2003, convertito, con modifiche, nella L. n. 151 del 2003, che ha restituito la competenza a conoscere del reato de quo al tribunale, sottraendola al giudice di pace: in tal modo, disattivato il meccanismo di conversione sancito dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art.52, è anche venuta meno la praticabilità dell'oblazione.
Nè ha rilievo che l'attribuzione della competenza a conoscere del reato al tribunale sia inserita nel corpo del solo articolo 186, dovendo essa intendersi riferita anche alla fattispecie criminosa di cui al successivo articolo 187, per evidenti ragioni di ordine logico- sistematico, come implicitamente riconosciuto dallo stesso giudice delle leggi (confr. Corte cost. ord. n. 133 del 2007). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Pesaro, che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 agosto 2007. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007