Sentenza 5 novembre 2019
Massime • 1
La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma può essere attribuita solo quando risulti che l'imputato, che si trovi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, tragga fonte pressoché costante di guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose. (Conf. n. 8670/1985, Rv. 170588).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 3. Recidiva reiterata: cosa occorre per il riconoscimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2023
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano ad una sua delimitazione nei seguenti termini: “Se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale”. Premesso ciò, dopo avere compiuto una disamina su come la recidiva sia attualmente configurata nel diritto vivente all'esito degli interventi della giurisprudenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2019, n. 13463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13463 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2019 |
Testo completo
13463-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: 2052/19 CARLA MENICHETTI -Presidente Sent. n. sez. UP 05/11/2019 DONATELLA FERRANTI - R.G.N. 23288/2019 DANIELA RITA TORNESI -Relatore UGO BELLINI FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 novembre 2018 il Tribunale di Brescia, all'esito del rito abbreviato, dichiarava AR LO responsabile dei reati ascritti e, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro, operato l'aumento per la recidiva contestata, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400 euro di multa.
1.1. Al predetto imputato erano addebitati i reati: capo a) di cui agli artt. 81, comma 2, 61 n. 5, 56, 624, 625, e 61 n. 5, 56, 624 bis, commi 1 e 3, cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, dapprima si introduceva nel centro diurno comunale 'Don Pasini' di Ospitaletto, previa effrazione di una porta antipanico e di due porte interne, rovistando negli armadi e, subito dopo, tentava di introdursi nella vicina abitazione di NC Filippini, previa effrazione di un'anta della porta finestra del salotto, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto presente all'interno degli edifici, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà (ovvero, l'entrata in funzione del sistema di allarme e l'intervento della polizia giudiziaria). Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo (orario notturno) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose e portando indosso le armi indicate al capo c) senza farne uso;
capo b) di cui all'art. 707 cod. pen. perché, già condannato per reati contro il patrimonio, veniva trovato in possesso di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature (tra cui una chiave a bussola con tre uscite); capo c) di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 4 I. n. 110/1975 perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un machete con lama lunga 35 cm e una roncola a serramanico con lama lunga 9 cm, strumenti utilizzabili per l'offesa alla persona. In Ospitaletto Bresciano l'8 ottobre 2018; Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e dopo l'esecuzione della pena. Con la richiesta di dichiarazione di professionalità nel delitto e di conseguente applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro per la durata di anni tre.
1.2. Il giudice di primo grado riteneva comprovati, a carico del AR, i reati nei termini di cui alla contestazione e sussistente anche l'aggravante della recidiva avuto riguardo alla pluralità di precedenti risultanti dal casellario giudiziale riferibili anche al quinquennio antecedente ai fatti oggetto del processo che sono stati commessi in data successiva a quella di esecuzione della pena detentiva (17 novembre 2016). Veniva rigettata l'istanza con la quale la pubblica accusa chiedeva, nei confronti del AR, la declaratoria di delinquente professionale ai sensi dell'art. 105 cod. pen. sul rilievo che il predetto, sino a due anni prima, aveva svolto l'attività lavorativa come meccanico, aveva 1 frequentato corsi professionali (di meccanico e di idraulico) ed inoltre, vivendo con la madre, era da ritenersi verosimile che il predetto traesse il proprio sostentamento dagli aiuti familiari e non già dalla reiterazione delle azioni criminose. Rilevava l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza richiesta dalla pubblica accusa (assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro) non ravvisando i requisiti per una valutazione in termini di pericolosità sociale del AR ai sensi dell'art. 203 cod. pen. in considerazione del fatto che la condotta illecita era rimasta allo stadio del tentativo.
2. Con sentenza del 18 febbraio 2019 la Corte distrettuale, in parziale riforma della predetta pronuncia appellata dall'imputato, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ha dichiarato il AR delinquente professionale con conseguente assegnazione del predetto ad una colonia agricola per la durata di anni tre in considerazione dell'attualità della pericolosità sociale che veniva apprezzata alla luce dei fatti reato oggetto dell'odierno procedimento. Inoltre veniva rigettato il ricorso per cassazione del Procuratore Generale presso la Corte di territoriale (convertito in appello) in mancanza dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in quanto nel caso in esame la pena base era stata fissata in misura inferiore ad anni tre ed inoltre doveva essere considerata anche la riduzione per il rito.
3. AR LO, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza elevando due motivi.
3.1.Con il primo motivo lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge rappresentando che la Corte distrettuale lo ha dichiarato delinquente professionale in assenza di alcun accertamento in concreto sulle sue concreti fonti reddituali e, dunque, affermando in via del tutto presuntiva che i proventi dell'attività delittuosa erano destinati al suo sostentamento.
3.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio motivazionale in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di professionalità nel reato.
3.3. Conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. I due motivi, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati unitariamente.
