Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
Il provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro, con effetto fin dal momento della disposta sospensione del lavoro e nei confronti dell'INPS, del quale egli agisce come "adiectus solutionis causa", a provvedere alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori. L'inadempimento di quest'ultimo obbligo comporta responsabilità del datore di lavoro, per violazione del mandato, nei confronti dell'INPS, a sua volta responsabile, nei confronti dei lavoratori, direttamente, per l'esecuzione della prestazione previdenziale, senza che, pertanto, i medesimi lavoratori possano agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5608 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI F.LL AR di NA e C. s.n.c., in persone. del legale rappresentante pro-tempore sig. Raffaele AR, con sede in Solofra (AV) alla via Consolazione, ed elettivamente domiciliata - unitamente all'avv. Ermete Gabrieli, che la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso - in Roma alla via Antonio Mordini n. 14 presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo (Studio Legale Tramonti),
- ricorrente -
contro
IL DO,
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di AveLLno in data 19 marzo - 2 giugno 1999, n. 657/1999. n. 106/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NA FigureLL nella pubblica udienza del 31 gennaio 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24 febbraio 1998 il Pretore di AveLLno, in funzione di giudice del lavoro, rigettava, compensando le spese, le domande proposte con ricorso depositato il 9 maggio 1994 dal signor DO LI nei confronti. della s.n.c. "RI F.LL AR di NA e C.", intese a conseguire:
la reintegrazione nel posto di lavoro, previa declaratoria di nuLLtà ed inefficacia del licenziamento intimatogli il 7 febbraio 1993, con contestuale messa in mobilità; la condanna della società al pagamento delle mensilità non corrispostegli a far tempo dal licenziamento, con gli accessori di legge, al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e, infine, al pagamento della complessiva somma di lire 29.925.574, oltre accessori, di cui lire 6.007.898 per differenza paga, lire 8.694.976 per differenza di T.F.R. e lire 15.250.000 per mancato pagamento della CIG. Avverso detta sentenza il LI proponeva appello, affidato a tre motivi, variamente articolati, per conseguire declaratoria della cessazione della materia del contendere, quanto alla pretesa differenza di T.F.R., e l'accoglimento delle altre precisate domande, vinte le spese distraende del doppio grado. Resisteva la società, regolarmente costituita, chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Con sentenze in data 19 marzo - 26 giugno l999 il Tribunale di AveLLno condannava la società appellata al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di lire 21. 857.898, oltre interessi;
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del T.F.R.; confermava per il resto l'impugnata decisione. Il Tribunale riteneva infondati i motivi di appello eccezion fatta per queLL recanti i numeri 2 e 3; riteneva, non fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellata;, sosteneva che la società, dopo aver fatto acquiescenza al decreto di ammissione, "cominciando a conguagliare mensilmente con i contributi dovuti all'ente previdenziale le somme da anticipare, ma neppure corrisposte in effetti ai lavoratori in cigs, aveva, poi, per esclusiva sua scelta restituito all'INPS le somme trattenute per il titolo predetto ed aveva perciò determinato la perdita del beneficio in parola" e che, quindi, il datore di lavoro risultava responsabile della sospensione dell'attività lavorativa, rimanendo tenuto al pagamento delle retribuzioni.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 3 agosto 1999 la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, denunziando contraddittorietà della, motivazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che è principio ormai consolidato quello secondo cui il datore di lavoro, ove ottenga l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, assume la veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege dell'istituto di previdenza sociale, con la conseguenza che la mancata anticipazione dell'integrazione salariale costituisce inadempimento solo nei confronti dell'INPS che, quindi, resterà esposto all'azione diretta del lavoratore aventi diritto, i quali ultimi, per contro. non potranno agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro.
Ed invero, il provvedimento amministrativo che autorizza l'intervento della C.I.G.S. ha natura costitutiva del diritto dei lavoratori all'integrazione salariale e del correlativo obbligo dell'INPS di erogare (ex tunc) la prestazione, configurandosi per il datore di lavoro un mandato ex lege per la sua anticipazione.
