Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11311 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
* Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione1 12 Se ion Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Assist. s00. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G. n. 7403/2000 Consigliere Cron. 28919 dr. Bruno D'Angelo Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli dr. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud. 13.06.2002 dr. Maura La Terza Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL NT, nata il [...], residente in [...], rappresentata e difese per procura speciale a margine •del ricorso dall'avv Giuseppe Magaraggia ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma studio avv. - Alessandra Gullo alla via Stazione di Fonte Mario n.0, ricorrente;
CON TRO Ministero dell'Interno, in persona del Ministro cro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma alla via dei Porto- ghesi n. 12 è per legge domiciliato, - 1 - 2808 controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in date 28 ottobre - 25 novembre 1999, n. 2769/99, n. 1243/97 R.G.A.C.A ; udita le relazione della couse svolte del consigliere Donato Figurelli nelle pubblics udienza del 13 giugno 2002; udito il 1.M., in persone del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rige tto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 24 settembre 1993 la signora NT LL esponeva di avere esperito, con esito negativo, l'iter amministrativo per il riconosci- mento dello stato di totale invalidità civile e dei conse- guenti benefici economici%; deducendo invece la sussistenza dei requisiti di legge per la corresponsione della pensione di inabilità, chiedeva che il Ministero dell'Interno fosse condannato al pagamento di tale beneficio, maggiorato, quanto ai ratei già maturati, di interessi legali e rivalu- tazione monetaria, e alla rifusione delle spese di lite. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, chiede va il rigetto della domanda perchè infondata. All'esito del- l'istruttoria, nel corso della quale veniva effettuata consu lenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la sussistenza della dedotta condizione di invalidità, il Pretore rigettava il ricorso. Avverso tale decisione la LL, con ricorso depositato 1'8 aprile 1997, proponeva appello, ritenendo riduttive, ri- spetto alle patologie da cui era affetta, le conclusioni del c.t.u. poste a fondamento della sentenza di primo grado. Il Ministero appellato resisteva, chiedendo il rigetto del gravame. Nel corso del giudizio di appello, ai fini di una più appro- fondita indagine sulle condizioni psico-fisiche dell'appellante, - 3 - veniva disposta ed effettuata una nuova c.t.u. Con sentenza in data 28 ottobre 25 novembre 1999 il Tri- - bunale di Lecce rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che il c.t.u. d'appello aveva accer- tato patologie di natura e grado tali da ridurre del 100% la generica capacità lavorativa dell'assistita solo a decor- rere dal gennaio 1999 e dunque da epoca in cui l'appellata, nata il [...], aveva già da tempo compiuto 65 anni di età, con conseguente impossibilità di riconoscere in favore della medesima, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 854/73, il diritto al beneficio per cui è causa. Le valutazioni del c.t.u. apparivano adeguatamente motivate rele e documentate, mentre infondate risultavano le critiche in proposito articolate dall'appellante. La LL era affetta da molti anni da varie patologie, tanto che già in sede amministrativa la Commissione medica, all'esito della visita del 30 marzo 1993, l'aveva ritenuta invalida in misura pari all'80%, valutazione ritenuta equa dal c.t.u. d'appello anche all'epoca della domanda ammini- strativa, mentre in sede pretorile il c.t.u. aveva ritenuto l'invalidità della LL al marzo 1995 non inferiore al- 1'86%, ma comunque tale da non consentire il raggiungimento di uno stato d'inabilità. Nel settembre 1996 la LL rag- giungeva il limite di età dei 65 anni. Nel febbraio 1998 vi era stato ulteriore peggioramento del quadro artrosico.