3.Si premette che l'art. 105 cod. pen. contempla una figura di pericolosità qualificata, quella del delinquente professionale, che si configura come una forma speciale di abitualità 2 criminosa. Ciò comporta che, ricorrendo i presupposti stabiliti da tale disposizione, il reo viene sottoposto non solo alla pena prevista per i reati commessi ma anche allo strumento deputato specificamente a perseguire la finalità special- preventiva e cioè la misura di sicurezza. Nella Relazione Ministeriale si legge "La distinzione tra abitualità e professionalità trova il suo fondamento nella realtà della vita sociale. Vi sono, specialmente in materia in materia di delitti di sangue, abituali che non sono professionali, persone, cioè, che sono dedite al delitto, ma che tuttavia non traggono, dai delitti che commettono, i mezzi di sussistenza. Accomunare i due tipi sarebbe stato non equo, perché ognuno sente come il delinquente che vive del provento delle sue malefatte sia una figura molto più ignominiosa dell'abituale; ed è bene che il giudice o le Autorità, e lo stesso pubblico siano messi in grado di differenziare gli abituali dai professionali". Sulla base di quanto scritto nella suddetta Relazione la dottrina ha definito la professionalità nel reato una forma specifica di abitualità caratterizzata dal proposito di vivere dei proventi del reato. Si tratta, dunque, di una forma giuridica che corrisponde a una specifica realtà sociologica. Dalla lettura dell'art. 105 cod. pen. si evince che, ai fini della declaratoria di professionalità nel reato, il soggetto deve trovarsi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità e deve avere riportato la condanna per un altro reato. A tale ultimo riguardo va puntualizzato che non occorre che l'imputato commetta un altro reato oltre a quelli già richiesti per la dichiarazione di abitualità. Ed invero i precedenti sono quelli stabiliti dagli artt. 102 e 103 cod. pen. mentre l'altro successivo reato è quello che potrà discrezionalmente condurre alla dichiarazione di abitualità o di professionalità. A tale conclusione si perviene sia sulla base del dato testuale dell'art. 105 cod. pen. ove non si fa riferimento a condanne aggiuntive, limitandosi a richiamare le medesime condizioni per la dichiarazione di abitualità, che alla stregua di un'interpretazione esegetica dell'istituto tesa evidentemente a valorizzare aspetti criminologici qualitativi e non solo meramente quantitativi. L'ulteriore presupposto imprescindibile è rappresentato dall'accertamento giudiziale che il reo viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato». Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13933 del 24/09/1986, Rv. 174558; Sez. 2, n. 2483 del 15/12/1969 - dep. 1970 - Rv. 114612), la professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, rna è una qualifica che si attribuisce solo ove risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressochè costante dalla reiterazione delle sue azioni criminose. La ratio di tale forma di pericolosità qualificata va infatti ravvisata nel "sistema di vita" e, quindi, nella maggiore pericolosità ed allarme sociale che suscita questa particolare categoria di soggetti. Ciò posto, si osserva che la Corte distrettuale ha preliminarmente accertato e riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di abitualità evidenziando che il AR ha riportato tredici condanne per rapine, furti e lesioni personali, oltre a diciotto sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. per reati contro il patrimonio. A tal fine è stata valorizzata 3 la gravità dei reati di cui il predetto si è reso responsabile (in particolare furti pluriaggravati e rapine), il tempo di commissione degli stessi avvenuto costantemente nel corso di un ventennio -, la loro progressione criminosa (dopo diversi furti nel 1998 veniva commesso il più grave reato di rapina), la personalità dell'imputato che, nonostante la sottoposizione al regime penitenziario (con periodi trascorsi sia in carcere che a misure alternative alla detenzione), ha successivamente proseguito nell'attività illecita della commissione di reati contro il patrimonio. Quanto poi, ai fini della declaratoria di delinquente professionale, è stato sottolineato che dalle verifiche svolte dalla pubblica accusa è stato accertato che il AR non ha mai svolto una stabile attività lavorativa che gli abbia consentito di fare fronte al proprio mantenimento richiamando, ad ulteriore conferma di ciò, anche la documentazione da cui risultava che la maggior parte dei contributi versati in suo favore provenivano dal Ministero della Giustizia in relazione al periodo in cui il predetto era detenuto. Ed ancora la Corte d'appello, nel rispondere alle censure contenute nel gravame, ha ritenuto del tutto generici ed inconferenti gli argomenti difensivi sottolineando, con motivazioni congrue, che, in mancanza di più precise allegazioni, gli aiuti economici ricevuti dalla madre, non erano evidentemente sufficienti a soddisfare le esigenze dell'imputato e che in ogni caso le condotte oggetto dell'odierno processo poste in essere successivamente al periodo di detenzione in relazione al reato di rapina aggravata commesso in data 17 settembre 2014, cessato il 17 novembre 2016, confermano l'allarmante capacità a delinquere del AR, per come è dato evincere anche dall'insieme degli strumenti atti allo scasso sequestrati e dal suo concreto modus operandi.
4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Rita Tornesi Carla Menichetti The He DEPOBITATO EN CANCELLERIA oggi,.30 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 4