Sentenza 9 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Illegittimi i tagli ai compensi degli ausiliari del magistrato neiGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare il testo della sentenza in commento, pubblicata sul sito www.giurcost.org, cliccare qui. 1. Con tecnica di intervento non usuale, la Consulta, mediante la sentenza qui pubblicata, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002». Per comprendere appieno il senso e le conseguenze della decisione è opportuna una breve premessa di inquadramento della disciplina sottoposta al vaglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' INLA CORTE 0 02 34/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 4787/98 Cron. 306 - Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.10/10/00 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. per diritti L. il -9 GEN. 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS PESCOSOLIDO GABRIELLA, CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEcontro Rilasciata copia legale CERVI DONATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA at Sig. INPSal 2000 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI per diritti L. 7 FEB. 2001 4124 FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale atti;
al Sig. AGOSTINT · controricorrente - per diritti L. # 9 FEB 2001.. la sentenza n. 786/97 del Tribunale di avverso IL CANCELLIERE CASSINO, depositata il 20/12/97 R.G.N. 1714/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Col ricorso in epigrafe specificato, l'I.N.P.S. sollecita la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Cassino, giudicando dell'appello proposto dallo stesso Istituto avverso la sentenza del locale pretore [che l'aveva dichiarato tenuto a conservare alla controparte l'importo dell'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, anche per il periodo successivo al 30 settembre 1983, ma nella misura fissa raggiunta a tale data e fino a riassorbimento (c.d. cristallizzazione>>), in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994], ne ha dichiarato l'inammissibilità. Il tribunale, invero, ha rilevato che rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata, la proposizione del gravame risultava tardiva, per essere, al Langell momento del deposito del ricorso, ampiamente scaduto il termine breve di impugnazione, stabilito dalla legge. Ha, poi, aggiunto che a diverse conclusioni non poteva pervenirsi in base alle disposizioni (concernenti l'estinzione dei processi pendenti e l'inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, in materia di attribuzione delle prestazioni nascenti dalla sopra citata sentenza costituzionale) dettate dai decreti - legge nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996, essendo questi decaduti per difetto di tempestiva conversione, senza che il recupero degli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza potesse derivare dalla norma di sanatoria di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 608 del 1998, di conversione del d.l. n. 510 del 1996. La parte privata ha notificato (tardivamente, perché soltanto in data 26 giugno 1998, a fronte di notificazione del ricorso eseguita il 12 marzo 1998) in controricorso ed ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione L'I.N.P.S., denunciando violazione della sopra citata normativa, nonché dell'art. 1, commi 181, 182, 183, 184, della legge n. 662 del 1996 e degli artt. 324, 325, 326, 327 cod. proc. civ., sostiene che tra gli effetti prodotti dall'ultimo decreto-legge non convertito, recante in n. 449 del 1996, come dai decreti precedenti ( fun oggetto della sanatoria di cui all'art. 1 della legge n. 608 del 1996) rientra l'inefficacia delle sentenze, la quale necessariamente travolge anche la loro notificazione, e che la decadenza dei decreţi aveva reso operante il termine annuale di impugnazione, con conseguente applicabilità dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996, prevedente, a sua volta, l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto le questioni riguardanti l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Precisa, poi, il ricorrente che questo assunto è stato definitivamente ed Lamphl irrefutabilmente avallato dalla norma interpretativa dettata dall'art. 73, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le esposte censure non hanno fondamento. La Corte ha già esaminato questioni identiche, per la soluzione delle quali ha formulato, con la sentenza 22 dicembre 1998, n. 12792, il principio di diritto secondo cui, "l'art. 1, comma terzo, di ciascuno dei decreti-legge nn. 166, 295, 396 e 496 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti per mancanza di tempestiva conversione, sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 28 novembre 1966, n. 608), nel prevedere (con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione. Pertanto, con riguardo ad appello proposto entro l'anno, ma oltre il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e non sospeso dalla norma in questione), il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile". Il principio, ribadito in successive sentenze (v., fra le tante, Cass. n. 12803 e n. 12811 del 1998), deve essere ancora confermato, non ostandovi la sopravvenuta norma di cui all'art. 74, quarto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che testualmente dispone: "L'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel Langeht predetto comma, ancorché notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662". L'inclusione delle sentenze impugnabili, ancorché notificate, nel novero dei provvedimenti giurisdizionali dei quali la richiamata normativa prevede l'inefficacia, non può considerarsi equivalente, contrariamente a quanto si pretende dall'Istituto ricorrente, all'affermazione di inidoneità delle medesime alla formazione del giudicato, neanche nel caso in cui non siano state, a seguito della loro notificazione, tempestivamente impugnate. Ad escludere questa scelta interpretativa inducono, conformemente ad orientamento anch'esso già espresso senza contrasti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. 