Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2000, n. 8094
CASS
Sentenza 16 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio).

Commentario1

  • 1Appalto in condominio: la guida completaAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2000, n. 8094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8094
Data del deposito : 16 giugno 2000

Testo completo