Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/1998, n. 453
CASS
Sentenza 9 febbraio 1998

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In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo, previsto dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza a fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; tale obbligo non sussiste qualora l'interessato abbia scelto di utilizzare gli elementi sopravvenuti in altra, autonoma, procedura. (Nella specie la documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato era stata prodotta a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/1998, n. 453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 453
    Data del deposito : 9 febbraio 1998

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