Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29655
CASS
Sentenza 17 giugno 2003

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non avendo alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto devesi comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento in Italia, è illegittimo il decreto del presidente del tribunale di sorveglianza che abbia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla sola base del fatto che il richiedente sia domiciliato all'estero, quando dalla stessa richiesta non risulti esclusa la possibilità che egli intenda trasferirsi in Italia per lo svolgimento della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29655
    Data del deposito : 17 giugno 2003

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