Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241 nei confronti di chi commetta un delitto doloso nel quinquennio dall'entrata in vigore di essa, ricorre tale condizione se il reato sia commesso il giorno stesso di entrata in vigore della legge, e cioè il 1° agosto 2006, dovendosi ritenere che la legge sia entrata in vigore all'inizio di quel giorno, e cioè prima della commissione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 46289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46289 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3459
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028027/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) J.N., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 04/07/2008 TRIB. MINORENNI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza in data 4.7.2008 il Tribunale per i Minorenni di Roma, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata dal Pubblico Ministero, nelle forme dell'incidente di esecuzione, di revoca dell'indulto concesso ai sensi della L. n. 241 del 2006 a J.N. in relazione alla pena di mesi otto e giorni undici di reclusione di cui al provvedimento di cumulo 14.9.2007 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ritenendo che le pene inflitte alla J. non superassero i limiti di concedibilità del beneficio. Ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma rilevando che la revoca dell'indulto era stata richiesta e doveva essere concessa poiché la J. aveva riportato condanna alla pena di due anni di reclusione ed Euro 400 di multa con sentenza del Tribunale di Roma in data 5.8.2006, irrevocabile il 2.10.2006, per il delitto doloso di furto in abitazione commesso il (OMISSIS) e quindi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del beneficio.
Il Procuratore Generale preso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è in effetti fondato.
La commissione di un delitto doloso per cui la J. ha riportato condanna a pena non inferiore a due anni di reclusione, commesso il (OMISSIS) e cioè entro cinque anni dalla entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, che è appunto entrata in vigore il 1 agosto 2006 e cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 luglio 2006, determinava infatti la revoca dell'indulto concesso in virtù di tale normativa, dovendosi ritenere che la legge sia entrata in vigore all'inizio del giorno (OMISSIS) e cioè prima della commissione del reato da parte della J..
In accoglimento del ricorso deve essere pertanto annullata la ordinanza impugnata. L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l, potendo questa Corte dare direttamente i provvedimenti necessari attraverso la revoca dell'indulto già concesso con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 3.3.2008.
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la revoca dell'indulto concesso a J.N. con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 3.3.2008. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008