Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DE0 09 94/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NULLITA DEC SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO AILEVABILITA - DI UFFICIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MaRI SPADONE -· Presidente- R.G.N. 4627/99 Cron. 2593 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rep. 277 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 09/10/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 4,55 112.8 GEN 2007 LL AN RI ANTONIO, RI CECILIA, IL CANCELL elettivamente domiciliati in ROMA CNE CLODIA LUCIA, 167, presso lo studio dell'avvocato SANTESE GIUSEPPE, CANCELLERIA che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IA RT, domiciliato in ROMA elettivamente V..LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato DANTE CRISANTI, che lo difende, giusta delega in atti depentated estates rep. N. 1303-rep. N. 1303 - Novore A. be in - resistente con procura nonchè contro 2001 RA EL;
1319 i -1- L - intimata avverso la sentenza n. 2482/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato FOSCARINI Amilcare, per delega dell'Avv. SANTESE, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CRISTANTI Dante, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 28 dicembre 1982 AN e IL IO promisero di vendere a ER RU ed LI ZA, che promisero di acquista- re, un appartamento in corso di costruzione sito in Formello, per il prezzo di 90 milioni. Alla stipulazione di tale contratto preliminare partecipò anche AR UC SO, moglie di AN IO, in regime di comunio- ne di beni. Gli stipulanti si obbligarono a sottoscrivere il contratto definiti- vo cinque anni dopo la stipulazione di un previsto contratto di mutuo ipote- caRI con la Banca Nazionale del Lavoro, e stabilirono nel dettaglio i modi ed i tempi di pagamento del prezzo e di consegna dell'immobile. I promit- tenti venditori concessero inoltre ai promissari acquirenti il diritto di usare liberamente di un giardino e di parcheggiare le proprie autovetture in altro giardino retrostante, sino al momento in cui sarebbe stato realizzato di co- mune accordo il garage, come previsto da separata scrittura;
ed ancora il di- ritto di prelazione di ER RU ed LI ZA sulla mansarda soprastante l'appartamento oggetto del preliminare, nel caso in cui AN e IL IO avessero deciso di venderla. Con atto di citazione del 16 novembre 1987 AN e IL IO convennero ER RU innanzi al Tribunale di Roma e chie- sero che fosse dichiarato estinto un suo credito di sei milioni, per un prestito che aveva ad essi concesso, per compensazione con un loro controcredito di circa 13 milioni e mezzo, che aveva a vaRI titolo comunque causa nel rap- porto instaurato con la stipulazione del detto preliminare. ER RU si costituì e chiese il rigetto di tale domanda, negando l'esistenza del controcredito vantato nei suoi confronti, e chieden- do in riconvenzionale la restituzione dei sei milioni prestati. Quasi due anni dopo, con atto di citazione dell'8 luglio 1989, ER RU ed LI ZA convennero a loro volta AN NO vaRI, IL IO e AN UC SO innanzi al Tribunale di Roma;
affermarono che il detto contratto di mutuo con la Banca Nazionale del Lavoro era stato stipulato il 28 settembre 1983, che il termine quinquen- nale convenuto per la stipulazione del contratto definitivo era dunque sca- duto il 28 settembre 1988, e che i promettenti venditori, ripetutamente solle- citati e diffidati, non avevano stipulato il contratto definitivo;
chiesero per- tanto l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre che i convenuti aveva- no assunto con il preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cod. civ., ed il risarcimento dei danni che avevano sofferti per il loro ina- dempimento, da liquidarsi in separata sede. AN IO, IL IO e AN UC SO si costiuirono e chiesero il rigetto di tali domande, allegando la scadenza di un termine risolutivo essenziale ed una serie di inadempimenti dei promissari acquirenti;
per i quali ultimi chiesero anche la risoluzione del contratto pre- liminare. Le due controversie vennero riunite. Il Tribunale, esclusa la configurabilità, nella clausola del con- tratto preliminare con cui era stato convenuto che la stipulazione del defini- tivo sarebbe avvenuta cinque anni dopo quella del previsto mutuo ipoteca- RI, del termine risolutivo allegato da AN IO, IL IO e 2 AN UC SO, ed affermata la esistenza dei loro inadempimenti, denunziati da ER RU ed LI ZA, accolse le domande di questi ultimi, compresa quella (di ER RU) avente ad oggetto la re- stituzione del danaro che aveva prestato ad AN e IL IO. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe (14 luglio 1998) la ha rigettato i gravami proposti da entrambe le parti, ed ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità del contratto preliminare, per violazione della legge n. 865 del 1971, che AN IO, IL NO RI e AN UC SO avevano proposto per la prima volta con la comparsa conclusionale, osservando che con quest'ultima è consentito illu- strare i motivi di appello già proposti, non anche di allegarne di nuovi. AN IO, IL IO e AN UC SO hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per dieci motivi, che hanno an- che illustrato con memoria ER RU ed LI ZA non hanno depositato controricorso, ma si sono costituiti ed hanno partecipato all'udienza di di- scussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso AN IO, IL IO e AN UC SO, denunziando violazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e vizi di motivazione, censurano la sentenza inpugnata per aver dichiarato inammissibile la loro eccezione di nullità del contratto preliminare;
osservano in particolare che tale eccezione era stata da essi proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, e che la de- nunziata nullità del contratto preliminare per cui è causa è comunque rileva- bile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché tale contratto è stato stipulato violando l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che vieta per dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità l'alienazione degli alloggi costruiti su aree cedute dai Comuni a enti o a privati, per la realizzazione di piani di edilizia economica o popolare. Le due argomentazioni in cui si articola tale censura sono en- trambe esatte. Quanto alla prima, si rileva, dalla lettura della stessa sentenza impugnata, che AN IO, IL IO e AN UC SO eccepirono la nullità del contratto preliminare, per violazione dell'art. 35 della citata legge, all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non con la comparsa conclusionale. La ragione per cui la Corte d'appello di Roma non ha esaminato tale eccezione, e le (pur giuste) considerazioni da essa svolte relative alla funzione ed al contenuto della comparse conclusionali, sono dunque pale- la semente irrilevanti, nel caso di specie. Quanto alla seconda, si ricorda che l'illiceità dell'oggetto deter- mina la nullità del contratto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quando si chiede in giudizio la sua esecuzione, e dunque quando la sua validità rappre- senta un elemento costitutivo della domanda (Cassazione civile, sez. II, 17 novembre 1999 n. 12769; sez. lav., 18 maggio 1999, n. 4817), come per 41 l'appunto nella specie. ☐ La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Roma, che dovrà pronunziasi sulla fondatezza della anzidetta questione di nullità, valutando le prove allegate dalle parti. Tutte le altre censure proposte da AN IO, IL NO vaRI e AN UC SO hanno dichiaratamente carattere subordinato, I e restano pertanto assorbite. 100 129,11 Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del 1456т 20,66 giudizio di legittimità. TOT. 149,77
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese. Roma, 9 ottobre 2001 Il presidente (MaRI Spadone) L'estensore Правите (Sarlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Cielo Boksen Donatolia D'AN DEPOSITATO IN CANCELLINA 28 GEN. 2002 CANCELLIERTOI Roma 0 3 7 1