Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6114 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ↑ 61 LA CORTE SUPREMA DI CA S getto LE SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg ri 'Magistrati: Presidente R.G.N. 12673/99 Dott. Alfredo ROCCHI Rel. Consigliere Crop.13370 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 2231 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud.14/11/00 - ConsigliereDott. Salvatore SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 19 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 11-27 APR. 2001- MO NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE CADLOLO 21, presso l'avvocato DE MARSICO ALFONSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANCELLIGIA PUGLIESE FRANCESCO M., giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
FALLIMENTO S.T.E.T. di ME ON & C. Snc, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato TOMMASO 2000 MANFEROCE, che lo rappresenta e difende, giusta 2101 procura a margine del controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 20/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Manferoce, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza pubblicata il 12 gennaio 1999, rigettava l'impugnazione proposta da OV RO contro la sentenza del Tribunale di Treviso che, accogliendo la domanda proposta dal curatore del fallimento della società in nome collettivo TE di NT A. e C. e del socio LI TE, a norma dell'art. 69 1.f., aveva dichiarato la inefficacia della "cessione di un compendio immobiliare" attuata dallo TE a favore della moglie OV RO, "in base al verbale di conciliazione giudiziale" nel processo di separazione personale tra loro pendente (verbale trascritto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento). Condividendo la valutazione già espressa dal Tribunale, la Corte di merito rilevava che la mera asserzione secondo cui, prima dell'inizio del giudizio di separazione, non si era manifestato alcun sintomo di insolvenza società di cui il marito era socio, nondella poteva valere a vincere la presunzione di conoscenza posta dall'art. 69, primo comma, 1.f., quando non era stata data la prova della interruzione di ogni rapporto tra i coniugi pur di fatto separati. Infine, con riferimento alla Weaved 3 eccezione che il bene oggetto della cessione doveva considerarsi in regime di comunione legale (sicchè in ogni caso la revoca doveva cadere solo sulla metà di esso), il giudice d'appello affermava che, a fronte della intestazione esclusiva a favore dello TE, la RO non aveva fornito nessuna prova della appartenenza dell'immobile alla asserita comunione. Contro questa sentenza OV RO ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di impugnazione, cui resiste con - e con memoria ex art. 378 c.p.c.controricorso il curatore del fallimento intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 147, 148, 1861, 1862 e 1411 all'art. 69 1.f. cod. civ. - in relazione er rilevando che l'immobile era stato ceduto dallo TE alla moglie a titolo di assegno di mantenimento non solo di lei ma anche dei figli minori, censura la decisione per non avere la Corte di merito considerato che la revocatoria era unicamente proponibile "per quella parte della prestazione i cui effetti si ripercuotono nella sfera giuridica della moglie separata e non anche lotum [per la parte] dell'assegno di mantenimento a terzi rispetto favore dei figli minori che sono alle parti contraenti” (e "al cui mantenimento sono tenuti per legge i genitori"). Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione dell'art. 69 in relazione all'art. 67 1.f." e critica il punto della decisione là dove la Corte di merito pone a carico della RO una presunzione assoluta di conoscenza ("a prescindere dal fatto che il coniuge conosca o meno lo stato di insolvenza del coniuge fallito"). con il primo2.- La questione prospettata motivo del ricorso non aveva formato oggetto di alcun motivo dell'appello (come si evince con certezza non soltanto dalla esposizione analitica della sentenza impugnata - così nella relazione sullo "svolgimento del processo" come nella discussione delle ragioni della decisione ma pure dai riferimenti al "fatto” del processo che occupano le prime cinque pagine del ricorso) e non era stata conseguentemente discussa in secondo grado né esaminata dalla Corte di merito. Il motivo che non integra una censura diretta alla decisione impugnata, enunciando una questione nuova non dibattuta nel giudizio di merito, è palesemente Wuirt 5 inammissibile. Basti quindi osservare che la ipotesi prospettata nel primo motivo non gioverebbe alla difesa della RO giacchè, se la attribuzione patrimoniale a suo favore era diretta a far fronte mantenimento dei figli, dovrebbeanche al riconoscersi nell'atto un corrispondente - e titolo gratuito (riconosciuto dalla concorrente giurisprudenza di legittimità pure nella convenzione matrimoniale di costituzione del fondo alla sanzione di patrimoniale, perciò esposta inefficacia ex art. 64 1.f.). 