Sentenza 2 novembre 2002
Massime • 1
In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, la disciplina introdotta dalla legge 23.4.1981, n. 154, pur modificando il procedimento amministrativo per la pronuncia di decadenza del consigliere regionale, non ha ne' abrogato ne' modificato l'art.9 bis comma terzo del d.P.R. 570/1960 (sì come introdotto dall'art. 5 della legge 1147/1966), richiamato, per le elezioni regionali, dall'art. 19 della legge 108/1968, il quale contempla la diretta proponibilità dinanzi al giudice ordinario (con le dovute conseguenze in tema di tempestività del ricorso) dell'azione volta ad ottenere la pronuncia di incompatibilità indipendentemente dalle iniziative del consiglio regionale e senza che sia necessario il previo esperimento del procedimento amministrativo, la concorrenza di tali rimedi corrispondendo, per converso, ad esigenze diverse (e, cioè, da un lato, alla tutela dell'eletto, che può rimuovere le situazioni di incompatibilità nel termine concesso dalla legge, dall'altro, alla salvaguardia della possibilità, per ciascun interessato, di assumere l'iniziativa di far osservare la disciplina elettorale). Tale disciplina resta tuttora valida anche alla luce dell'evoluzione normativa "in subiecta materia" - atteso che l'art. 274 del D.Lgs. 267/2000 (recante il testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali), nell'abrogare, tra l'altro, l'art. 9 bis del citato d.P.R. 570/1960, fa salva tanto l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali (ex art. 19 legge 108/1968), quanto le disposizioni previste per i consiglieri regionali dalla legge 154/1981, pur essa abrogata -, confermandosi espressione di un principio di ordine generale, anche alla luce della legge 267/2000 che disciplina, all'art.70, l'azione popolare con riferimento alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali negli stessi termini di cui all'abrogato art.9 bis d.P.R. 570/1960.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/11/2002, n. 15368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15368 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'MI CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 13, presso l'avv. Francesco Lombardi Comite, che unitamente all'avv. Benedetto De Seta lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre, n. 4, presso il prof. avv. Alfredo Mirabelli Centurione, unitamente agli avv.ti PP Carratelli e ME Colaci, che lo rappresentano e difendo ho per procura a margine del controricorso e ric. incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale -
nonché
REGIONE CALABRIA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza, n. 26, presso l'avv. Emma Caroleo, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia del ricorso;
- controricorrente -
e
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALAJBP.IA e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 135 pubblicata il 22 marzo 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE
udito gli avv.ti Francesco LOMBARDI COMITE, PP VERNIF per delega dell'avv. Emma Caroleo, e PP CARRATELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2001 ME D'CO chiedeva al Tribunale di Catanzaro, previa declaratoria della ineleggibilità o incompatibilità di IN LA alla carica di consigliere regionale della Regione Calabria, l'attribuzione ad esso ricorrente, quale primo dei non eletti nella lista Forza Italia, del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni per mandato parlamentare presentate dal consigliere IN ER. A sostegno della sua domanda esponeva che il LA, già amministratore di un laboratorio di analisi cliniche convenzionato e sovvenzionato dalla Regione, manteneva tuttora la gestione e i poteri di coordinamento di detto laboratorio, nonostante la trasformazione della struttura in società in accomandita semplice, formalmente amministrata dal figlio PP e da sua moglie LI Pugliese;
che era inoltre titolare di quote sociali in regime di comunione di beni con il coniuge, ed era corresponsabile della gestione della società quale titolare della convenzione con cui la Regione aveva preso atto della trasformazione del laboratorio in società con soci accomandatari privi del titolo professionale richiesto per la gestione tecnico-sanitaria di un laboratorio di analisi cliniche.
Con sentenza del 16 gennaio 2002 il tribunale, respinta l'eccezione di tardività del ricorso, rigettava la domanda. Su gravame del D'CO e del LA, che riproponeva l'eccezione di tardività, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 12-22 marzo 2002, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
Ribadita la piena tempestività del ricorso in base alla considerazione che il termine di trenta giorni previsto dalla legge decorreva dalla deliberazione di convalida degli eletti e non da quella di proclamazione o di surroga, la corte affermava che il LA non aveva mantenuto alcun rapporto di gestione ne' esercitava poteri di coordinamento all'interno del laboratorio di analisi cliniche intestato alla s.a.s. SA, della quale non era socio accomandatario, ne' legale rappresentante, ne' direttore tecnico o responsabile dei prelievi, come risultava dalla delibera della giunta regionale del 26 ottobre 1995 che prevedeva il trasferimento automatico della convenzione alla nuova struttura con riferimento ai casi Indicati dall'art. 2 del D.P.R. 16 maggio 1980. Nella specie non si ravvisavano quindi cause di incompatibilità, indicate nella legge con norme di stretta interpretazione, ne' era rilevante la circostanza che la moglie del LA continuasse ad essere titolare di quote della società ricadenti nella comunione legale tra coniugi, poiché il patrimonio della società, pur appartenendo ai soci in comunione, era organicamente distinto dal loro patrimonio ed era destinato alla realizzazione degli scopi sociali, tanto più che la incompatibilità alla carica di consigliere regionale presupponeva la titolarità di poteri di amministrazione, rappresentanza e coordinamento di società sovvenzionate dalla regione, e cioè una posizione di identificazione con il centro giuridico degli interessi dell'ente. Affermava infine che il rapporto di convenzione esistente con la regione escludeva qualsiasi sovvenzione continuativa che non trovasse fondamento in una legge dello Stato o della Regione e privava di ogni rilevanza le argomentazioni addotte a sostegno dell'asserita soggezione dell'ente alla vigilanza regionale.
