Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A 0 10 07 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CARRAZIONE UFFICIO COME IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta cople studio dal Sig._ IL SOLE 24 ORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti 3000 # 25 GEN 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 1165/98 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 2122 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 10 ottobre 2000 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA s a sul ricorso proposto da AS NI, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Petti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Francesco De Sanctis n. 4, giusta procura speciale a margine del "ricorso";
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE · I.N.P.S. -, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Starnoni e Mario 4050 Passaro e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura speciale in calce al "controricorso";
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 12062/97 del 26 settembre 1996/20 giugno 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 33537/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giampaolo Petti;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma-Giudice del Lavoro il sign. IA AS conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo di avere pre- sentato domanda all'Istituto intesa ad ottenere "l'assegno di invalidità” e di avere avuto respinta la cennata domanda;
richiedeva, quindi, che venissero riconosciuti giudizialmente "il proprio stato di invalidità nei limiti di legge ed il conseguente diritto al trattamento pensionistico". Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. contestando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito Pretore-Giudice del lavoro - dopo avere disposto e fatto espletare consulenza tecnica conclusasi in senso favorevole al 2 ricorrente , accoglieva la domanda dell'AS, ma - a seguito di impugnativa dell'I.N.P.S. "il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado) - disposta ed espletata nuova consulenza conclusasi motivatamente in senso sfavorevole all'interessato accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava integralmente la domanda come dinanzi proposta dall'AS. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha condiviso le motivate valutazioni del consulente, che ha concluso per l'esistenza della infermità già riscontrata a carico 888 dell'AS dal consulente nominato in primo grado, ma le ha ritenute tali da non determinare una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi del normale>> ed ha rimarcato che tale diagnosi risulta formulata sulla base di un accurato esame obiettivo e, soprattutto, degli ulteriori (rispetto a quelli già documentati all'epoca della prima c.t.u.), accertamenti specialistici eseguiti dall'AS su richiesta del secondo c.t.u... e che l'AS non ha fornito al collegio, nonostante i precisi chiarimenti del c.t.u., ulteriori e concreti elementi di riscontro della gravità delle patologie lamentate che potessero inficiare la valutazione del consulente di secondo grado>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre IA AS formulando a sostegno un unico motivo di annullamento. 3 L'I.N.P.S. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo il ricorrente addebitando al Tribunale - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 222/84 e conseguente erronea e contraddittoria motivazione>> censura la decisione impugnata per avere trascurato di valutare l'attività dell'AS che è abbastanza gravosa nel suo complesso, sia per durata giornaliera, sia per le caratteristiche del suo espletamento, con specifico e doveroso riferimento alla accertata infermità e per non *** avere tenuto conto delle condizioni patologiche nelle quali il ricorrente avrebbe potuto continuare a prestare la propria attività lavorativa>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. 8 2 8 Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico "di secondo grado", ha esposto - compiutamente ed efficacemente, anche se in modo sintetico - le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellante alla cennata relazione del c.t.u.. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo 4 convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto nuova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo, per la sua analiticità, costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, postochè la decisione di rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre la formale trascrizione e l'argomentata accettazione del parere del 3 8 2 consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 334/1998); c) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice 5 del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex legge n. 22/1984. III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il giorno 10 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Viniceuse Presse Du. Dalai entensonплати 6 0% Shi ll IL COLLAR AT DI CANCELLERIA De cal s in Cancelleria 25 GEN. 2001 2 LABORATORE I 羸 D CANCELLERIA , A O S LL S 0 A 1 , O , T . 3 B T T 3 I A R R 5 S D O 'A E C . SP A L N ST L I E N 3 O D -7 P G I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R N O T G E T IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D 10 . 3 1 1