CASS
Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2023, n. 48779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48779 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT DO nato a [...] il [...] OT UC nato a [...] il [...] AR IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori presenti: avvocato GABRIELLA VOGLIOTTI del foro di TORINO, per AR IM, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
avvocato DAVIDE GATTI del foro di ASTI, per OT DO e OT UC, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48779 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara il 10 febbraio 2022 quanto al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti valutando le prime prevalenti sulle seconde. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di LU GU, AL GU e AS ZA per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. commesso in Fontaneto d'Agogna il 22 luglio 2019 in danno di LI AV, e ha condannato: LU e AL GU, alla pena di anni quattro di reclusione ed C 750,00 di multa (a fronte della pena di anni cinque di reclusione ed C 1.000,00 di multa inflitta in primo grado); AS ZA, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 618,00 di multa (a fronte della pena di anni quattro di reclusione ed C 800,00 di multa inflitta in primo grado). 2. Contro la sentenza della Corte di appello tutti gli imputati hanno proposto ricorso. I ricorsi si articolano in più motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AS ZA consta di due motivi. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Sostiene che l'affermazione della penale responsabilità di ZA è fondata esclusivamente sul fatto che egli si trovava alla guida di un'auto corrispondente per modello e colore a quella dalla quale, secondo il testimone VI CI, erano scese le persone che erano entrate nell'abitazione di LI Tavaini, ma la sentenza impugnata non ha considerato: da un lato, che vi è una differenza tra il numero di targa indicato dal testimone e il numero di targa del veicolo che ZA stava guidando;
dall'altro, che lo stesso testimone ha riconosciuto in AL GU la persona rimasta in macchina a fare da palo, affermando così che il conducente del veicolo non era ZA. In altri termini, secondo la difesa, la motivazione fornita dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria o, comunque, manifestamente illogica. ZA, infatti, è stato ritenuto complice del furto perché si trovava alla guida di un'auto «simile, ma non uguale» a quella descritta da CI e non si è considerato che CI aveva riconosciuto in AL GU e non in ZA il conducente dell'auto utilizzata dagli autori del furto. 3.2. Col secondo motivo, ZA deduce la nullità della sentenza di primo grado per mancata assunzione di una prova decisiva e censura, per violazione di legge, la sentenza di appello che ha respinto analoga eccezione formulata nei motivi di gravame. La difesa del ricorrente riferisce di aver chiesto al giudice di primo grado di disporre una ricognizione personale e rileva che, pur essendosi riservato di decidere all'esito dell'istruttoria, il Tribunale non ha sciolto la riserva. Osserva che, soltanto in sentenza, il Tribunale ha motivato la decisione di non disporre la ricognizione e lo ha fatto sostenendo che si trattava «di un mezzo di prova superfluo». Si duole che, nel valutare questo motivo di gravame, la Corte di appello non abbia tenuto conto di quanto previsto dall'art. 495 cod. proc. pen. in base al quale il giudice è tenuto a provvedere sull'ammissione delle prove con ordinanza resa in dibattimento. 4. AL e LU GU hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore, deducendo vizio di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità. Con specifico riferimento alla posizione di AL GU, la difesa osserva che la responsabilità per il furto oggetto del procedimento è stata ritenuta sussistente sulla base di un riconoscimento eseguito da VI CI, vicino di casa della vittima. Il difensore riferisce che CI ha dichiarato di aver visto dalla finestra della propria abitazione due uomini travisati entrare nella casa in cui fu consumato il furto e un uomo restare ad attenderli in un'auto, facendo da palo. Si duole che il riconoscimento di AL GU eseguito da CI (dapprima in fotografia e poi, nuovamente, in udienza) non sia stato sottoposto a rigoroso vaglio di attendibilità. