Sentenza 16 giugno 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2000, n. 8094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8094 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 16/06/2000
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.697
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.12314/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EO OS n. il 16.01.1938
avverso sentenza del 03.12.1999 TRIBUNALE di MELITO DI PORTO SALVOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero del Dr. ANTONIO GERMANO ABBATE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.12.1999 il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica - Sez. Distaccata di Melito Porto Salvo - dichiarava EO OS colpevole della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. (accertata in Montebello Ionico il 20.4.1994 e contestatagli per avere, quale titolare dell'omonimo oleificio, provocato emissioni di fumo dagli impianti della indicata azienda atti a molestare le persone), condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di L. 300.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale.
Osservava il giudicante, rispondendo ai relativi rilievi difensivi, che il reato di cui sopra non poteva dichiararsi prescritto perché avente natura permanente e che, trattandosi di reato di pericolo, per la sua configurabilità era sufficiente la idoneità delle emissioni ad arrecare fastidio, a nulla rilevando che le stesse rientrassero nei limiti fissati dalla legge antinquinamento (D.P.R. 24.5.1988 n.203). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il ME, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazioni sotto i seguenti profili:
1) il reato era da dichiarare prescritto, non essendo stata mai contestata la permanenza di esso;
2) l'emissione di vapori o fumi è sanzionata soltanto nei casi in cui la stessa superi i limiti fissati dalla leggi laddove nella specie era stato dimostrato, anche attraverso le deposizioni dei testi di accusa, che le emanazioni non davano fastidio alcuno, e che le stesse erano rispondenti agli standards prescritti dalla legge, tanto che, sia pure successivamente alla contestazione, l'impresa era stata regolarmente autorizzata, con decreto del competente assessore regionale, alla immissioni di fiumi nell'atmosfera. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Al ricorrente erano state contestate sia la contravvenzione di cui all'art. 674 C.P. che quella di cui agli art. 8 e 25 del DPR- 24.5.1988 N. 203. Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto il ME dal secondo reato perché, pur essendo egli sprovvisto della prescritta autorizzazione regionale alla emissione di fiumi nell'atmosfera, egli ne aveva inutilmente sollecitato il rilascio, poi intervenuto, mentre ha ritenuto l'imputato colpevole dell'altro reato.
Il giudice ha dato nel contempo atto, sia pure implicitamente, che la emissione di fumi provenienti dall'impianto gestito dall'imputato era rispondente ai limiti fissati dalla legge, in quanto, in caso contrario, l'autorizzazione amministrativa non sarebbe stata rilasciata.
In una situazione siffatta, pur essendo vero che il reato previsto dall'art. 674 C.P. può concorrere con le contravvenzioni di cui al D.P.R, n. 203 del 1988, perché possa configurarsi il reato suddetto - nella ipotesi della emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone - è necessaria la dimostrazione, con motivazione adeguata e convincente, non della astratta idoneità delle emissioni ad arrecare disturbo, ma essenzialmente della circostanza che le stesse avvengano al di fuori delle prescrizioni fissate dalla legge.
L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" - contenuta nella seconda parte dell'art. 674 e riferita specificamente alla ipotesi di emissione di gas, vapori o fumi rappresenta infatti una precisa indicazione, ai fini della configurabilità del reato, circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico e, nella fattispecie, delle norme contenute nel citato D.P.R. n. 203/88. In altri termini, si può affermare che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori ecc. che non superino i limiti fissati dalle leggi speciali in materia, per cui non basta l'affermazione che le stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che le stesse superino gli "standards" fissati dalla legge, nel qual caso il reato di cui all'art. 674 C.P. concorrerà con quelli previsti dal D.P.R. n.203/88, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecalo te arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.- Sotto tale profilo appare erronea l'affermazione del giudice di merito, secondo cui la contravvenzione in esame sia un reato di pericolo, in quanto, come sopra spiegato, lo è soltanto in riferimento alla prima ipotesi, e. cioè a quella del getto di cose atte ad offendere, e non in riferimento alla seconda, relativa alla emissione di fumi, nella quale è indispensabile che l'attività di emissione avvenga al di fuori e contro la regolamentazione vigente in materia.
Così stando le cose, la motivazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorrente ME IO colpevole del reato di cui all'art. 674 C.P., in quanto frutto di una erronea lettura della norma incriminatrice, appare palesemente adottata in violazione della legge penale a norma della lett. b) del primo comma dell'art. 606 c.p.p.- Per altro, come da tempo affermato da questa Corte, "in tema di reato di cui all'art. 674 cod. pen. la penale responsabilità dell'imputato non va fondata sulla mera constatazione dell'elemento materiale, ma anche attraverso l'indagine sull'elemento psicologico che pure deve essere presente nella condotta del contravventore in quanto anche nella contravvenzione l'antigiuridicità del comportamento non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza. Ne consegue che, quando l'imputato agisca in virtù di un provvedimento amministrativo, che faccia ritenere del tutto lecita la sua condotta, si verifica un evidente errore sul fatto costituente reato, in quanto il suddetto provvedimento, alle cui prescrizioni risulta conforme la conduzione dell'esercizio industriale da parte del suo titolare, ha determinato una falsa rappresentazione dei suoi elementi costitutivi ed in primo luogo di quello di ordine psicologico inerente alla liceità della condotta" (Cass., Sez. I, sent, n. 1476 del 14-02- 1986, Minghini;
e più recentemente, Sez. III, sent. n. 10021 del 30.9.1995, Catarci, che, in fattispecie analoga, ha ribadito che ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non è sufficiente che la condotta dell'agente sia in rapporto di causalità con l'evento, ma è necessaria anche la sussistenza della colpevolezza della condotta stessa").
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, ai sensi della lett. d) dell'art. 623 c.p.p., al medesimo tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, il quale si uniformerà ai principi come sopra affermati.
Va invece respinta la censura relativa alla asserita maturazione della prescrizione, in quanto, trattandosi indubbiamente di reato permanente, il relativo termine decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000