Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2001, n. 74
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Sentenza 1 marzo 2001

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Il difetto di lettura o, comunque, di contestazione in udienza delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'ispezione amministrativa (verbalizzate in quella sede e riportate nella relazione d'ispezione) ed utilizzate nella decisione disciplinare per affermare la responsabilità del magistrato incolpato in relazione all'illecito contestato, integra la violazione dell'art. 462 del codice di procedura penale del 1930 (tuttora applicabile al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato), nonché del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. (Corte cost. 16 novembre 2000, n. 497).

Il difetto di lettura o, comunque, di contestazione in udienza delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'ispezione amministrativa (verbalizzate in quella sede e riportate nella relazione d'ispezione) ed utilizzate nella decisione disciplinare per affermare la responsabilità del magistrato incolpato in relazione all'illecito contestato, integra la violazione dell'art. 462 del codice di procedura penale del 1930 (tuttora applicabile al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato), nonché del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. (Corte cost. 16 novembre 2000, n. 497).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2001, n. 74
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 74
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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