Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21679
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli artt. 111, settimo comma, Cost., 468, 190 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prove decisive

    Il ricorso è inammissibile sia perché deduce un vizio della motivazione, non azionabile con il ricorso per cassazione, sia perché la doglianza è generica, non descrivendo l'interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione. Inoltre, il giudice ha adeguatamente considerato le risultanze investigative e le obiezioni difensive.

  • Inammissibile
    Subordinata: annullamento con rinvio

    Il ricorso è inammissibile per le medesime ragioni esposte per la domanda principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21679
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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