Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 2
Il credito del Comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne consegue che la controversia fra il Comune medesimo e l'utente, che attenga all'an ed al quantum di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo.
Le controversie relative ai canoni di fognatura e depurazione di acque reflue, maturati in epoca anteriore all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, integrando detti canoni un tributo comunale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 04/07/2003 n° 10615Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RO NC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLAIACOVO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALFEDENA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 05265/00 proposto da:
COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati INNOCENZO SALVINI, PIERCARLO CIRILLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI RO NC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 168/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 18/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI il quale ha concluso relativamente al primo motivo del ricorso principale: giurisdizione dell'A.G.O. canone acqua, giurisdizione Commissioni Tributarie per canone fognatura, inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale e ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Alfedena nel 1996 ha iscritto a ruolo a carico di ON Di PI la somma di lire 634.388, per canone di erogazione d'acqua potabile e per canone di fognatura e depurazione inerenti agli anni dal 1986 al 1989.
L'atto è stato annullato, in accoglimento dell'impugnazione della Di PI, dalla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 168/6 del 14-18 dicembre 1998, su appello del Comune, ha rilevato e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, osservando che i rapporti non rientravano fra quelli contemplati dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
La Di PI, con ricorso notificato il 31 gennaio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, rispettivamente con due motivi, di aver trascurato che la controversia è compresa nelle cause devolute alla cognizione del giudice tributario dalla lett. h) del primo comma del citato art. 2, riguardando tributi municipali, e che inoltre la pretesa del Comune era priva di sostegno probatorio.
Il Comune di Alfedena, replicando con controricorso, ha sollecitato la conferma della pronuncia della Commissione regionale, e, con contestuale ricorso incidentale, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., avendo ad oggetto la stessa sentenza.
Il primo motivo del ricorso principale va respinto, con riguardo al canone d'acqua, in relazione al quale si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ed invece accolto, con riguardo al canone di fognatura e depurazione, per il quale sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Con riferimento al canone per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico, si rileva che il corrispondente credito del comune non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Ne consegue che la controversia fra il comune medesimo e l'utente, che attenga all'an ed al quantum di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione d'ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo.
A conforto del principio, con il quale si dà continuità ad univoco e consolidato indirizzo di queste Sezioni unite (v., fra le più recenti, sentt. 30 giugno 1999 n. 371, 25 ottobre 1999 n. 752, 13 aprile 2000 n. 133 e 24 luglio 2000 n. 520), si osserva:
- che la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio;
- che la natura del canone di corrispettivo contrattuale, non di prelievo tributario, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto d'utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto, e peraltro tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse;
- che il ruolo, con cui si liquida la somma dovuta da ciascun utente in esito al rilevamento dei consumi, è momento di gestione del rapporto contrattuale, non provvedimento autoritativo, determinando le rispettive posizioni di dare ed avere secondo parametri precostituiti e vincolanti per entrambe le parti;
- che l'apertura del dibattito giudiziale con opposizione ad ingiunzione od impugnazione del ruolo non comporta la giurisdizione delle commissioni tributarie, tenendosi conto che le loro attribuzioni, circoscritte alle cause concernenti le imposte elencate dall'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non sono ampliate dall'inclusione di detti atti fra quelli sindacabili dalle commissioni medesime, ai sensi del successivo art. 19, il quale assolve alla diversa funzione di identificare i provvedimenti denunciabili con ricorso al giudice tributario, e quindi di porre le condizioni per la proponibilità della domanda inerente a dette imposte;
- che non sussiste ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nemmeno dopo l'estensione di essa alle controversie in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (riformulativo dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dichiarato illegittimo per eccesso di delega dalla Corte
costituzionale con sentenza 17 luglio 2000 n. 292), dato che la norma espressamente sottrae a detta estensione le cause relative ai rapporti fra i gestori dei servizi ed i singoli utenti privati, così lasciandole soggette alle norme generali sul riparto della giurisdizione.
Con riferimento al canone di fognatura e depurazione, la giurisdizione delle commissioni tributarie discende dalle considerazioni seguenti.
L'art. 16 della legge 10 maggio 1976 n. 319, riformulato dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), prevede il pagamento agli enti gestori, sulla base di tariffa che distingua la parte corrispondente al servizio di fognatura e la parte corrispondente al servizio di depurazione, di un "canone o diritto", per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati e pubblici. L'art. 17 ter della stessa legge n. 319 del 1976 (aggiunto dal predetto art. 3) stabilisce che detto canone o diritto è accertato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 ed è riscosso con le modalità del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 sulle entrate patrimoniali;
riconduce inoltre il relativo contenzioso nell'ambito d'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, il quale a sua volta prevede,
contro gli atti di accertamento dei tributi comunali, il ricorso in sede amministrativa dinanzi ad organi dell'amministrazione finanziaria (intendente e ministro) e poi l'azione davanti al giudice ordinario;
contempla infine la debenza di soprattasse, in caso di omissioni o ritardi nella denuncia dello scarico di acque o nel pagamento delle somme dovute.
