Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 37979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37979 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
37979-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
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- Presidente -
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RI NG
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
Sent. n. sez. 1498 UP - 16/10/2025 R.G.N. 21150/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento omattore le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
LI DR, nato a [...] il [...] TL FUNZIONARINIZIARIO
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avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere RI NG;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Valeria D'Addezio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/11/2024, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa il 18/9/2020 dal locale Tribunale, rideterminava in 5 anni di reclusione la pena irrogata ad DR LI in ordine al delitto di violenza sessuale, e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso quanto ai delitti di atti persecutori e di violenza privata, perché estinti per prescrizione.
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2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente, ampio motivo: - mancanza ed apparenza di motivazione con riguardo alla attendibilità della persona offesa. La Corte di appello avrebbe ribadito un giudizio positivo sul punto con affermazioni apodittiche e viziate, e senza considerare le numerose contraddizioni, bugie e circostanze inverosimili, presenti nel suo racconto, valorizzate nel gravame (ad esempio, quanto: all'orario in cui la violenza sarebbe stata consumata ed alla sua durata, più volte riferiti in termini difformi;
all'aver continuato a frequentare il ricorrente per lunghi mesi;
alla dinamica dei fatti ed ai relativi luoghi, come lo stand della festa;
al denudamento dell'imputato; all'evidente astio che la donna avrebbe nutrito nei confronti del ricorrente); al riguardo, sarebbero state valorizzate oltremodo a riscontro le dichiarazioni - evidentemente compiacenti del figlio della persona offesa (escusso per la prima volta in appello, dunque con piena conoscenza di ogni doglianza sollevata dalla difesa, quel che la sentenza non avrebbe valutato) e travisando quelle dei testi a discarico, qualificate compiacenti con motivazione del tutto apparente e svalutate, specie in rapporto a quelle di accusa. Il vizio di motivazione, ancora, riguarderebbe il presunto riscontro costituito dalle tracce ematiche, specie su una cintura indossata dalla donna, che nulla direbbero quanto all'epoca o alla causa del loro sorgere e, comunque, quanto ad un eventuale coinvolgimento dell'imputato; l'istruttoria non avrebbe provato niente al riguardo, così che risulterebbe del tutto infondata la tesi della Corte d'appello secondo cui queste tracce riscontrerebbero le parole della persona offesa. Negli stessi termini, la motivazione risulterebbe viziata quanto alla data in cui sarebbero state scattate alcune fotografie ritraenti presunti esiti di violenze, che la Corte di appello avrebbe individuato in termini incompatibili con quelli indicati dal perito a ciò nominato;
le stesse immagini, peraltro, darebbero conto di escoriazioni fresche, non certo riferibili ad eventi accaduti un mese prima. Ancora in tema, peraltro, il figlio della persona offesa non avrebbe ottenuto riscontri quanto alla paternità di alcune fotografie acquisite. Infine, sarebbe stata travisata la deposizione del teste CH OC, che sarebbe stato smentito quanto alla presenza della persona offesa presso lo stand della festa popolare, nell'ora della presunta violenza (orario, peraltro, più volte modificato dalla stessa persona offesa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. La Corte osserva che l'intera censura proposta, sotto la parvenza di una motivazione carente, apparente o illogica, oltre che del travisamento della prova,
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tende, di fatto, ad ottenere in questa sede una nuova e diversa valutazione dell'ampio compendio dichiarativo acquisito nel corso del giudizio, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole, con un ripetuto richiamo alle fonti medesime, alla loro lettera, al loro significato. Tale operazione interpretativa, tuttavia, non è ammessa nel giudizio di legittimità, nel quale la Corte è chiamata soltanto a verificare che il percorso argomentativo che sostiene la pronuncia di merito non sia viziato nei rigorosi e stretti ambiti stabiliti dall'art. 606, cod. proc. pen., con particolare riguardo per quanto qui denunciato ad una motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica. In altri termini, il giudizio di legittimità non rappresenta la sede nella quale operare una rivalutazione delle prove in punto di merito, saggiandone la maggior o minore attendibilità, né il contesto ove verificare la più forte verosimiglianza di una tesi rispetto ad un'altra, ma e diversamente il momento processuale nel quale l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della cognizione viene esaminato e saggiato nella sua tenuta motivazionale, che deve essere confermata non perché affidabile in fatto, ma perché non censurabile nei rigorosi termini appena richiamati.