17 febbraio 2000, n. 1781; 8 aprile 2000, n. 4474) le considerazioni seguenti. La norma sopravvenuta, nel precisare che fra gli effetti salvati "rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali", chiaramente non stabilisce affatto in che cosa 5 consista tale "inefficacia", né con quali conseguenze trovi attuazione e si limita soltanto a chiarire il significato della norma interpretata, nella parte concernente l'ambito oggettivo di riferimento degli effetti suddetti, così indicando la natura dei provvedimenti dei quali debba ritenersi operante l'inefficacia stessa. La successiva specificazione che una siffatta espansione verso i provvedimenti giudiziali non è preclusa dalla loro notificazione è, ancora una volta, identificativa dei requisiti dei provvedimenti stessi, non anche determinativa delle modalità di applicazione della sancita inefficacia. Né diversamente può dirsi dell'ultima parte della norma in esame, la quale riguarda l'ambito temporale della disposta sanatoria ed ha la funzione di coprire il periodo che risultava escluso dalla disposizione interpretata. Logeth Il contesto precettivo risultante dalla sintesi della norma interpretativa e di quella interpretata non esonera, dunque, l'interprete dall'identificazione delle conseguenze della sanzione di inefficacia e dal dare soluzione, in particolare, alla questione se essa operi de jure, nel senso che i provvedimenti giudiziali cui si riferisce perdano qualsiasi rilevanza giuridica per il solo fatto dell'entrata in vigore della norma di previsione;
o se, per la sua realizzazione, presupponga necessariamente una pronuncia di estinzione del processo. La seconda alternativa è, ad avviso della Corte, quella esatta, militando in suo favore argomenti esegetici di tipo letterale e di carattere sistematico. In primo luogo, si osserva che la configurazione della dichiarazione officiosa di estinzione come presupposto necessario per l'operatività della sanzione di inefficacia di provvedimenti giudiziali trova significativo riscontro in una pedissequa topografia normativa, percependosi in modo evidente, nella struttura della norma interpretata, il valore preliminare attribuito dal legislatore a tale dichiarazione, per essere solo dopo la previsione della medesima e quindi, quale disciplina delle relative conseguenze stabilita la inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato. Ruotando la disciplina sul cardine dell'emissione di un provvedimento giurisdizionale, quale è, indiscutibilmente, la declaratoria di estinzione, se ne deve dedurre che la sua operatività è condizionata dal regime della relativa pronuncia e, quindi, in primo luogo dall'assenza di giudicato;
mentre, quando un procedimento sia ancora pendente, l'essere quella disciplina intervenuta prima o dopo la pronuncia della sentenza è circostanza che rileva esclusivamente sotto il profilo delle modalità di accesso alla pronuncia di estinzione, non già sul piano della necessaria strumentalità della medesima rispetto alle finalità perseguite dal legislatore. Nella prima ipotesi, infatti, non si pone alcun problema di inefficacia, ma solo di Langeth preclusione alla deliberazione della sentenza, dovendo il giudice davanti al quale il procedimento si svolge provvedere, senz'altro, alla declaratoria di estinzione;
nella seconda, la pronuncia della sentenza pone le condizioni perché possa formarsi il giudicato, sicché la parte che intenda rimuoverle, profittando del regime di estinzione officiosa (e così ottenendo la rimozione della sentenza impugnata, a prescindere da qualunque esame del merito delle questioni controverse) ha l'onere di provvedere all'impugnazione. Del resto, se la sanzione di inefficacia dovesse ritenersi tale da sottrarre alla sentenza notificata la sua idoneità al giudicato formale allo spirare del termine breve di impugnazione, qve questa non sia stata proposta, se cioè, essa potesse operare a prescindere da qualsiasi declaratoria di estinzione, dovrebbe anche trarsene la conseguenza della non riferibilità della pronuncia di estinzione al giudizio di impugnazione, la cui introduzione sarebbe ipso facto preclusa dalla giuridica inesistenza del provvedimento impugnato;
laddove, riferendosi la previsione di estinzione al solo giudizio di primo grado, risulterebbe incongrua la sanzione di inefficacia riferita, genericamente, alle sentenze non ancora passate in giudicato e non già, più specificamente, alle sentenza non definitive. Rimane, dunque, ancora attuale, nonostante l'interpretazione autentica della norma di sanatoria degli effetti dei citati decreti-legge convertiti, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza circa l'estraneità di questa norma alla materia della notificazione delle sentenze e delle relative conseguenze, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quale disciplinato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ovvero, ed è lo stesso, al tema della formazione del giudicato. E, sul piano sistematico, nulla impedisce di continuare a cogliere il proprium della sanzione di inefficacia nella necessità, già sottolineata nella ricordata giurisprudenza, di Large M coordinamento della disciplina speciale dell'estinzione (apprestata dal legislatore nella materia de qua con intento deflattivo del contenzioso e di conformazione del regolamento degli interessi sostanziali in contesa, sia ai dettami delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, sia al quadro delle compatibilità finanziarie) con la disciplina comune, la cui operatività avrebbe comportato, ai sensi degli artt. 310, secondo comma, e 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ciò non senza porre in luce che queste conclusioni manifestamente appaino coerente con i sovrordinati precetti di cui agli artt. 3 e 24 Cost. poiché conservano validità alle sentenze passate in giudicato, rispetto alle quali il diritto di difesa si è ormai compiutamente esercitato, ed escludono che ad identico trattamento risultino soggette situazioni eterogenee, come, da un lato, la pendenza del processo di impugnazione tempestivamente introdotto secondo le regole generali e, dall'altro, l'infruttuosa scadenza dei termini di impugnazione. In conclusione il ricorso dell'I.N.P.S. deve essere rigettato. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 IL PRESIDENTEhumim. Ravagnan IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Sp Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D 9 GEN. 2001 , A S O oggi, 0 S L 1 L A 3 S IL COLLABORATORE . T 3 O T , B 5 R R DI CANCELLERIA A I E S 'A . P D E P L N P U A L S S E T T I 3 R S D 7 N O - O I G C 8 P S - O N 1 M I A E 1 S D A I E E D , A G E O T G O R T E N T T E IS L I S R G E I A E D R L L O E D -