Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2006, n. 41951
CASS
Sentenza 6 novembre 2006

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L'obbligo del datore di lavoro di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa, implica anche, come desumibile dall'articolo 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che allo stesso è imposto di "pretendere" che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione; ne consegue che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma secondo, cod.pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2006, n. 41951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41951
    Data del deposito : 6 novembre 2006

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