Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
I 9 L L O B E E N REPUBBLICA ITALIANA O 8 I 9 e Z IN NOME DEL POPOLATTALIANO0 40 39/0 1 1 i - A d R 1 n T 1 e S - I p 4 G 2 E e R l ZI NE . a L Oggetto A e D 3 h 2 OPPOSINONE c E i SEZIONE PRIMA CIVILE T f . i N A SANGONI T d E R o S AHHINISTRATIVA E A m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3176/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Cron.8574 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Ud. 17/01/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMAV Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso l'avvocato RIZZO CARLA, rappresentata e difesa dall'avvocato FARINA GIANCARLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
105 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 317/96 del Pretore di PERUGIA, depositata il 26/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rizzo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità 0, in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 L'IMAV s.r.l. con ricorso 13 settembre 1994 al Pretore di Perugia, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di lire 6.443.700, emessa dal direttore provinciale dell'Ente poste ita- liane in data 26 luglio 1994, per la violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale, per avere commer- cializzato apparecchiature senza filo tipo "cordless" non omologate. L'IMAV deduceva che l'art. 398 non era applicabile ai rivenditori, ma solo ai costruttori e agli importa- tori;
che la sanzione andava applicata una sola volta, ovvero tenendo conto della continuazione;
che gli appa- recchi in questione non potevano qualificarsi come ri- cetrasmittenti. La parte convenuta si costituiva chiedendo il ri- getto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza depositata il 26 ago- sto 1997, notificata il 18 settembre 1997 all'IMAV, ri- gettava l'opposizione. Avverso tale sentenza l'IMAV ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all'Ente poste ita- liane 1'11 febbraio 1998, formulando due motivi di gra- vame. L'Ente poste resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la falsa applica- 9 zione degli artt. 398 e 399 del codice postale, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la sanzione amministrativa ivi prevista si applica anche ai riven- ditori di apparecchi “cordless" messi in commercio senza che siano stati omologati. Secondo la parte ri- corrente la norma sarebbe stata dal Pretore erroneamen- te applicata in via analogica ai rivenditori, mentre essa si riferisce solo ai costruttori e importatori di detti apparecchi, dovendo la omologazione intervenire a cura di essi, prima dell'importazione o della fabbrica- zione. Con il secondo motivo si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, 3 ☐ nella parte in cui non prevede l'istituto della conti- nuazione in caso di violazione della stessa norma con più azioni, creando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 81 cod. pen. in materia penale. 2 Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito per ricorrere in cassazione dal combinato di- sposto degli artt. 325, comma 2 e 326, comma 1, c.p.c., risultando esso notificato il giorno 11 febbraio 1998 all'Ente poste italiane, mentre la sentenza impugnata era stata notificata alla parte ricorrente il 18 set- s tembre 1997, senza che sia stata allegata la esistenza di alcuna ragione di proroga del termine ai sensi della legge n. 437 del 1948 che, ove sussistente, avrebbe do- vuto essere dedotta e documentata dalla parte ricorren- te (Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano, quanto agli onorari, nella misura di lire cinquecentomila ol- tre le spese prenotate e prenotande a debito.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ri- 4 corrente IMAV s.r.l. al pagamento nei confronti dell'Ente Poste Italiane delle spese, liquidandole nel- la misura di lire cinquecentomila per onorari, oltre le spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Baldalssarre wth. Vinay Bildmane Francesco Felicetti заподовите IL CANCELLIERE CANCELLERIA MAR. 2001 Di Nuzzo Plane aria IN 1 DEPOSITATA M 2 IL CANCELLIERE Oggi, I L L Maria Di Nuzzo O 9 B 8 e l ow E 6 a . n E N e N N p O , I a 1 Z 8 A m e 9 R t 1 T s - S i I 1 s G 1 l E - a R 4 E 2 e T r N e E S T E R A h