Sentenza 22 settembre 2014
Massime • 2
L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento nel territorio nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 43390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43390 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/09/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2488
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 3982/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ABDERRAHIM N. IL 02/12/1988;
avverso il decreto n. 6351/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 04/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 4.12.2013, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di RO AH, in quanto priva dell'indicazione di una effettiva residenza e dell'ambiente di inserimento, lavorativo o meno.
Detta carenza, infatti, impediva la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, non consentendo neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso le informative degli Organi competenti e il successivo controllo da parte del Magistrato di Sorveglianza del luogo (richiamava il verbale di vane ricerche in data 18.7.2013 relativo al domicilio indicato nell'istanza).
2. Ha proposto ricorso per cassazione RO AH per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
Assume la difesa ricorrente che, da un lato, risultava indicato nell'istanza il luogo di effettiva dimora (domicilio eletto) del condannato, e, dall'altro, era evincibile anche il suo luogo di lavoro attraverso il richiamo ai documenti allegati all'istanza stessa.
Il Giudicante aveva, quindi, omesso di esaminare tutta la documentazione prodotta dall'interessato.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per l'esame dell'istanza.
Rileva il Procuratore requirente che la lettura del verbale di vane ricerche redatto da personale del Commissariato P.S. "Vanchiglia Dora" il 18.7.2013 escludeva la situazione di irreperibilità: la sorella del ricercato, rintracciata successivamente, aveva, infatti, informato la P.G. che il congiunto sarebbe tornato dal Marocco dopo il 10.8.2013.
Nello stesso verbale erano, inoltre, contenute informazioni sulla posizione giuridica dello RO, definito come "regolare" sul territorio nazionale con la famiglia e titolare di carta di soggiorno.
Il Tribunale aveva, dunque, errato nella valutazione dei presupposti del provvedimento emesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve essere preliminarmente rammentato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento nel territorio nazionale (Sez. 1^, Sentenza n. 29655 del 17/6/2003, De Vivo, Rv. 226139). Deve, inoltre, tenersi presente che l'art. 666 c.p.p., comma 2, - nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1^, Sentenza n. 19061 del 7/4/2004, Sinjaku F., Rv. 228653). Infine, va richiamato il disposto dell'art. 677 c.p.p., comma 2, che prevede l'obbligo per il condannato, non detenuto, interessato a una misura alternativa, di "fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio" con la domanda con la quale chiede detta misura.
3. Ciò premesso, deve rilevarsi come il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino sia pervenuto alla declaratoria d'inammissibilità impugnata in difformità dalle norme e dai principi enunciati.
Dall'esame della documentazione in atti, inserita nel sottofascicolo intitolato "Atti dell'osservazione e istruttoria", risulta, come evidenziato dal Procuratore Generale, che RO AH, momentaneamente all'estero al momento del controllo di P.G., è regolarmente soggiornante in Italia con la famiglia, domiciliato in Torino, Corso Regina Margherita n. 162/A (i verbalizzanti annotano che c'è il suo nome sulla cassetta della corrispondenza) e iscritto per l'anno 2013/2014 al corso di formazione per "conduttore sistemi post stampa" presso il Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Torino/Va Idocco, curato dai Salesiani.
Nell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, inoltre, risulta ritualmente indicato il domicilio all'indirizzo prima menzionato, di guisa che si deve escludere che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 677 c.p.p., comma 2 bis. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per l'esame nel merito dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014