5. La stessa doglianza, peraltro, trascura la motivazione redatta dalla Corte di appello, che risulta priva di qualunque dei vizi denunciati, sostenuta da un adeguato e solido percorso argomentativo e priva di illogicità manifeste;
come tale, dunque, non censurabile. Questa motivazione, inoltre, è fondata su un materiale probatorio ben più ampio rispetto a quello sul quale si era misurato il primo Giudice;
il Collegio del gravame, infatti, ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quanto alla prova dichiarativa, escutendo la persona offesa e 5 testimoni, le cui parole sono state motivatamente poste in confronto con quelle rese nel giudizio di primo grado, quando presenti, e comunque messe in relazione con quanto riferito dalla persona offesa.
6. In primo luogo, quanto al giudizio di attendibilità formulato in doppia conforme sulla stessa donna, la sentenza impugnata oltre a sottolineare i caratteri di linearità, coerenza e non contraddizione delle relative dichiarazioni - ha evidenziato un dato di sicura valenza probatoria, quale la traccia ematica presente non solo sulla cintura dei pantaloni indossati la sera della violenza sessuale, ma anche sul muro di recinzione di un certo giardino, ad un'altezza di circa 135 cm. Al riguardo, la Corte di appello ha rilevato che tutte queste tracce risultavano certamente riferibili alla persona offesa (elemento non contestato), così emergendo un oggettivo ed assai significativo riscontro alle sue parole;
la simultanea presenza di queste macchie di sangue, infatti, è stata ritenuta - con affermazione evidentemente priva di vizi dimostrativa del fatto che la persona offesa si era ferita quando l'imputato l'aveva trascinata per i polsi, l'aveva sollevata di peso e l'aveva costretta a scavalcare la recinzione.
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6.1. Come sostenuto in sentenza ancora con argomento privo di aporie logiche manifeste, l'istruttoria non ha offerto sul punto alcuna eventuale ulteriore giustificazione, così dovendosi ritenere del tutto plausibile il pieno accostamento delle tracce ematiche in questione, tra loro ed in rapporto ai fatti contestati al capo B) della rubrica. Del resto, ancora la Corte di appello ha evidenziato che il dibattimento non aveva espresso neppure un elemento che giustificasse lo scavalcamento del muro, da parte della donna, per motivi o in circostanze diversi da quelli da lei riferite, cosicché una qualunque e differente ipotesi sulle cause delle tracce in esame non poteva che relegarsi a mera congettura.
7. La sentenza di appello, di seguito, si è anche diffusamente sviluppata sui riscontri che avevano ottenuto le parole della persona offesa, individuandoli - con adeguato e solido argomento di merito - in termini molto dettagliati;
in particolare, sono state richiamate le numerose fonti dichiarative acquisite, con particolare riguardo non solo alle confidenze che queste avevano ricevuto dalla donna a breve distanza dai fatti, ma anche alle fotografie nelle quali erano riprodotte lesioni che la stessa aveva subito nel corso della violenza sessuale.
