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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21679 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE RT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2026 del G.i.p. del Tribunale di Treviso DI la relazione svolta dal Consigliere EL Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2026, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione, formulata nell’interesse RT NE, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., disponendo, nel contempo, l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti del NE in ordine al reato di cui all’art. 642 cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione RT NE, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 111, settimo comma, Cost., 468, 190 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prove decisive, per avere Penale Sent. Sez. 2 Num. 21679 Anno 2026 Presidente: NO DR Relatore: CO DA Data Udienza: 15/05/2026 2 il giudice accolto la richiesta di archiviazione senza confrontarsi con le ragioni, espresse nell’atto di opposizione, volte a dimostrare l’insussistenza del reato ascritto ex art. 642 cod. pen. In via principale, il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento del gravato provvedimento e la pronuncia di una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e, in subordine, l’annullamento con rinvio degli atti al Pubblico ministero, al fine della prosecuzione delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, si deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che non rientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo. In secondo luogo, la doglianza è generica, non descrivendo, il ricorrente, quale sia l’interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione. 2.1. Quanto al primo profilo d’inammissibilità, si osserva che, sebbene il motivo eccepisca formalmente la violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., esso espone, in realtà, una censura imperniata su vizi di motivazione, peraltro manifestamente infondati. Già sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto contrastante con principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che è concorde nel ritenere siffatta tipologia di ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto, altrimenti, alcun altro mezzo di impugnazione (sul punto, v., ad es., Sez. 6, n. 11263 del 11/03/2026, Mazzarella, Rv. 289545 – 01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01). Ora, il ricorso in esame non individua, di fatto, alcuna effettiva violazione di legge posta in essere dal Tribunale ‒ ad esempio per non aver garantito il diritto al contraddittorio, non consentendo all’indagato di contestare e opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Non può quindi non rimarcarsi la seconda ragione d’inammissibilità del motivo, che discende dalla mancata indicazione del concreto ed effettivo interesse a impugnare l’avversata ordinanza di archiviazione. Tale non può essere il profilo, eccepito in termini del tutto astratti e generici, del carattere decisorio del provvedimento di archiviazione e della sua capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo. Se tale assunto, in astratto, è certamente condivisibile (non a caso, la giurisprudenza di legittimità, proprio in virtù di quella 3 potenziale, definitiva incidenza del provvedimento di archiviazione sulle situazioni di diritto soggettivo, è concorde nel ritenere siffatta tipologia di ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto, altrimenti, alcun altro mezzo di impugnazione: sul punto, basti il rinvio alla già citata sentenza “Tramo”, Rv. 285076 – 01), è anche vero che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, occorre che il ricorrente dimostri un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subìto. Pregiudizio che, nel caso in scrutinio, è stato dedotto, come anticipato, in termini estremamente generici e astratti e senza tener conto che, nella fattispecie, è stato adeguatamente garantito il diritto al contraddittorio (sul punto, v. Sez. 2, n. 38648 del 13/11/2025, [...], non mass.). 2.2. Si osserva infine, e per inciso, che la doglianza difensiva ‒ secondo cui il giudice non avrebbe considerato rilievi e ragioni espressi nell’atto di opposizione, né la documentazione allegata, limitandosi ad accogliere la proposta di archiviazione del pubblico ministero ‒ non considera adeguatamente quanto osservato, sia pure in forma sintetica, nel gravato provvedimento, circa la chiara convergenza delle risultanze investigative in direzione della responsabilità dell’indagato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. In particolare, con razionale apprezzamento degli atti d’indagine, è stato evidenziato come l’unica persona interessata ad avvantaggiarsi materialmente dalla frode operata a danno della compagnia assicurativa fosse proprio l’indagato; quest’ultimo ‒ ha chiarito inoltre il giudice ‒ era anche l’unico a detenere materialmente la documentazione originale, che sarebbe stata poi alterata. Di qui, la deduzione, conforme a logica, che l’artifizio, finalizzato a ottenere fraudolentemente l’indennizzo o il vantaggio derivante dal contratto di assicurazione, sia stato posto dall’odierno ricorrente. Alle obiezioni difensive, espresse con l’atto di opposizione, e sintetizzate nella prima parte del motivo (la mancata conoscenza della missiva di diniego della compagnia assicurativa, inviata molto dopo la richiesta di indennizzo da parte dell’indagato, i ripetuti messaggi inviati da quest’ultimo alla compagnia, il cambio di medico di famiglia etc.), il giudice per le indagini preliminari ha replicato adeguatamente, riferendosi, in sintesi, alle ragioni per cui le ragioni oppositive fossero irrilevanti e, comunque, non idonee a incrinare le risultanze investigative. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità 4 dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CO DR NO
