Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2007, n. 43709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43709 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 06/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1343
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015454/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
ALMAVERA ON, N. IL 06/08/1981;
avverso SENTENZA del 06/07/2005 TRIBUNALE di AVELLINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mura Antonello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza del 6.7.2005, il Tribunale Avellino assolveva Almavera Antonio, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", dal delitto di cui alla L. n. 230 del 1998, art. 14, comma 2, per rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, pur non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile;
che il Procuratore Generale di Napoli proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza della legge penale, sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente affermato l'avvenuta abolizione del reato in base al falso presupposto dell'eliminata obbligatorietà del servizio di leva;
che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte;
che nella giurisprudenza di questa Corte, dopo un'iniziale favore per la tesi dell'abolitio criminis (Cass., Sez. 1^, 24 gennaio 2006, n. 7628, Bova), è stato ritenuto che le recenti innovazioni legislative non abbiano abolito il servizio di leva obbligatoria, ma ne abbiano limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza di avere determinato la modificazione del contenuto del precetto penale: di talché la successione di leggi penali nel tempo è riconducibile non nella previsione dell'art. 2 c.p., comma 2 ma in quella dello stesso art. 2 c.p., comma 4 a norma del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile" (Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2006, Brusaferri);
che una simile interpretazione, formante oggetto di un indirizzo ormai consolidato (Cass., Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 678, Lampedone), è imposta dall'art. 52, comma 2, della Carta costituzionale, che risulterebbe indubbiamente violato in caso di definitiva e totale soppressione dell'obbligatorietà della leva militare;
che, stante l'applicabilità dell'art. 2 c.p., comma 4 è giustificata la pronuncia assolutoria della sentenza impugnata, la cui motivazione deve essere rettificata a norma dell'art. 619 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007