Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
L'obbligo del datore di lavoro di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa, implica anche, come desumibile dall'articolo 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che allo stesso è imposto di "pretendere" che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione; ne consegue che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma secondo, cod.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2006, n. 41951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41951 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 06/11/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1335
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 18629/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 23 gennaio 2006 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. Gen. Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in primo grado emessa in data 23 novembre 2004 del Tribunale di Nola, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminava la pena per il reato di lesioni colpose in un mese di reclusione, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 14 maggio 1998 ad un lavoratore, dipendente della ditta di cui era responsabile legale l'imputato, che, mentre trasportava un pacco di lamiere utilizzando uno dei carrelli elevatori in dotazione alla E.V.I. Sud, resosi conto che il carico, per la mancanza degli appositi sistemi di ritenuta si stava ribaltando, scendeva dal muletto e durante le operazioni di sistemazione delle sbarre, veniva colpito dalle stesse, riportando lesioni personali gravi, consistite in amputazione parziale delle falangi distali 2^ e 3^ dito della mano dx. Il NU era stato chiamato a risponderne quale legale responsabile della ditta da cui dipendeva l'infortunato, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547, art.169, per avere lo stesso omesso di adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico.
La sentenza, nel confermare la penale responsabilità del NU per il reato di cui all'art. 590 c.p. evidenziava come sussistente il profilo di colpa specifico, in relazione alla violazione dell'art. 169 cit., ritenuto applicabile, non per la mancanza dei dispositivi di sicurezza del carrello elevatore ma per la mancata adozione delle necessarie misure per assicurarne la stabilità, individuate nel caso concreto, in una imbracatura delle lamiere aventi una sporgenza, rispetto al mezzo, di oltre due metri.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione NU TO, articolando quattro motivi di censura.
Con il primo motivo, contesta nel merito l'affermazione di responsabilità, prospettando il difetto di motivazione in ordine alla materialità del fatto addebitato all'imputato. Sotto questo profilo, deduce, in particolare, per quanto qui rileva, che gli accertamenti sulle modalità dell'infortunio erano stati svolti solo a distanza di tre anni dal fatto attraverso la delega di indagine all'ispettore del lavoro, le cui conclusioni sarebbero state acriticamente poste a fondamento del giudizio di responsabilità del NU, pur non avendo lo stesso visionato o ispezionato il carrello elevatore utilizzato quel giorno ne' esperito alcun accertamento in ordine alla lunghezza della barre trasportate.
Con il secondo motivo, si duole del difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove a discarico, attinenti al funzionamento ed alla forma del carrello elevatore, ritenute illogicamente inconferenti.
In particolare la doglianza si incentra sulla deposizione di un testimone, il responsabile della sicurezza della ditta all'epoca del fatto, contestandosi in proposito che il giudice del merito non avrebbe dato rilievo alle seguenti circostanze di cui detto testimone aveva dato: la omologazione di tutti i carrelli alla normativa CEE in tema di sicurezza;
il rilevamento, da lui fatto il giorno stesso dell'incidente, che i fermi dell'inforcamento non erano stati messi nell'apposito sistema di bloccaggio. La corretta valutazione da parte dei giudici di tali dichiarazioni avrebbe asseritamente consentito una diversa ricostruzione dell'incidente evidenziando che il datore di lavoro aveva provveduto a mettere a disposizione dei dipendenti i presidi infortunistici, che non erano però stati attivati dal lavoratore, pur messo al corrente, come testimoniato dallo stesso responsabile della sicurezza, dei pericoli connessi al funzionamento della macchina.
Con il terzo motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 590 c.p. sul duplice rilievo e della ottemperanza del datore di lavoro a tutte le prescrizioni di legge in materia infortunistica, come sopra evidenziato, e, nel contempo, della sussistenza di una situazione di rischio determinata dallo stesso lavoratore, il quale per colpa poneva in essere un comportamento esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute.
In particolare, si contesta che non sarebbe stato considerato che il dipendente avrebbe cercato di sistemare le lamiere senza provvedere a posizionare a terra il carico, così esponendosi con le forche del carrello ancora alzate rispetto al suolo e con le lamiere sopra, ad una situazione di vero pericolo.
