Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
La lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa residente all'estero non comparsa può essere disposta soltanto qualora venga dimostrata l'assoluta impossibilità di procedere all'esame dibattimentale della stessa anche ricorrendo ad una rogatoria internazionale. (In motivazione la Corte ha precisato come le eventuali difficoltà logistiche che l'esperimento della rogatoria comporterebbe non sono di per sé ragioni sufficienti a legittimare il ricorso alla lettura).
Commentario • 1
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2009, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 5646
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 19183/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) G.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 134/2005 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di GENOVA, del 06/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale per i minorenni di Genova, con sentenza del 24.01.07, dichiarava:
G.D. meglio indicato in rubrica, responsabile di una serie di rapine in danno di cittadini stranieri, nonché di porto di coltello di genere proibito;
e al termine del giudizio, condotto con il rito ordinario, lo condannava alla pena indicata in sentenza.
Il predetto proponeva impugnazione avverso tale decisione e la Corte di appello di Genova, sez. minorenni, con sentenza del 06.03.08, respingeva i motivi proposti e confermava la sentenza impugnata. Ricorre per cassazione G.D., deducendo:
MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per violazione di legge ex art. 512 bis c.p.p.. Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto legittima la lettura, nella sede dibattimentale, delle dichiarazioni rese nelle fasi delle indagini preliminari dalle persone offese del reato, tutte residenti all'estero; il ricorrente denuncia la violazione del disposto dell'art. 512 bis c.p.p., atteso che le predette persone, pur citate per il dibattimento non erano comparse, ma era stata data lettura delle loro dichiarazioni senza esperire la rogatoria internazionale per il loro esame.
Il ricorrente sottolinea che le decisioni di merito si fondavano quasi esclusivamente sulle predette dichiarazioni che, invece, non erano utilizzabili e non avrebbero potuto trovare ingresso nel dibattimento, se non previo esperimento della suddetta rogatoria internazionale.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto appare fondato in quanto sostiene una tesi accolta dalla giurisprudenza.
Invero la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, cui si uniforma questo Collegio, secondo il quale: "a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 479 del 1999, art. 43 all'art. 512 bis c.p.p. è necessario che il p.m., a sostegno della richiesta di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero, dimostri di avere esperito inutilmente tutti i mezzi, compresi quelli offerti dalla rogatoria internazionale, al fine di ottenere l'escussione del teste ma di non avere raggiunto lo scopo per ragioni a lui non imputabili." Cassazione penale. sez. 3^. 08 marzo 2006. n. 12940.
Si tratta di un principio consolidato, in virtù del quale si è ritenuto che per procedere alla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese da persona residente all'estero quando, essendo stata citata, non sia comparsa, occorre dare la dimostrazione dell'assoluta impossibilità di procedere al suo esame dibattimentale, eventualmente anche a mezzo della rogatoria internazionale cd. "mista", quale prevista dall'art. 4 Convenzione Europea di assistenza giudiziaria resa esecutiva in Italia con la L. 23 febbraio 1961, n. 215, con garanzie simili a quelle del sistema accusatorio. (Cass. Pen. sez. 3^, del 22.11.05 n. 10199). Le eventuali difficoltà logistiche di tali procedure non autorizzano, di per sè, la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova dibattimentale che l'art. 111 Cost. configura non più come un semplice diritto individuale ma come condizione di regolarità del processo.
Di conseguenza non si può ritenere impossibile l'esame quando può essere esperita la rogatoria internazionale.
La decisione di 1^ grado si è posta in contrasto con la predetta Giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata, sicché consegue l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Torino, sez. minorenni, per il nuovo giudizio, atteso che La Corte di Genova non è provvista di due sezioni per i minorenni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino, sezione per i minorenni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010