3.- Il secondo motivo che denuncia violazione in rapporto al precedente dell'art. 69 1.f. è infondato, essendo espressione di un art.67 - palese fraintendimento nella lettura della sentenza impugnata. La ricorrente fa carico infatti alla Corte di merito di aver affermato l'inefficacia dell'atto a titolo oneroso compiuto tra i coniugi a prescindere dalla sussistenza del profilo 'come se nella astratta fattispecie soggettivo dell'art. 69 1.f. esso fosse irrilevante, non ne costituisse cioè un requisito necessario), quando invece la stessa Corte ha constatato che la RO non aveva vinto la presunzione di conoscenza posta VE a suo carico dall'art. 69 e ha giudicato perciò irrilevante (come deve intendersi al di là della equivoca espressione letterale impiegata nelle che nonultime righe di pagina 5 della sentenza) fosse stata acquisita dal curatore la prova che la moglie del fallito "avesse effettivamente conosciuto l'esistenza di insoluti e che l'azienda si trovasse in difficoltà per il mancato pagamento di una rilevante somma da parte di un cliente". Benchè la ricorrente non enunci espressamente una censura di motivazione inadeguata (ex art. 360, n.5, c.p.c., che non è richiamato nel sommario del secondo motivo sub B), essa prospetta tuttavia è critica un argomento che sarebbe stato posto a fondamento della decisione impugnata e che rifletterebbe un vizio logico, per avere cioè la Corte di merito, al fine di verificare lo stato soggettivo della RO - di conoscenza ovvero di ignoranza delle effettive condizioni economiche e patrimoniali della impresa collettiva di cui il marito era partecipe fatto riferimento ad un momento successivo, la separazione giudiziale, al compimento dell'atto stesso revocando. Ma anche tale rilievo critico è espressione di un fraintendimento. La Corte di merito ha inteso Woven 7 infatti considerare una specifica ragione difensiva cui, prima prospettata dalla RO, secondo dell'inizio del procedimento di separazione (aprile 1989), non si sarebbe manifestate alcun sintomo di insolvenza della società debitrice e successivamente, proprio a motivo della cessata convivenza con il marito, la stessa RO non aveva avuto più modo di conoscere gli ulteriori sviluppi dell'impresa sociale. Ebbene, con apprezzamento di merito logicamente ineccepibile, e perciò incensurabile, la Corte d'appello ha ritenuto che una simile ragione non fosse idonea a superare la presunzione di conoscenza posta dall'art. 69 l.f. a carico del coniuge del fallito, giacchè l'inizio del procedimento di separazione non comportava che "non ci [fossero)] stati assolutamente rapporti о contatti tra le parti", deve intendersi fino alla "conciliazione" di qualche mese successiva, nell'ambito della quale alla RO fu attribuita la proprietà del compendio immobiliare (il relativo "verbale" fu omologato il 30 giugno 1989), non essendovi dubbio che là dove nella sentenza si legge "dopo la separazione giudiziale" i giudici di appello abbiano inteso riferirsi alla cessazione v della convivenza connessa all'inizio del giudizio u e r C 8 di separazione personale. 4.- Il ricorso, affidato a un motivo inammissibile deve esseree ad altro infondato, rigettato. Soccombente, la ricorrente è tenuta al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del fallimento resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore del fallimento resistente, liquidate in complessive lire 5.140.000 delle quali lire 5milioni per onorari di avvocato. fix communito saves, est, A Roma, 14 novembre 2000 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE IL CANCELLIERE Prime Stone Cile Andre anchi Depositato in Cancelleria 27 APR 2001 U. IL CANCELLIERE 2 A M RO TRATE GEN. 2002 EN ELLE 160, 10 4 /JA rie D 109T 250.000 e data UFFICIO 3 S SESSANTA 2 in Versate Registrato 6 438T. 60000 1 Il Dirigente Area Servizi Grazia DI FILIPPO 0 ri aln. 2 TO II Responsabile Servizio Atti Gi TOT. 310000 CEN (Dott.ssa Maria RACCICH p. (Dr. M 10 002 A 2010 E D