Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2844/0004 3 00703 Dott. Salvatore SENES Presidente 9848 Dott. Luciano VIGO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud. 08/10/02 - Rel. Consigliere - Dott. Camillo FILADORO C.C. ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: IC RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona de 1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3928 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato -- avverso la sentenza n. 429/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 10/04/99 R.G.N. 2911/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/10/02 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte Voglia pronunziare sentenza in camera di consiglio di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 15 marzo-10 aprile 1999, il Tribunale di Velletri rigettava l'appello proposto da ED NC in Bragaglin avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la domanda della stessa, intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità. I giudici di appello osservavano che la ED non ha dimostrato alcun errore diagnostico del consulente tecnico di ufficio ed, in pratica, con le proprie argomentazioni tendeva esclusivamente a sostituire alle sue obiettive valutazioni altre a lei più favorevoli. Avverso tale decisione la ED ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso perché il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.222 del 1984 e dell'art.149 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con riferimento all'art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile e conseguente erronea e contraddittoria motivazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, i giudici di appello avrebbero trascurato completamente di valutare l'attività di coltivatrice diretta svolta, da ritenersi abbastanza gravosa nel 1 suo complesso, sia per la durata della giornata lavorativa, che per le caratteristiche del suo espletamento. Se avesse valutato anche tale elemento non avrebbe potuto concludere per la non gravità della forma artrosica, giudicandola compatibile con l'età (60 anni) del soggetto visitato ed avrebbe dovuto riconoscere che l'attività lavorativa era svolta dalla ED in usura. Osserva il Collegio: le censure relative alla violazione degli articoli 1 della legge n.222 del 1984 e 149 disposizione attuazione del codice di procedura civile non trova corrispondenza nell'esposizione delle ragioni su cui si basa l'unico motivo di ricorso, essendo queste ultime incentrate sui pretesi difetti dellaunicamente motivazione;
tali difetti di motivazione, peraltro, non sussistono, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alle peraltro scarne e generiche - note peritali di parte prodotte con l'appello, mentre il lamentato mancato riferimento alla specifica attività lavorativa, appare profilo irrilevante, trattandosi di attività autonoma ed in proprio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta conformerte alle conclusi sus suite del P. G. pay - in cou infondatezza. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese in questa sede (avendo depositato solo procura).
P.Q.M.
La Corte rigetta per manifesta infondatezza. Nulla per le spese di questo giudizio. Roma, 8 ottobre 2002. 2 эмбел IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Muay ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 AL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Degocito celleria 14 MAR. 2003 CANCELLIERE 3