CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2023, n. 24620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24620 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27/9/2022 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi aggiunti presentati dall'avvocato Mariarosa Bugliari Armenio, la quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare disposta nei confronti di IO RU in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso formulando Penale Sent. Sez. 6 Num. 24620 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 21/03/2023 due motivi, cui è seguito il deposito di ulteriori motivi aggiunti. 2.1. Con il primo motivo, integrato dai motivi nuovi, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Rappresenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad una mera riproposizione del contenuto dell'ordinanza genetica, senza che in essa sia contenuta un'effettiva motivazione critica e valutativa delle ragioni dell'impugnazione. Si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione, lì dove è stata affermata l'appartenenza dell'RU ad un'associazione mafiosa costituitasi nel 2012, senza tener conto che l'indagato è da circa 14 anni detenuto in regime di 41-bis Ord.pen. Tale dato avrebbe imposto una più attenta valutazione in ordine alle modalità con le quali l'RU avrebbe partecipato al sodalizio. Il compendio indiziario, peraltro, sarebbe costituito da contraddittorie e generiche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, senza che questi abbiano indicato il ruolo, l'apporto causale e la stessa consapevolezza dell'indagato di far parte del sodalizio. Anche l'intercettazione telefonica, dalla quale emergerebbe che i proventi di un'estorsione sarebbero stati in parte destinate a fornire la somma di €400,00 all'RU, per le esigenze di vita in carcere, risulterebbe di per sé priva di sicura valenza indiziaria. Deduce il ricorrente che, dal tenore della conversazione, risulta chiaro che la somma veniva percepita da tale LL, persona alla quale l'indagato era stato in passato legato, con la quale, però, non ha da tempo alcun genere di rapporti. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziandosi come il prolungato stato detentivo dell'imputato, l'assenza di dimostrati rapporti con l'esterno e la circostanza che i fatti narrati dai collaboratori siano di molto risalenti nel tempo (2000-2004), fornirebbero elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso, per come integrato con i motivi aggiunti, risulta fondato nella parte in cui deduce le carenze motivazionali concernenti l'appartenenza dell'indagato all'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale è giunto a tale conclusione valorizzando due aspetti fondamentali, il primo dei quali consistente nel fatto che RU sarebbe stato sostenuto economicamente, nel periodo di detenzione, mediante i proventi di estorsioni 2 compiute da altri associati. Il secondo è costituito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento ad RU quale un partecipe del sodalizio. Invero, le dichiarazioni riportate dal Tribunale del riesame non risultano particolarmente specifiche, soprattutto nella misura in cui non collocano la partecipazione dell'indagato in un preciso momento storico e neppure ne delineano compiutamente il ruolo svolto. In definitiva, la motivazione su cui si fonda l'impugnata ordinanza consiste in una mera elencazione di elementi indiziari, dei quali non si compie un adeguato vaglio critico, tenendo conto di quelle che erano state le deduzioni difensive proposte con il riesame. Né può ritenersi che la motivazione sia ugualmente adeguata in considerazione della "autosufficienza" delle dichiarazioni, proprio perché i collaboranti hanno riferito di episodi singoli, senza collocarli in un contesto associativo più ampio e non fornendo un quadro indiziario sulla cui base affermare se RU sia o meno partecipe dell'associazione. 2.1. Lo scarno quadro probatorio, peraltro, non può neppure ritenersi sulla base delle sole intercettazioni dalle quali emergerebbe che RU avrebbe ricevuto somme di denaro, provento di estorsioni commesse dal sodalizio criminale. Anche tale dato, invero, non ha valenza univoca e richiede un necessario approfondimento, non avendo il Tribunale del riesame chiarito se ed in che misura RU avesse effettivamente ricevuto somme di denaro in carcere messe a disposizione dall'associazione. L'ordinanza si limita a parafrasare l'intercettazione, non esaminando i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente in ordine all'interpretazione del contenuto. 3. Parimenti carente è la motivazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari, atteso che la doppia presunzione di pericolosità ha natura relativa e, nel caso di specie, il Tribunale si sarebbe dovuto far carico di valutare l'ampio periodo di detenzione cui risulta sottoposto l'indagato. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza va impugnata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovrà confrontarsi con i vizi motivazionali sopra indicati, verificando l'esistenza - in punto di fatto - di elementi ulteriori idonei a corroborare il quadro indiziario.