Con il quarto motivo, lamenta la violazione della legge processuale ed il difetto di motivazione circa i criteri di valutazione adottati dal giudice ex artt. 187 e 192 c.p.p.. In particolare, si sostiene che la sentenza impugnata non fornirebbe alcun argomento logico in forma del quale le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro sarebbero più attendibili rispetto a quelle del responsabile della sicurezza.
I motivi, strettamente connessi, in quanto rivolti essenzialmente a denunciare un difetto di motivazione della sentenza ed a contestare il giudizio di responsabilità del ricorrente, meritano una trattazione unitaria.
Tutti i motivi sono infondati e non meritano accoglimento. Va innanzitutto rilevato che il ricorrente, dimenticando i limiti del sindacato di legittimità, vorrebbe che qui si effettuasse una rinnovata valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito con una motivazione coerente e logica. I giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato (alla luce della posizione di garanzia) all'obbligo di proteggere i lavoratori adottando, come testualmente stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 169, le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo (nella fattispecie il carrello elevatore) e del suo carico (nella specie barre di ferro lunghe oltre due metri). In sostanza, i giudici del merito hanno ritenuto che se il dipendente avesse posto in essere l'imbracatura del materiale trasportato l'incidente non si sarebbe verificato. Ciò che è stato contestato al datore di lavoro non è, pertanto, la mancata adozione dei dispositivi di sicurezza del carrello elevatore, ma l'uso scorretto del mezzo da parte del dipendente, rispetto al quale il NU, in ragione della sua posizione di garanzia, aveva un obbligo di tutela.
Non è inutile ricordare, in proposito, che il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (di recente, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2006, Civelli). E in questa prospettiva, quindi, opportunamente la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, che espressamente impone ai datori di lavoro ed ai loro preposti di pretendere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione. Sotto questo profilo, del tutto infondate appaiono le censure proposte attinenti al dedotto omesso rilievo alle dichiarazioni testimoniali rese dal responsabile della sicurezza in merito alla riconducibilità dell'incidente all'omessa attivazione da parte del lavoratore dei fermi, che avrebbero evitato il ribaltamento del carico.
Nessun pregio ha, poi, la pretesa volta a prospettare l'interruzione del nesso causale basata sul comportamento dell'infortunato, che non avrebbe messo in uso i dispositivi di sicurezza.
Dimentica il ricorrente che, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore;
tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, esso, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 23 giugno 2005, Minotti ed altro;
Sez. 4^, 29 settembre 2005, Riccio). Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., Sez. 4^, 4 febbraio 2004, Calabrese). Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che ha escluso che la condotta dell'infortunato avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nella inosservanze colposa ascritta all'imputato (in particolare, l'omessa verifica dell'adozione in concreto delle necessarie misure di sicurezza). Del resto, non va neppure trascurato di considerare che la pur ipotizzabile condotta colposa del lavoratore non potrebbe recidere il nesso causale tra l'omissione del datore di lavoro e l'evento lesivo allorquando questa sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta, giacché in tale evenienza non potrebbe certo annettersi alla medesima quei caratteri di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo che, come si è accennato, potrebbero valere per esonerare da responsabilità il datore di lavoro (cfr. per riferimenti Cass., Sez. 4^, 26 gennaio 2006, Giovine). Caratteri che qui, in tutta evidenza, mancano, ove si considerino con attenzione le modalità di verificazione dell'infortunio, come accertate in sede di merito.
Rispetto a tale quadro probatorio le doglianze di parte ricorrente, attinenti al lasso temporale tra il fatto e la successiva ispezione e sulla contestata presenza nel cantiere del carrello sul quale è stato effettuato l'accertamento, si risolvono in una censura di merito, e presupporrebbero un sindacato esorbitante i limiti del giudizio di legittimità, a fronte di una decisione che ha ritenuto di fondare la responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni testimoniali dell'Ispettore del lavoro, che ha puntualmente ricostruito la dinamica dell'incidente, facendo con evidenza riferimento alla natura dei mezzi e del materiale in uso in quel cantiere.
Nè d'altra parte, alla luce del materiale probatorio acquisito, sono state formulate dalla difesa idonee ipotesi ricostruttive di segno contrario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006