Conseguentemente, il rapporto che ne discende ha natura bilaterale e spiega effetti soltanto nei confronti dell'INPS, con la conseguenza che i lavoratori "cassaintegrati" non possono agire nei confronti dal datore di lavoro per ottenere il pagamento dell'integrazione salariale, facendo capo esclusivamente all'INPS la titolarità passiva del relativo rapporto previdenziale.
L'autorizzazione amministrativa di ammissione, pertanto ha esclusivamente la funzione di determinare la sostituzione dello Stato all'imprenditore nell'obbligazione di quest'ultimo; obbligazione di quest'ultimo; obbligazione che da retributiva diverrà previdenziale. Quanto esposto, peraltro, emerge dall'insieme delle disposizioni di cui al D.L.L. n. 788/45 e leggi successive (non ultima la l.n. 223/91) - ed in particolare dell'art. 12 - per cui l'obbligo dell'integrazione salariale fa carico all'Istituto della Previdenza, Sociale quale prestazione previdenziale dovuta qualora ricorrano determinate condizioni poste a base dell'autorizzazione amministrativa.
L'INPS invero - gravato dall'obbligo della integrazione salariale quale prestazione dovuta a seguito di contribuzione dei datori di lavoro e/o dello Stato - si avvale per l'erogazione del trattamento di un meccanismo analogo a quello previsto per gli assegni familiari e consistente nell'anticipazione da parte del datore di lavoro, salvo conguaglio con le somme da quest'ultimo dovute a titolo contributivo. Di conseguenza, la mancata anticipazione del datore di lavoro costituirà inadempimento esclusivamente nei confronti dell'INPS, a sua volta responsabile nei confronti dei lavoratori direttamente per l'esecuzione della prestazione previdenziale.
Per di più, la dichiarazione di sussistenza dei presupposti per la concessione della Cigs ed il relativo provvedimento di ammissione, attribuendo ai lavoratori il diritto alla integrazione salariale nei confronti dell'INPS, determinano, in deroga al regime ordinario della impossibilità della prestazione, la liberazione del datore di lavoro dalle conseguenze che deriverebbero dell'applicazione della disciplina comune del contratto. Per tale ragione, se la sospensione dell'attività lavorativa prima della proposizione della domanda di ammissione alla Cigs fonda il diritto dei lavoratori al ristoro dei danni per l'ingiustificato inadempimento del datore di lavoro, dopo l'intervento del provvedimento ammissivo alla Cigs il mancato adempimento del datore di lavoro espone quest'ultimo a responsabilità per danni solo nei confronti dell'INPS, il quale sarà comunque obbligato ad erogare il trattamento previdenziale. Solo nell'ipotesi di mancata ammissione del datore di lavoro alla Cigs, egli - avendo sospeso l'attività lavorativa. - risponderà del danno effettivamente derivato ai lavoratori dalla mandata corresponsione del beneficio, dalla mancata ammissione allo stesso e, dalla sostanziale inesistenza di una causa che legittimi la sospensione dell'attività lavorativa.
Come correttamente ritenuto dal Pretore, sulla base delle circostanze venute in rilievo, non solo i lavoratori nulla potevano pretendere a titolo di Cigs dalla società (gravando l'obbligo della corresponsione del trattamento in virtù di quanto previsto nel Decreto di ammissione, ancora perfettamente valido - ed a seguito della restituzione all'INPS delle somme relative alla Cigs - solo sull'Istituto), ma che la società, anche alla stregua dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, non era legittimata passivamente al giudizio. D'altronde, anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale, non si può in ogni caso imputare alla RI la mancata corresponsione del beneficio quale delegato dell'INPS, posto che tale circostanza (ascrivibile a forza maggiore) è stata documentalmente provata (anche dallo stesso Istituto), era conosciuta dall'Istituto erogatore, manteneva ferma la causa integrabile, e quindi la legittima sospensione dell'attività lavorativa, non ha inciso sulla validità del Decreto (anche alla luce della costante interruzione della prescrizione operata dalla RI) ne' ha comportato la perdita del beneficio. Ne consegue che sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo alla RI e che il LI avrebbe dovuto richiedere l'erogazione del pagamento del secondo periodo di CIGS direttamente all'INPS. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - extrapetizione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha condannato l'appellata alla corresponsione delle retribuzioni in luogo della CIGS pur in assenza di una specifica domanda. Quanto al danno patrimoniale, questo sarebbe integrato solo qualora, non fosse intervenuto il Decreto di ammissione alla CIGS, oppure qualora il licenziamento intimato fosse risultato illegittimo per il mancato rispetto delle obbligatorie procedure CIGS. Il LI ha chiesto le differenze retributive derivanti dal pregresso, ordinario rapporto di lavoro e le somme spettantigli quale CIGS.