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di 3 Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi aggiunti presentati dall'avvocato Mariarosa Bugliari Armenio, la quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare disposta nei confronti di IO RU in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso formulando Penale Sent. Sez. 6 Num. 24620 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 21/03/2023 due motivi, cui è seguito il deposito di ulteriori motivi aggiunti. 2.1. Con il primo motivo, integrato dai motivi nuovi, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Rappresenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad una mera riproposizione del contenuto dell'ordinanza genetica, senza che in essa sia contenuta un'effettiva motivazione critica e valutativa delle ragioni dell'impugnazione. Si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione, lì dove è stata affermata l'appartenenza dell'RU ad un'associazione mafiosa costituitasi nel 2012, senza tener conto che l'indagato è da circa 14 anni detenuto in regime di 41-bis Ord.pen. Tale dato avrebbe imposto una più attenta valutazione in ordine alle modalità con le quali l'RU avrebbe partecipato al sodalizio. Il compendio indiziario, peraltro, sarebbe costituito da contraddittorie e generiche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, senza che questi abbiano indicato il ruolo, l'apporto causale e la stessa consapevolezza dell'indagato di far parte del sodalizio. Anche l'intercettazione telefonica, dalla quale emergerebbe che i proventi di un'estorsione sarebbero stati in parte destinate a fornire la somma di €400,00 all'RU, per le esigenze di vita in carcere, risulterebbe di per sé priva di sicura valenza indiziaria. Deduce il ricorrente che, dal tenore della conversazione, risulta chiaro che la somma veniva percepita da tale LL, persona alla quale l'indagato era stato in passato legato, con la quale, però, non ha da tempo alcun genere di rapporti. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziandosi come il prolungato stato detentivo dell'imputato, l'assenza di dimostrati rapporti con l'esterno e la circostanza che i fatti narrati dai collaboratori siano di molto risalenti nel tempo (2000-2004), fornirebbero elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso, per come integrato con i motivi aggiunti, risulta fondato nella parte in cui deduce le carenze motivazionali concernenti l'appartenenza dell'indagato all'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale è giunto a tale conclusione valorizzando due aspetti fondamentali, il primo dei quali consistente nel fatto che RU sarebbe stato sostenuto economicamente, nel periodo di detenzione, mediante i proventi di estorsioni 2 compiute da altri associati. Il secondo è costituito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento ad RU quale un partecipe del sodalizio. Invero, le dichiarazioni riportate dal Tribunale del riesame non risultano particolarmente specifiche, soprattutto nella misura in cui non collocano la partecipazione dell'indagato in un preciso momento storico e neppure ne delineano compiutamente il ruolo svolto. In definitiva, la motivazione su cui si fonda l'impugnata ordinanza consiste in una mera elencazione di elementi indiziari, dei quali non si compie un adeguato vaglio critico, tenendo conto di quelle che erano state le deduzioni difensive proposte con il riesame. Né può ritenersi che la motivazione sia ugualmente adeguata in considerazione della "autosufficienza" delle dichiarazioni, proprio perché i collaboranti hanno riferito di episodi singoli, senza collocarli in un contesto associativo più ampio e non fornendo un quadro indiziario sulla cui base affermare se RU sia o meno partecipe dell'associazione. 2.1. Lo scarno quadro probatorio, peraltro, non può neppure ritenersi sulla base delle sole intercettazioni dalle quali emergerebbe che RU avrebbe ricevuto somme di denaro, provento di estorsioni commesse dal sodalizio criminale. Anche tale dato, invero, non ha valenza univoca e richiede un necessario approfondimento, non avendo il Tribunale del riesame chiarito se ed in che misura RU avesse effettivamente ricevuto somme di denaro in carcere messe a disposizione dall'associazione. L'ordinanza si limita a parafrasare l'intercettazione, non esaminando i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente in ordine all'interpretazione del contenuto. 3. Parimenti carente è la motivazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari, atteso che la doppia presunzione di pericolosità ha natura relativa e, nel caso di specie, il Tribunale si sarebbe dovuto far carico di valutare l'ampio periodo di detenzione cui risulta sottoposto l'indagato. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza va impugnata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovrà confrontarsi con i vizi motivazionali sopra indicati, verificando l'esistenza - in punto di fatto - di elementi ulteriori idonei a corroborare il quadro indiziario.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di 3 Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore