Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo, previsto dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza a fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; tale obbligo non sussiste qualora l'interessato abbia scelto di utilizzare gli elementi sopravvenuti in altra, autonoma, procedura. (Nella specie la documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato era stata prodotta a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/1998, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 9.2.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albomonte " N.453
3. " UG Amari " REGISTRO GENERALE
4. " RO Cortese " N.35692/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LE AR n. il 17.1.1947 Avverso l'ordinanza 25.7.1997 del Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Francesco Romano Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.
F A T T O e D I R I T T O
Con ordinanza 25.7.1997 il Tribunale di Napoli confermava limitatamente in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/90, l'ordinanza 4.7.1997 del GIP presso lo stesso tribunale applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di LE AR.
Avverso detta ordinanza l'LE ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denunzia nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, co. V e X c.p.p..
Deduce: che la sua difesa aveva presentato, successivamente all'avviso in data 8.7.1997 cartella clinica al GIP di detto ufficio, attestante il di lui ricovero presso il locale ospedale in data 23.6.1997 e che detta documentazione sanitaria non era stata trasmessa nel termine previsto dal V co. dell'art. 309 c.p.p.;
che detta cartella clinica, non trasmessa in tribunale, inerendo alle, sue attuali condizioni di salute, non poteva essere surrogata da documentazione sanitaria concernente le sue precedenti condizioni di salute;
che l'omessa trasmissione, nei suddetti termini, comportava l'inevitabile conseguenza della perdita di efficacia della misura cautelare.
Con il secondo motivo di gravame denunzia carenza di motivazione in ordine alla consistenza del quadro indiziario.
Deduce che le conversazioni telefoniche intercettate riguardavano il quantitativo di hashish per il quale egli era stato arrestato in flagranza e successivamente condannato in primo grado e non altre sostanze stupefacenti.
Con l'ultimo motivo di gravame denunzia apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, omettendo la stessa motivazione di indicare concreti elementi da cui desumere la sussistenza delle dette esigenze.
Deduce, infine, che i suoi non gravi precedenti penali e le sue gravissime condizioni di salute dovevano far ritenere più adeguata al caso di specie l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso sono infondati e che, pertanto, debbono essere rigettati.
Quanto alla prima censura deve osservarsi che, gli atti che a norma dell'art. 309, V co. c.p.p. debbono essere trasmessi al tribunale entro cinque giorni sono gli atti di cui all'art. 291 c.p.p. e, cioè, "... gli elementi su cui la richiesta si fonda,
nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".
Orbene la documentazione medica, della cui omessa trasmissione al tribunale del Riesame il ricorrente si duole, non rientra tra gli atti dei quali il V co. dell'art. 309 c.p.p. impone la trasmissione. A parte la considerazione che, riferendosi al ricovero in data 23.6.1997, non può considerarsi "elemento sopravvenuto perché anteriore all'ordinanza 4.7.1997, applicativa della misura cautelare, deve rilevarsi che detta documentazione è stata prodotta con istanza del 9.7.1997 a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, presentata il giorno precedente e, quindi, essa è stata introdotta ed utilizzata, per scelta dell'interessato, in altra autonoma procedura, da cui scaturiscono provvedimenti soggetti ad impugnazione.
Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. IV, 22.11.1996 in Mass. Uff. CED, 206442), condivisa da questo Collegio, "In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse;
in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sè la violazione del combinato disposto artt. 309, comma quinto e 291, comma primo, cod. proc. pen.". La diversa opinione comporterebbe l'acquisizione di ogni ipotetico elemento favorevole all'indagato, sopravvenuto, ancorché la esistenza di esso dovesse non esser nota all'autorità giudiziaria procedente o, addirittura, sebbene detto elemento fosse riservato dall'indagato ad altri fini, con la possibilità, in astratto, di far derivare dalla mancata trasmissione nei termini di tale elemento la sanzione della caducazione di efficacia della misura cautelare prevista dal decimo comma dell'art. 309 c.p.p.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Deve disporsi che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p..
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1998