Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, la contestazione del fatto commesso per più di cinque immigrati e con l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), se non può comportare l'applicazione della più sfavorevole normativa sopravvenuta, che ha trasformato quelle circostanze in fattispecie autonome di reato, neanche può consentire un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche su di esse, stante il divieto, contenuto nella disciplina vigente al momento del fatto, di prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti diverse da quelle della minore età e della minima partecipazione al fatto.
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora apertaAccesso limitatoFabio Basile · https://www.altalex.com/ · 21 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2009, n. 41566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41566 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 848
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 23309/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza pronunciata in data 17 aprile 2009 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di:
SA LI SA, nato a [...] l'[...];
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava, all'esito di giudizio abbreviato, la responsabilità di SA LI SA per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e, in riforma della decisione di primo grado, riconosceva le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate fatto riguardante l'ingresso nel territorio dello Stato di cinque persone e commesso utilizzando servizi internazionali di trasporto, nonché documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: D.Lgs. 25 luglio 1988, n. 286, art. 12, comma 3 bis, lett. a) e c bis), e riduceva le pene ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, chiedendone l'annullamento.
Deduce la violazione del cit. art. 12, comma 3 quater che vieta il giudizio di prevalenza di qualsivoglia circostanza attenuante diversa da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p. sulle circostanze aggravanti anzidetto.
3. Con memoria depositata in data 1 ottobre 2009, il difensore dell'imputato ha chiesto respingersi il ricorso, osservando che la Corte d'appello aveva implicitamente riconosciuto, "alla luce del ruolo di secondo piano rivestito dall'SA", la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Va premesso che le circostanze aggravanti contestate sono state recentemente "promosse", ad opera della L. 16 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 26, a fattispecie autonome di reato, trovando nuova collocazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
Il nuovo assetto è, peraltro, destinato a riguardare, attesa la sua sfavorevole portata, soltanto i fatti commessi dall'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge menzionata.
Ai fatti pregressi, tra cui quello in esame, continua, invece, ad applicarsi la disciplina precedente caratterizzata dal divieto di equivalenza e di prevalenza, rispetto alle citate aggravanti, delle "circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.p." contemplato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 quater, che impone altresì che le diminuzioni di pena si operino sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La Corte di merito ha dunque violato, nel riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle menzionate circostanze aggravanti, detta disposizione.
Va detto, infine, soltanto per dovere di completezza, che la Corte d'appello non ha affatto riconosciuto "implicitamente", come sostenuto dal difensore dell'imputato nella memoria depositata, la circostanza attenuante del contributo di minima partecipazione (art.114 c.p., comma 2); non risulta, d'altra parte, che il reato fosse stato commesso dall'SA in concorso con altre persone.
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze ed alla misura della pena.
Per determinare la pena occorre rifarsi al corretto computo effettuato nel giudizio di primo grado: pena - base: anni quattro di reclusione ed Euro 75.000,00 di multa;
aumentata di mesi sei di reclusione ed Euro 15.000, 00 per effetto delle più volte ricordate circostanze aggravanti;
diminuita, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa;
ridotta, infine, di un terzo, quindi ad anni due e mesi quattro di reclusione d Euro 40.000,00 di multa, ai sensi dell'art. 442 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze ed alla misura della pena, che determina in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009