Contro la sentenza ricorre per cassazione con cinque motivi ME D'CO.
Resiste IN LA con controricorso contenente ricorso incidentale.
Anche la Regione Calabria ha depositato contro ricorso. Non hanno presentato difese il Consiglio Regionale della Calabria e il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione.
Ricorrente principale e ricorrente incidentale hanno depositato rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Dev'essere quindi dichiarato inammissibile il controricorso della Regione Calabria poiché la procura alle liti è stata rilasciata dalla in calce al la copia notificata del ricorso per cassazione e non in calce o a margine del controricorso e ciò comporta la mancanza di ogni certezza dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto; ne' può ritenersi sufficiente il mero richiamo alla procura in tal guisa conferita, contenuto nell'intestazione del controricorso, potendo invece tale modalità di conferimento restare valida ai soli fini della partecipazione del difensore alla discussione (Cass. 10 marzo 1995, n. 2815). Va quindi esaminato, per la natura pregiudizia le della questione investita, il ricorso incidentale condizionato con il quale è stata riproposta dal controricorrente l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, disattesa dalla sentenza impugnata (SS.UU. 23 maggio 2001, nn. 212, 213 e 214). Sostiene il LA che il ricorso del D'CO sarebbe tardivo in quanto proposto dopo circa sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione con la quale egli era stato nominato consigliere regionale in sostituzione del dimissionario IN ER (deliberazione n. 77 del 26 giugno 2001) e osserva al riguardo che il termine di trenta giorni previsto dalla legge non potrebbe farsi decorrere dalla successiva convalida degli eletti da parte del consiglio regionale (deliberazione n. 97 del 12 novembre successivo), come affermato dalla sentenza impugnata, poiché la convalida degli eletti atterrebbe unicamente alla verifica delle condizioni per il concreto esercizio delle funzioni connesse con la carica elettiva e non potrebbe perciò essere considerata come l'ultimo momento del procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti e dalla quale decorrono i termini per la proposizione dei ricorsi diretti a contestare la loro eleggibilità, sia in via diretta, sia in surrogazione di altro candidato dimissionario, come ribadito dalla più recente giurisprudenza, sia della magistratura ordinaria sia di quella amministrativa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va considerato che in tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale la disciplina introdotta dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, pur modificando il procedimento amministrativo per la pronuncia di decadenza dalla carica da parte del consiglio regionale (art. 7), non ha abrogato ne' modificato l'art. 9 bis, co. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), richiamato per le elezioni regionali dall'art. 19 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, il quale contempla la diretta proponibilità dinanzi al giudice ordinario dell'azione volta ad ottenere una pronuncia di decadenza, indipendentemente dalle iniziative del consiglio regionale e senza che sia necessario il previo esperimento del procedimento amministrativo: la concorrenza di tali rimedi corrisponde infatti ad esigenze diverse, e cioè, da un lato, alla tutela dell'eletto che può rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità nel termine concesso dalla legge e, dall'altro, alla salvaguardia della possibilità per ogni interessato di assumere l'iniziativa di far osservare la disciplina elettorale (SS.UU. 26 giugno 1987, n. 5669, e successiva giurisprudenza conforme). Tale orientamento interpretativo resiste all'evoluzione della legislazione che disciplina la materia ed è tuttora valido in quanto l'art. 274 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nell'abrogare, tra l'altro, l'art. 9 bis del D.P.R. n. 570 del 1960, fa salva (lett. c) sia l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 108 del 1968, sia le disposizioni previste per i consiglieri regionali dalla legge n. 154 del 1981, (lett. 1), pur essa abrogata (da ultimo, in motivazione:
Cass. 28 dicembre 2000, n. 16205; nonché, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. 5^, 25 febbraio 2002, n. 1090, citate in controricorso). Tale disciplina costituisce del resto espressione di un principio di ordine generale com'è confermato dal rilievo che anche la legge n. 267 del 2000 disciplina all'art. 70 l'azione popolare con riferimento alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali negli stessi termini di cui all'abrogato art. 9 bis del D.P.R. n. 570 del 1960. In conclusione, previa dichiarazione di inammissibilità del controricorso della Regione Calabria, dev'essere accolto il ricorso incidentale con assorbimento dell'esame del ricorso principale e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata;
nell'esercizio dei poteri conferiti al giudice di legittimità dall'art. 84 del D.P.R. n. 570 del 1960, dev'essere quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ME D'CO per l'attribuzione del seggio di consigliere regionale della Regione Calabria previa declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità di IN LA.
Le spese dell'intero giudizio restano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il controricorso della Regione Calabria, accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'azione proposta da ME D'CO per la dichiarazione di ineleggibilità ò incompatibilità di IN LA alla carica di consigliere regionale della Regione Calabria. Dispone la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2002