Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/1999, n. 2922
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., e decorrente dal giorno di presentazione dell'istanza di riesame al tribunale, comporta la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva e l'immediato riacquisto dello "status libertatis" da parte dell'interessato, a nulla rilevando ne' che il successivo termine di dieci giorni previsto dal comma nono del medesimo articolo sia stato rispettato, ne' che quello complessivo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta non sia stato superato, ne', infine, che la rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza coercitiva sia mancata. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, rilevato che appare come un'anomalia quella della duplice sanzione di inefficacia all'interno di un procedimento sostanzialmente unitario finalizzato alla sollecita definizione della fase incidentale "de libertate", pur riconoscendo che, se del caso, del problema dovrebbe occuparsi il legislatore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/1999, n. 2922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2922
    Data del deposito : 12 aprile 1999

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