Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
In tema di estradizione, il quarto comma dell'art. 716 cod. proc. pen., nello stabilire che la misura coercitiva è revocata se il Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida dell'arresto, prevede una condizione risolutiva dell'efficacia del provvedimento con cui il presidente della corte d'appello, convalidato l'arresto provvisorio dell'estradando, dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Pertanto, se la richiesta di mantenimento della misura non sia formulata entro il predetto termine, il provvedimento impositivo della custodia deve essere revocato, mentre in caso di tempestività della richiesta, nessun provvedimento dovrà essere adottato, poiché l'ordinanza impositiva della misura conserva intatta la sua efficacia. In tale secondo caso, se venga comunque emesso un provvedimento di conferma, questo può essere impugnato con ricorso per cassazione solo per contestare l'esistenza di siffatto presupposto. (Nella specie la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale l'estradando si doleva della motivazione in ordine al pericolo di fuga, affermando che tale censura può essere dedotta solo contro l'ordinanza impositiva della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/1999, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 8.3.1999
Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 845
Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 38165/1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RE AV ID PE
AVVERSO
l'ordinanza del 3 settembre 1998 del presidente della Corte d'appello di Milano;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELIA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 3 settembre 1998 il presidente della Corte d'appello di Milano, preso atto della conforme richiesta tempestivamente presentata dal ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 716, comma 4, cod.proc.pen., disponeva il mantenimento della misura coercitiva della custodia in carcere applicata a fini estradizionali a Re AV.
Avverso il provvedimento l'estradando ricorre per azione, sostenendo che sarebbe illogico il ragionamento che, dalla sua richiesta di rilascio del passaporto, ha dedotto la sussistenza del pericolo di fuga.
p.
2. Il quarto comma dell'art. 716 cod. proc. pen., disponendo che "la misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida", stabilisce una condizione risolutiva dell'efficacia del provvedimento con cui il presidente della corte d'appello, convalidato l'arresto provvisorio dell'estradando, dispone, ai sensi del terzo comma del citato articolo, l'applicazione di una misura coercitiva.
Ne deriva che il presidente della corte d'appello, ove la richiesta ministeriale di mantenimento della misura non sia formulata nel predetto termine, deve d'ufficio revocare la misura stessa;
nel caso, invece, di tempestività della richiesta, alcun provvedimento dovrà essere adottato, poiché l'ordinanza impositiva della misura, non essendosi verificata la condizione risolutiva, conserva intatta la sua efficacia.
Nel caso concreto, il presidente della corte d'appello, rilevata la tempestività della richiesta ministeriale, con provvedimento emesso d'ufficio, ha ordinato il mantenimento della misura cautelare. Questo provvedimento, per quanto sopra argomentato, è superfluo. Comunque, dato che esso si fonda sull'affermazione che il ministro di grazia e giustizia ha tempestivamente presentato la richiesta di cui all'art. 716, comma 4, cod. proc. pen., è evidente che poteva essere impugnato soltanto per contestare la sussistenza di siffatto presupposto, costituente condizione indispensabile per il mantenimento della misura cautelare.
Il ricorrente, invece, contestando l'esistenza del pericolo di fuga, ha dedotto un motivo di impugnazione che poteva essere proposto solo contro l'ordinanza di applicazione della misura, la quale, per l'appunto, è disposta - come stabilisce l'art. 714, comma 2 ult. p., cod. proc. pen. - per "garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna". Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivo diverso da quelli consentiti dalla legge. Non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, attesa la particolare natura del procedimento di estradizione per l'estero e dei relativi procedimenti incidentali (v. Sez. VI, 9.1.1998, Mehanovic, rv 210837).
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999