Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REPUBBLICA ITALIA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANDELLA LEGGE 11 -8-78 N: 58$ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratt SEZIONE TERZA CIVILE apazr 0 0 2 01/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6762/00 Dott. Vittorio Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.377 - Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Italo PURCARO Consigliere - Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Ud. 08/05/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TU MA TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVOIA 86, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI RAIMONDO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 4, presso lo studio dell'avvocato ELETTRA BIANCHI, FERNANDO SIMONI, giusta delega in difeso dall'avvocato atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1047/99 della Corte d'Appello di 1073 ROMA, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 02/04/99 e depositata il 27/04/99 (R.G. 4133/98+4160/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA TU RI CR chiedeva alla Sezio- specializzata agraria del Tribunale di Cassino di ne dichiarare cessato il contratto di affitto di un terre- no sito in Castelliri, stipulato con PO AN a 么 far data dall'annata agraria 1966/67, e di condannare il fittavolo al rilascio del fondo. L'PO eccepiva la nullità della disdetta e l'irritualità del tentativo di conciliazione e, nel me- rito, negando l'esistenza di alcun contratto, sosteneva di aver usucapito il fondo. La Sezione, con sentenza del 20 ottobre 1998, in accoglimento della domanda, dichiarava l'esistenza tra le parti di un contratto di affitto, scaduto il 10 no- vembre 1997, e condannava l'PO al rilascio. La Sezione specializzata agraria della Corte d'Ap- pello di Roma, in riforma di tale sentenza, appellata dall'PO con due distinti ricorsi, con sentenza 2 del 27 aprile 1999, ha dichiarato l'improponibilità della domanda, rilevando che è stata omessa, nei con- fronti della controparte, la comunicazione prescritta dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Ricorre per la cassazione di detta sentenza, sulla base di un unico motivo, la MA TU. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, denunciando insufficiente motivazio- ne su un punto decisivo della controversia, si duole della ritenuta improponibilità della domanda per una presunta omissione delle comunicazioni dovute alla con- troparte, oltre che all'Ispettorato dell'agricoltura, ai sensi dell'art.46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sostenendo che l'esatto adempimento della menzionata condizione di proponibilità fu dimostrato nel corso M dell'udienza di discussione del I° aprile 1998, median- te l'esibizione degli originali delle prescritte comu- nicazioni e dei relativi avvisi di i ricevimento, come attestato nel ver- e riconosciuto espressamente nella sen- bale di causa tenza di primo grado. זיI giudici di merito hanno altresì 'omesso di valu- tare la circostanza che l'eccezione dell'PO era stata proposta appunto solo in primo grado (...); che ta- 3 le eccezione non era poi stata riproposta come motivo di gravame (...)" ; onde anche per questa ragione "non è dato in alcun modo comprendere" perché la Corte abbia riformato "un punto della decisione di primo grado, pe- raltro non oggetto di motivo di appello". Il secondo profilo di censura, col quale, sostan- zialmente, la ricorrente denuncia la violazione del giudicato interno, si palesa fondato, con l'assorbimen- to del primo profilo, che ha funzione logicamente e giuridicamente subordinata. Come è noto, il pregiudiziale tentativo di conci- liazione della controversia agraria, imposto dall'art. m 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, è un onere a cari- CO dell'attore e costituisce un presupposto processua- le, la cui omissione, determinando l'improponibilità della domanda giudiziale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva, come per tutte le questioni rilevabili d'ufficio, la preclusione nascente dalla formazione del giudicato interno, per la mancata impugnazione sul punto, qualora la proponibili- tà della domanda abbia formato oggetto di una specifica statuizione ad opera del giudice di prime cure. Nel caso di specie il Tribunale, con una motivazio- di cui non Occorre in questa sede valutare l'esat- ne tezza e la rispondenza ai documenti prodotti in causa, 4 rispondendo all'eccezione dell'PO, la giudicò de- stituita di fondamento, essendo stato, a Suo avviso, "pienamente rispettato" l'art. 46 della legge n. 203 del 1982, "sia sotto il profilo formale (...) che per il raggiungimento dello scopo", in tal modo espressamente affermando la proponibilità della domanda;
capo questo avverso il quale l'PO non mosse alcuna doglianza al giudice di appello. Ne consegue che non poteva la Corte rilevare d'uf- ficio l'improponibilità della domanda, per un'asserita inadeguatezza della produzione documentale dell'appel- lata, senza violare il giudicato interno formatosi in proposito. In accoglimento dunque, per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, col rinvio allo stesso giudice specializzato agrario, cui si de- manda anche di provvedere sulle spese della fase di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, casa in relazione e rinvia, anche per le spese del giu- dizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Roma. Così deciso a Roma, addì 8 maggio 2002. IL CONSIGLIERE EST.Taken IL PRESIDENTE Niñonis fure L CANCELLIERECT Innocence Butista