4. Dalle risultanze tutte, secondo il c.t.u., si poteva ritenere raggiunto il grado di inabilità verosimilmente a decorrere dal gennaio 1999, essendo le patologie osteoarticolari a lenta evolutività. Avverso detta sentenza la LL ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad unico complesso motivo. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia omessa ed insuffi-- ciente motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c. e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 12 legge n. 118/71. La ricorrente deduce che il Tribunale non valuta le patologie Прив globalmente, ma si limita a riportare le indicazioni del c.t.u. su ognuna delle stesse, ed omette di motivare sui motivi di impugnazione relativi alla valutazione della grave obesità e sulla valutazione globale. Tale valutazione non è stata assolutamente effettuata, perchè l'assistita era portatrice a 62 anni, ma anche prima in quanto le affezioni non sono insorte improvvisamente, di affezioni le quali incidevano sul- la capacità di lavoro di qualsivoglia attività (v. esiti di trombosi venosa, in soggetto con miocardiopatia ipertensiva, la quale impone un particolare regime di vita senza stress psico-fisici; il tutto aggravato da una coxartrosi e gonar- trosi bilaterale, le quali limitavano non solo i movimenti, ma finanche la deambulazione). -5- Il Tribunale non ha motivato sull'espresso capo di appello relativo alla valutazione della grave obesità, e sul motivo relativo alla gonartrosi, quale patologia coesistente e non concorrente con la lomboartrosi. Il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 12 legge n. 118/71 im quanto non ha rapportato le patologie pur diagnosticate fin dal 1989 in poi alla ratio della norma, cioè ad un'attività lavorativa idonea ad assi- concretamente un introito tale da garantire una curare esistenza libera e dignitosa. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. In applicazione, invero, del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassa- zione non consente di riesaminare e di valutare autono- mamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determino un vizio di mo- tivazione della sentenza denunciabile in cassazione è ne- cessario che siano riscontrabili carenze o deficienze dia- gnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione 6- del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patolo- gico, e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). . . no ning to 11 0.5 Come risulte dalle sentensa impugnata, del Tribunale, sulla base delle risultenze anamnestiche e cliniche, delle documentazione sanitaria visionate e degli esami strumentali eseguiti, ha ritenuto la LL affetta da: "spondiloertrosi diffuse del rachide con grave coxartrosi sn e rave deficit deambulatorio;
insufficienza venosa croni-yrave ca con episodi tromboflebite recidivata arti inferiori;
cardipatia ipertensiva;
ipovisus ODX 4/10 OSN 3/10 cc.; iper- glicemia ben compensata, stato ansioso depressivo, stenosi arteria vertebrale dx con insufficienza vertebrobasilare" , patologie di natura e gredo teli da ridurre del 100% la gene- rica capacità lavorativa della stessa solo a decorrere dal gennaio 1999 e dunque da epoca in cui la LL, nata il 20.9. 1931, aveva già da tempo compiuto 65 anni di età, con conse- guente impossibilità di riconoscere in favore della medesira, ai sensi dell'art. 11 della 1. 854/73, il diritto al beneficio per cui è cause. Il Tribunale ha correttamente ritenuto le valutazioni del c.t.u. adeguatamente motivate e documentate. La LL era affetta da molti anni da varie patologie, tanto che già in sede amministrativa la Commissione medica, all'esito della visita del 30 marzo 1993, l'aveva ritenuta invalida in misura pari all'80%. - 7- Il c.t.u. di primo grado, tenuto conto del palese stato di sovrappeso dell'assistita, applicando la formula a scalare, riteneva che l'invalidità sofferte della LL al marzo 1995 era sicuramente non inferiore 11'86%, ma comunque tale da non consentire il raggiungimento di uno stato di ina- bilità. Nel settembre 1996 - prosegue il Pribunale la LL rag giungeva il limite di età di 65 anni, "diventando di fatto inabile a qualsiasi lavoro proficuo". Non risultano in atti ulteriori indagini fino al febbraio 1998, quando si dimostra l'ulteriore peggioramento strumentale del quadro artrosico. Le patologie, evolutive e progressivamente aggravatesi, de- terminano secondo il c.t.u. d'appello le cui conclusioni, fondate su idonei elementi di fatto, vengono correttamente condivise dal Tribunale il raggiungimento del grado di inabilità verosimilmente a decorrere dal gennaio 1999, es- sendo le patologie osteoarticolari a lenta evolutività. Alla stregua di dette considerazioni il Tribunale non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti medico-legali. Non ha pregio la censura con la quale la ricorrente lamenta manca- valutazione globale delle patologie, mancata valutazioneta della grave obesità e della gonartrosi, quale patologia coe- sistente con la lomboartrosi. Come si è detto, invero, il c.t.u. di primo grado, proprio per il palese stato di sovrap- peso della LL, ha ritenuto una invalidità non inferiore - 8. - all'86% (aumentando il grado percentuale di sei punti), ed ha applicato la formula a scalare, con evidente riferimento ad una valutazione globale delle patologie;
ciò con riferi- mento al marzo 1995. Allorchè nel settembre 1996 la LL raggiungeva il limite di età dei 65 anni non risultano in atti ulteriori indagini che consentano idoneamente di rappresen- tare la reale obiettività clinica fino al febbraio 1998, di tel che anche sulla base dell'accertamento dell'inabilità - al gennaio 1999 - il c.t.u. ha, quanto meno implicitamente, escluso che la LL abbia raggiunto lo stato d'inabilità prima del raggiungimento de 65 anni di età. fond Risulta poi dalla visita ortopedica del 25.3.1992 (V. pag. 3 n. 11 c.t.u. d'appello) l'accertamento di "gonartrosi bilate- rale con deficit della flesso estensione", di tal che di tale patologia è stato tenuto debito conto in sedel iconsulenza tecnica. La valutazione in ordine alle residue capacità lavorative della LL, prima del raggiungimento dei 65 anni, ai fini di una proficua attività lavorativa comporta poi una valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, ed il Tribunale ha eviden- temente escluso che anni prima del completo raggiungimento dello stato di inabilità, la LL non fosse in grado di uti- lizzare le residue capacità lavorative in attività compatibili;
non essendo ravvisabili vizi logici nel convincimento del Tri- bunale, tenuto conto in particolare che va fatto riferimento fino al 1996 (epoca del raggiungimento dei 65 anni), esso va esente - 9 - da censure in sede di legittimità. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario. P.O.N. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del riud di cassazione. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002. Il Presidente English I with (dr. ielmo elli Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)Sprato figured 2 Auco 30 LUG V, DI 2 Au s 10 -