Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2004, n. 21588
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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Il detentore di rifiuti speciali non pericolosi (nella specie elettrodomestici usati, ceduti dai clienti in occasione della vendita e consegna di nuovi) qualora non provveda ad affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può, ex art. 10 del D.Lgs. 22 del 1997, delegare tale servizio ad altri soggetti privati affinché lo svolgano per suo conto, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero; qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all'art. 51 comma primo del D.Lgs. n. 22 del 1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2004, n. 21588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21588
    Data del deposito : 1 aprile 2004

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