7.1. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha adeguatamente richiamato i testi GI IO (erroneamente indicato come GI), IA e Briglia, evidenziando che questi avevano riferito di confidenze avute dalla persona offesa, rispettivamente, il 15 febbraio 2015 (ossia, l'indomani dei fatti oggetto del capo B), il 17 febbraio e 19 febbraio;
ancora, la sentenza ha valorizzato il carattere uniforme di queste parole, sostenendone congruamente la natura di riscontro delle accuse. In queste occasioni, peraltro, la persona offesa era apparsa "pietrificata" (deposizione IA), oltre che piangente e fortemente turbata (deposizione Briglia), così ulteriormente confermando l'affidabilità del suo racconto, per come rilevato dai Giudici del merito ancora con argomento privo di illogicità manifesta. Infine sul tema, la sentenza ha valorizzato le parole del figlio della persona offesa, che aveva riferito non solo degli asciugamani sporchi di sangue trovati in casa la notte stessa dei fatti, ma anche delle confidenze che qualche giorno dopo aveva ricevuto dalla madre quanto all'esatto verificarsi della medesima vicenda. Lo stesso testimone, peraltro, aveva riferito anche dei precedenti rapporti tra la persona offesa e l'imputato, degli atti persecutori che quest'ultimo aveva posto in essere in danno dell'altra, così ulteriormente sostenendo in termini di compatibilità logica - le accuse concernenti la violenza sessuale.
7.2. In ordine, poi, alle lesioni conseguenti all'aggressione, la Corte di appello ha richiamato le deposizioni di coloro che avevano personalmente visto segni in tal senso sul corpo della persona offesa (si tratta degli stessi testi già richiamati), peraltro evidenziando elemento di certo non secondario nella valutazione dell'attendibilità - che la stessa donna aveva confidato di non voler denunciare il
suo aggressore, che ben conosceva, temendo per l'incolumità del proprio figlio, all'epoca tredicenne.
7.3. Quanto, poi, alla visita ginecologica del 5 marzo 2014, richiesta però a metà febbraio, la sentenza ne ha evidenziato lo stretto collegamento temporale con la violenza contestata al capo B), sottolineando che nessuna altra giustificazione al riguardo era emersa nel corso dell'istruttoria.
7.4. Ulteriore elemento, di differente natura, era poi risultata la deposizione di CH OC, il quale aveva riferito che, al momento del taglio della torta e dello scatto della fotografia di tutti i componenti dello stand, la persona offesa non era presente, così permettendo di riscontrare anche una coincidenza cronologica tra le dichiarazioni della stessa donna e quelle di altre persone presenti sul posto, con una valutazione in fatto certamente non consentita al Giudice di legittimità.
7.5. Di seguito, la sentenza si è confrontata con un dato ripetutamente richiamato nel ricorso, quale l'esito della perizia che aveva fissato al 15 marzo 2014 la data in cui sarebbero state scattate le fotografie ritraenti lesioni sul corpo della persona offesa. La Corte osserva che anche sul punto la sentenza appare sostenuta da un argomento non manifestamente illogico, così come quella di primo grado: in particolare, sono state richiamate le deposizioni (già citate) concernenti le lesioni che alcuni testimoni avevano personalmente visto sul corpo della donna, così che la data individuata dal perito distante un mese dai fatti assume un rilievo non dirimente, risultando comunque le lesioni riscontrate da numerose fonti testimoniali.
8. Di seguito, la Corte di appello si è ampiamente misurata con un'ulteriore censura mossa nel gravame, riguardante la presenza o meno di un garage nel quale sarebbero state tenute le bottiglie da utilizzare nella festa, e nel quale la persona offesa era stata mandata per fare rifornimento, così venendo aggredita dal ricorrente (pagg. 19-20); le considerazioni spese al riguardo risultano articolate e prive di illogicità manifesta, oltre che fondate su oggettive risultanze dibattimentali non più verificabili in questa sede. Come tali, dunque, non censurabili.
9. Infine, ed ancora con solido argomento in fatto, la sentenza si è misurata con alcune testimonianze ritenute inattendibili (IN, LI e OC), ed ha speso al riguardo adeguate considerazioni di merito che il ricorso, ancora, vorrebbe superare con inammissibile rivalutazione nel contenuto, propria della sola fase di cognizione. Considerazioni che, peraltro, in alcun modo consentono di rintracciare elementi di sperequazione nel giudizio tra i testimoni dell'accusa e quelli della difesa, cosicché la censura mossa al riguardo risulta soltanto una illazione.
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10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore RI NG
Il Presidente DO CE
Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Depositata in Cancelleria
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24 HOV. 2025
IL FUNZIONARIOGUIARIO
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Il Presidente DO CE