Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5608
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

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Il provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro, con effetto fin dal momento della disposta sospensione del lavoro e nei confronti dell'INPS, del quale egli agisce come "adiectus solutionis causa", a provvedere alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori. L'inadempimento di quest'ultimo obbligo comporta responsabilità del datore di lavoro, per violazione del mandato, nei confronti dell'INPS, a sua volta responsabile, nei confronti dei lavoratori, direttamente, per l'esecuzione della prestazione previdenziale, senza che, pertanto, i medesimi lavoratori possano agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5608
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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