È quindi evidente che la sentenza oltre ad essere erronea è anche contraddittoria nonché viziata da ultrapetizione. Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 1129 115 e 421 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che, nonostante la contestazione da parte della RI delle somme esposte e richieste dal LI il Tribunale ha ritenuto non contestati tali importi ed ha proceduto a recepirli pedissequamente nella statuizione impugnata. Osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ricorso.
Nel caso in esame è emerso che in data 13 febbraio 1992 la RI F.LL AR inoltrava al Ministero del Lavoro istanza di ammissione alla CIGS con decorrenza dal 7 febbraio 1992. Tale istanza veniva accolta e pertanto il Ministero del lavoro testualmente decretava che "in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi... 8.7.91 - 7.1.92; causale:
crisi aziendale legge 223/91; - Cipi 21.9.93. Pagamento diretto: sì. L'INPS è autorizzato là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati". Successivamente il Ministero del Lavoro con ulteriore decreto, in attuazione della delibera CIPI del 21.9.1993, che aveva approvato il programma di crisi aziendale, prorogava la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7.8.1992 al 6.2.1993. La proroga - per la ricorrente conceria - riguardava tutti gli elementi del beneficio, ivi incluso l'obbligo del pagamento diretto da, parte dell'INPS. Effettivamente i lavoratori hanno percepito per il periodo 8.7.1991 - 6.2.1992 il pagamento della CIGS direttamente dall'INPS. Per il periodo successivo (7.2.1992 - 6.2.1993) l'azienda, per difficoltà derivanti da carenza di liquidità non aveva potuto anticipare il trattamento e, pertanto, le relative somme erano state successivamente conguagliate con le denunce contributive, dell'ultimo trimestre 1993 e definitivamente rimborsate all'Istituto. Ciò detto, si osserva che il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro, con effetto fin, dal momento della disposta sospensione del lavoro e nei confronti dell'INPS del quale egli agisce come delegato "ex lege", a provvedere alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori. L'inadempimento di quest'obbligo comporta responsabilità del datore di lavoro, per violazione di detto mandato, nei confronti dell'INPS - a sua volta, responsabile nei confronti dei lavoratori, direttamente, per l'esecuzione della prestazione previdenziale - per tutte le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento stesso (Cass. 18 febbraio 1992 n. 11958). Per l'effettuazione dei relativi versamenti ai lavoratori l'obbligo integrativo grava pertanto sull'INPS - mentre il datore di lavoro ha veste, nell'effettuazione dei relativi versamenti ai lavoratori, di "adiectus solutionis causa" o di mandatario "ex lege" dell'INPS - (v. pure Cass. 10 ottobre 1994 n. 8275). L'inadempimento dell'obbligo del datore di lavoro al pagamento delle anticipazioni salariali comportava quindi responsabilità del medesimo nei confronti dell'INPS, ma non nei confronti dei lavoratori, che avrebbero dovuto agire - per l'inadempimento di detti versamenti - nei con fronti dell'INPS, e non della conceria. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
La sentenza. impugnata va in conseguenza cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della residua domanda del lavoratore.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate il tra le parti le spese del giudizio di merito. Sussistono giusti motivi per compensare altresì le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda Compensa le spese del giudizio di merito e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002