Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2015, n. 32193
CASS
Sentenza 28 maggio 2015

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Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo se l'esecuzione della pena sia in corso, ma non anche nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice della esecuzione che, in considerazione della intervenuta espiazione della pena, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della stessa, presentata a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, e di riconoscimento dei benefici di legge).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 luglio 2017

    RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2015, n. 32193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32193
Data del deposito : 28 maggio 2015

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