Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 2
Il difetto di lettura o, comunque, di contestazione in udienza delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'ispezione amministrativa (verbalizzate in quella sede e riportate nella relazione d'ispezione) ed utilizzate nella decisione disciplinare per affermare la responsabilità del magistrato incolpato in relazione all'illecito contestato, integra la violazione dell'art. 462 del codice di procedura penale del 1930 (tuttora applicabile al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato), nonché del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. (Corte cost. 16 novembre 2000, n. 497).
Il difetto di lettura o, comunque, di contestazione in udienza delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'ispezione amministrativa (verbalizzate in quella sede e riportate nella relazione d'ispezione) ed utilizzate nella decisione disciplinare per affermare la responsabilità del magistrato incolpato in relazione all'illecito contestato, integra la violazione dell'art. 462 del codice di procedura penale del 1930 (tuttora applicabile al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato), nonché del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. (Corte cost. 16 novembre 2000, n. 497).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2001, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
. O O I C SUPREMA DI CASSAZIONE 7.4/200 1 IS.U. L LA 2 K 7 - L 0 1 O - B 6 SEZIONI UNITE CIV 2 I L E D 2 D 4 2 A Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Composta 8 9 T 4 Oggetto . R S . O P . . P D P Dott CANTILLOhele . - Primo Presidente f.f. - , M D I l l a A . D b Presidente di sezione Francesco AMIRANTE Do a t E 2 T 2 N . t R.G.N. 21363/98 E r CARBONE Presidente di sezione Dott. Vincenzo S a - E - Dott. Paolo Consigliere VITTORIA 8887 Cron. - Rel. Consigliere- Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Ud. 14/12/00 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ConsigliereDott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
FALANGA IMMACOLATA, FALANGA MARIA, FALANGA ASSUNTA, 2000 SAGGIOMO MARIA ROSARIA, FALANGA CARMELA, FALANGA 195 SALVATORE, FALANGA COLOM BA, FALANGA ANTONIO, 1 elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CIPE in ' persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
-· controricorrente avverso la sentenza n. 73/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Paolo DI MARTINO, DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo, per quanto di ragione assorbito il quarto. 2 N.Mecfond Ordinanza interlocutoria La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, nella composizione di cui al verbale dell'udienza in data 14 dicembre 2000; visto il ricorso (n. 21363/98) proposto da Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli, avverso la sentenza n. 73/98 resa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
visti i controricorsi dei signori AL CO ed altri, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri- funz.C.I.P.E;
considerato che
altro collegio di questa Corte, a sezioni unite, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente la detta Giunta speciale per le espropriazioni;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la decisione e rimettere la causa sul ruolo, in attesa della pronunzia della Corte costituzionale;
p.q.m.
la Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Roma, 15 febbraio 2001. Il Presidente Plenty in Depositato in Cancelleria Il Collaboratore at Cancelleria Roma, li 22 MAR. 2001- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D eleviоши