Sentenza 17 giugno 2003
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non avendo alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto devesi comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento in Italia, è illegittimo il decreto del presidente del tribunale di sorveglianza che abbia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla sola base del fatto che il richiedente sia domiciliato all'estero, quando dalla stessa richiesta non risulti esclusa la possibilità che egli intenda trasferirsi in Italia per lo svolgimento della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29655 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
Dott. DE NARDO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. VANCHERI ANGELO "
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IV MA nato il [...];
avverso l'ORDINANZA del 23/09/2002 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIANFRANCO CIANI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso il 23.9.2002 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da DE IV MA in relazione ad una condanna a mesi 2 di reclusione inflittagli dal GIP del Tribunale di Pesaro con sentenza del 25.5.2000, sul rilievo che l'istante era domiciliato da diversi anni in Finlandia, per cui la misura richiesta era impraticabile. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso il difensore del DE IV, lamentando violazione di legge e illogicità di motivazione, chiedendone l'annullamento, sotto il profilo che il domicilio all'estero di un condannato non preclude affatto la praticabilità dell'affidamento in prova in Italia, tanto più che il richiedente non aveva mai manifestato la volontà di svolgere la prova fuori dallo Stato.
Ciò premesso osserva la Corte che il ricorso è pienamente fondato. Vero è, infatti, che non è ammissibile che l'affidamento in prova si svolga fuori dal territorio dello Stato;
ma, come già statuito, sia pure implicitamente, da questa Corte (v. Cass., Sez. I, sent. n. 5895 del 26.10.1999, Ceruti), non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, dovendosi comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, possa o meno avere regolare svolgimento in Italia.
Pertanto, il presidente del tribunale di sorveglianza, dal momento che il condannato non aveva chiesto di effettuare la prova all'estero e non aveva escluso la possibilità di trasferirsi in Italia per lo svolgimento di essa, non avrebbe potuto dichiarare la inammissibilità della domanda con decreto, ma avrebbe dovuto essere il tribunale a valutarne l'accoglibilità o meno nel merito. Di conseguenza, poiché il decreto 23.9.2002 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in virtù dei principi come sopra affermati, appare emesso in palese violazione di legge, lo stesso, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullato senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi al suddetto tribunale, perché si pronunci sul merito della istanza prodotta dal DE IV.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per l'esame dell'istanza.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 2003.