CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RF MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 11/01/2021 dalla CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Andrea Mutti del foro di Biella, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11/01/2021 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Biella del 17/06/2019 con la quale l'imputato appellante AR FU era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in concorso, in danno di LL NA. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del FU, sulla base di tre motivi: violazione di legge penale per la mancata Penale Sent. Sez. 2 Num. 1272 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 22/11/2022 riqualificazione giuridica dell'estorsione . in esercizio arbitrario delle ragioni, in quanto le somme richieste erano dovute dal marito della persona offesa per lavori pregressi;
violazione di legge per erronea sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo cod. pen. per la mancata certezza sull'uso dell'arma; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della NA. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in diritto adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. L'attendibilità della persona offesa attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che con motivazione immune da rilievi sul piano logico ha evidenziato la coerenza delle dichiarazioni ed i riscontri costituiti, in particolare, dalla testimonianza della persona che accompagnava la vittima e che ebbe modo quindi di percepire la minaccia e l'esibizione della pistola (pag. 6 della sentenza impugnata); la cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). 3.2. Anche il motivo sulla qualificazione giuridica della condotta è stata correttamente esaminato, evidenziandosi l'insussistenza di una pretesa astrattamente azionabile in sede civile, posto che - sulla base della stessa prospettazione del ricorrente - la persona offesa non era debitrice del FU o di alcuno dei concorrenti nel reato, qualità attribuita al marito, peraltro in virtù di un rapporto obbligatorio neppure specificato in atti (solo l'inadempimento di chi è tenuto alla prestazione di pagamento può infatti giustificare la tutela giudiziaria sì che va esclusa a priori la possibilità di ricondurre la fattispecie all'art. 393 cod. pen.). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 DEPOSITATO IN CANCELLEIRAC°nsig I iere estensore Il Presidente
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Andrea Mutti del foro di Biella, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11/01/2021 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Biella del 17/06/2019 con la quale l'imputato appellante AR FU era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in concorso, in danno di LL NA. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del FU, sulla base di tre motivi: violazione di legge penale per la mancata Penale Sent. Sez. 2 Num. 1272 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 22/11/2022 riqualificazione giuridica dell'estorsione . in esercizio arbitrario delle ragioni, in quanto le somme richieste erano dovute dal marito della persona offesa per lavori pregressi;
violazione di legge per erronea sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo cod. pen. per la mancata certezza sull'uso dell'arma; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della NA. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in diritto adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. L'attendibilità della persona offesa attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che con motivazione immune da rilievi sul piano logico ha evidenziato la coerenza delle dichiarazioni ed i riscontri costituiti, in particolare, dalla testimonianza della persona che accompagnava la vittima e che ebbe modo quindi di percepire la minaccia e l'esibizione della pistola (pag. 6 della sentenza impugnata); la cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). 3.2. Anche il motivo sulla qualificazione giuridica della condotta è stata correttamente esaminato, evidenziandosi l'insussistenza di una pretesa astrattamente azionabile in sede civile, posto che - sulla base della stessa prospettazione del ricorrente - la persona offesa non era debitrice del FU o di alcuno dei concorrenti nel reato, qualità attribuita al marito, peraltro in virtù di un rapporto obbligatorio neppure specificato in atti (solo l'inadempimento di chi è tenuto alla prestazione di pagamento può infatti giustificare la tutela giudiziaria sì che va esclusa a priori la possibilità di ricondurre la fattispecie all'art. 393 cod. pen.). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 DEPOSITATO IN CANCELLEIRAC°nsig I iere estensore Il Presidente