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2026, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione, formulata nell’interesse RT NE, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., disponendo, nel contempo, l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti del NE in ordine al reato di cui all’art. 642 cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione RT NE, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 111, settimo comma, Cost., 468, 190 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prove decisive, per avere Penale Sent. Sez. 2 Num. 21679 Anno 2026 Presidente: NO DR Relatore: CO DA Data Udienza: 15/05/2026 2 il giudice accolto la richiesta di archiviazione senza confrontarsi con le ragioni, espresse nell’atto di opposizione, volte a dimostrare l’insussistenza del reato ascritto ex art. 642 cod. pen. In via principale, il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento del gravato provvedimento e la pronuncia di una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e, in subordine, l’annullamento con rinvio degli atti al Pubblico ministero, al fine della prosecuzione delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, si deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che non rientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo. In secondo luogo, la doglianza è generica, non descrivendo, il ricorrente, quale sia l’interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione. 2.1. Quanto al primo profilo d’inammissibilità, si osserva che, sebbene il motivo eccepisca formalmente la violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., esso espone, in realtà, una censura imperniata su vizi di motivazione, peraltro manifestamente infondati. Già sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto contrastante con principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che è concorde nel ritenere siffatta tipologia di ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto, altrimenti, alcun altro mezzo di impugnazione (sul punto, v., ad es., Sez. 6, n. 11263 del 11/03/2026, Mazzarella, Rv. 289545 – 01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01). Ora, il ricorso in esame non individua, di fatto, alcuna effettiva violazione di legge posta in essere dal Tribunale ‒ ad esempio per non aver garantito il diritto al contraddittorio, non consentendo all’indagato di contestare e opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Non può quindi non rimarcarsi la seconda ragione d’inammissibilità del motivo, che discende dalla mancata indicazione del concreto ed effettivo interesse a impugnare l’avversata ordinanza di archiviazione. Tale non può essere il profilo, eccepito in termini del tutto astratti e generici, del carattere decisorio del provvedimento di archiviazione e della sua capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo. Se tale assunto, in astratto, è certamente condivisibile (non a caso, la giurisprudenza di legittimità, proprio in virtù di quella 3 potenziale, definitiva incidenza del provvedimento di archiviazione sulle situazioni di diritto soggettivo, è concorde nel ritenere siffatta tipologia di ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto, altrimenti, alcun altro mezzo di impugnazione: sul punto, basti il rinvio alla già citata sentenza “Tramo”, Rv. 285076 – 01), è anche vero che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, occorre che il ricorrente dimostri un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subìto. Pregiudizio che, nel caso in scrutinio, è stato dedotto, come anticipato, in termini estremamente generici e astratti e senza tener conto che, nella fattispecie, è stato adeguatamente garantito il diritto al contraddittorio (sul punto, v. Sez. 2, n. 38648 del 13/11/2025, [...], non mass.). 2.2. Si osserva infine, e per inciso, che la doglianza difensiva ‒ secondo cui il giudice non avrebbe considerato rilievi e ragioni espressi nell’atto di opposizione, né la documentazione allegata, limitandosi ad accogliere la proposta di archiviazione del pubblico ministero ‒ non considera adeguatamente quanto osservato, sia pure in forma sintetica, nel gravato provvedimento, circa la chiara convergenza delle risultanze investigative in direzione della responsabilità dell’indagato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. In particolare, con razionale apprezzamento degli atti d’indagine, è stato evidenziato come l’unica persona interessata ad avvantaggiarsi materialmente dalla frode operata a danno della compagnia assicurativa fosse proprio l’indagato; quest’ultimo ‒ ha chiarito inoltre il giudice ‒ era anche l’unico a detenere materialmente la documentazione originale, che sarebbe stata poi alterata. Di qui, la deduzione, conforme a logica, che l’artifizio, finalizzato a ottenere fraudolentemente l’indennizzo o il vantaggio derivante dal contratto di assicurazione, sia stato posto dall’odierno ricorrente. Alle obiezioni difensive, espresse con l’atto di opposizione, e sintetizzate nella prima parte del motivo (la mancata conoscenza della missiva di diniego della compagnia assicurativa, inviata molto dopo la richiesta di indennizzo da parte dell’indagato, i ripetuti messaggi inviati da quest’ultimo alla compagnia, il cambio di medico di famiglia etc.), il giudice per le indagini preliminari ha replicato adeguatamente, riferendosi, in sintesi, alle ragioni per cui le ragioni oppositive fossero irrilevanti e, comunque, non idonee a incrinare le risultanze investigative. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità 4 dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CO DR NO