Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 43390
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Sentenza 22 settembre 2014

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L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento nel territorio nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 43390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43390
    Data del deposito : 22 settembre 2014

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