Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10976
CASS
Sentenza 9 agosto 2001

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Il credito del Comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne consegue che la controversia fra il Comune medesimo e l'utente, che attenga all'an ed al quantum di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo.

Le controversie relative ai canoni di fognatura e depurazione di acque reflue, maturati in epoca anteriore all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, integrando detti canoni un tributo comunale.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 04/07/2003 n° 10615Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10976
Data del deposito : 9 agosto 2001

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