L'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha abrogato detto art. 17 ter, in linea con l'introduzione di una riforma diretta a privatizzare l'indicato servizio ed i rapporti con gli utenti. L'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79, inserito dalla legge di conversione 17 maggio 1995 n. 172 (e poi ribadito dall'art. 3 quarantaduesimo comma della legge 28 dicembre 1995 n. 549), rivedendo la normativa in materia, in attesa dell'avvento della tariffa del servizio idrico integrato, ha reintrodotto nell'ordinamento, aggiungendo un ultimo comma all'art. 17 della legge n. 319 del 1976, disposizioni analoghe a quelle del precedente art. 17 ter, salvo che per quanto riguarda il richiamo, ai fini della riscossione, delle regole degli artt. 68 e 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43. Anche il nuovo testo dell'art. 17 evidenzia l'inequivoca (ancorché implicita) qualificazione del canone o diritto in discorso come tributo comunale, tanto sotto il profilo sostanziale, alla luce dell'irrogazione di soprattassa per l'inadempienza dell'obbligato (sanzione tipica ed esclusiva del debito tributario), quanto sotto il profilo processuale, in relazione al pieno recepimento non solo della disciplina di accertamento e riscossione delle imposte (disciplina in sè compatibile anche per entrate di natura contrattuale, quali i canoni per la fornitura di acqua), ma anche delle regole per la tutela in sede amministrativa e giudiziale delle posizioni dell'obbligato a fronte di pretese avanzate con atti impositivi.
Tale qualificazione, del resto, è coerente con il titolo costitutivo del debito, il quale non ha fonte negoziale, non si ricollega cioè ad un consenso formatosi sulla richiesta del singolo utente per effetto dell'adesione dell'ente esercente il servizio, ma deriva ope legis dalla produzione di acque di scarico.
La qualificazione come tributo comunale del canone o diritto di fognatura e depurazione comporta, a partire dal 1° aprile 1996, vale a dire dal giorno in cui ha acquisito efficacia la nuova disciplina del contenzioso tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 80 secondo comma di tale decreto legislativo, in relazione all'art. 1 del d.l. 26 settembre 1995 n. 403, convertito in legge 20 novembre 1995 n. 495), che le controversie ad esso attinenti sono devolute alle commissioni tributarie, in ragione dell'inclusione nelle relative attribuzioni (art. 2 primo comma lett. h) di tutte le cause concernenti le imposte comunali (non solo alcune di esse, come in precedenza previsto dall'art. 1 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), e dell'abrogazione (art. 71) del citato art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972.
Tale giurisdizione non è venuta meno con l'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale ha diversamente qualificato, come quota tariffaria, il canone in questione, ed abrogato l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976 a decorrere dal 1° gennaio 1999, dato che l'art. 62 quinto e sesto comma del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ha rinviato l'abrogazione di detto ultimo comma dell'art. 17 (unitamente alle altre disposizioni dello stesso art. 17 ed all'art. 16 della legge n. 319 del 1976) a far tempo dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e, dunque, in attesa dell'operatività di tale tariffa, ha confermato la disciplina anteriore, peraltro espressamente definendo come tributo il canone dovuto in dipendenza di presupposti verificatisi prima dell'abrogazione stessa.
La portata innovativa della riqualificazione del canone si evince anche dall'art. 6 tredicesimo comma della legge 13 maggio 1999 n. 133, che, escludendo l'assoggettamento ad iva dei canoni di fognatura e depurazione maturati fino al 31 dicembre 1998 (e non ancora riscossi), fa applicazione del criterio generale della non debenza dell'iva per entrate di carattere pubblicistico, indirettamente confortando l'efficacia ex nunc della definizione dei canoni medesimi come corrispettivi contrattuali.
In conclusione, a conferma dell'orientamento espresso da queste Sezioni unite con le sentenze 27 maggio 1999 n. 300 e 30 giugno 1999 n. 371 (cfr. anche sent. 5 febbraio 1999 n. 38 in fattispecie soggetta alla disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972), si deve affermare che le cause in tema di canoni di fognatura e depurazione di acque reflue, maturati (come nella specie) in epoca anteriore all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, integrando il canone stesso un tributo comunale.
Il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale sono inammissibili, in quanto investono problematica sul fondamento nel merito della domanda, che la Commissione regionale non ha affrontato (e non doveva affrontare per effetto della ritenuta carenza della propria giurisdizione).
Per la prosecuzione della contesa sul canone di fognatura e depurazione, previa cassazione sul punto della sentenza impugnata, si designa quale Giudice di rinvio la medesima Commissione regionale dell'Abruzzo.
La natura delle questioni definite e l'epoca del consolidarsi degli orientamenti in questa sede confermati rendono equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale, per quanto attiene al canone d'acqua, affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa domanda;
accoglie detto motivo, per quanto attiene al canone di fognatura e depurazione, affermando sul punto la giurisdizione del giudice tributario;
dichiara inammissibili il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, con riguardo al canone di fognatura e depurazione, e rinvia la relativa causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 17 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 AGOSTO 2001.