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe trascurato che GU fu identificato dalla polizia giudiziaria mentre si trovava a bordo di un'auto la cui targa era parzialmente diversa rispetto a quella indicata da CI e non avrebbe spiegato perché potrebbe essere considerato attendibile il riconoscimento di una persona osservata solo per pochissimo tempo e dall'alto di una finestra. La difesa si duole, inoltre, che la Corte territoriale abbia considerato quale indizio a carico di AL e LU GU la circostanza che nell'auto a bordo della quale i due imputati viaggiavano (che corrispondeva per modello e colore a quella descritta da CI, ma aveva una targa parzialmente diversa) siano stati rinvenuti dei cappellini aventi caratteristiche corrispondenti a quelli che, secondo CI, erano indossati dagli autori del furto. Osserva che si tratta di copricapi assai diffusi e di questo dato la sentenza impugnata non ha tenuto conto. Rileva, infine, che la Corte di appello ha ritenuto quale elemento di prova a carico di LU GU il fatto che uno degli operanti lo abbia visto lanciare dal 3 finestrino alcuni oggetti tra i quali c'era un anello sottratto nell'abitazione di LI AV. Il difensore osserva che tale condotta può trovare spiegazione nella scelta di aiutare gli occupanti dell'auto ad eludere le investigazioni: potrebbe non integrare dunque un concorso nel furto, ma un favoreggiamento reale e questo argomento, pur sviluppato nell'atto di appello, non è stato trattato dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo i ricorrenti l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie o, comunque, su una valutazione contraddittoria e illogica del quadro indiziario. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. a, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge: - che nel pomeriggio del 21 luglio 2019 ai carabinieri della Stazione di Momo fu segnalato un furto in corso;
- che i militari intervenuti appresero da VI CI, richiedente l'intervento, che tre uomini erano giunti presso l'abitazione di LI AV (vicino di casa di CI) a bordo di una Fiat Punto grigia targata CL 021 ZA;
due di loro si erano travisati coprendosi il volto e mettendosi in testa un cappellino e un terzo era restato ad aspettarli in macchina facendo da palo;
- che l'abitazione di AV era in disordine e una porta finestra era forzata;
- che, pertanto, furono diramate ricerche di una Fiat Punto di colore grigio con a bordo tre uomini;
- che una pattuglia della quale faceva parte il Car. EL ME individuò una Fiat Punto grigia la cui targa (CL 749 CA) corrispondeva solo in parte a quella indicata dal testimone, ma a bordo della quale viaggiavano tre uomini (poi identificati in AS ZA, LU GU e AL GU), e ME vide la persona seduta accanto al conducente lanciare dal finestrino qualcosa;
- che nel luogo in cui il lancio era avvenuto furono trovate due collanine e una fede nuziale e AV riconobbe la fede nuziale come provento del furto in suo danno;
4 - che ME riconobbe in LU GU il passeggero che aveva effettuato il lancio;
- che l'abbigliamento dei tre uomini coincideva con quello descritto da CI e a bordo della macchina - corrispondente a quella indicata dal teste per modello e colore, oltre che nella parte iniziale e finale della targa (CL...CA) - furono rinvenuti tre cappellini le cui caratteristiche corrispondevano a quelle dei cappelli indossati dagli autori del furto;
- che CI ha riconosciuto in fotografia„ e poi nuovamente in udienza, AL GU, indicandolo come la persona che era rimasta in macchina ad aspettare i due autori materiali del furto. A fronte di tale quadro indiziario, dettagliatamente descritto dalla sentenza di primo grado (alla quale la sentenza di appello fa rinvio), i difensori degli imputati si limitano a sottolineare che la targa dell'auto sulla quale viaggiavano gli imputati non corrisponde esattamente a quella indicata da CI e che, secondo il teste, alla guida dell'auto c'era AL GU, mentre a pag. 3 della sentenza impugnata è scritto che l'auto era condotta da ZA. 2.1. Come noto, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, s,i perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato in proposito che è possibile, ma non frequente, che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza;
che, «di norma, il fatto indiziante è significativo di una pluralità difatti non noti e, in tal caso, può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.». Si è chiarito inoltre che, per verificare se gli indizi siano univocamente indicativi e idonei a dare la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, ciascuno di essi deve essere prima valutato singolarmente «per saggiarne la valenza qualitativa individuale» e che, solo «acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio», si può passare al «momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U„ n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; sull'argomento v. anche: Sez. 5, n. 1987 5 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414; Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019; Matasaru, Rv. 276743). Sulla scia di tale impostazione la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed esl:ranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno fatto buon governo di questi principi quando hanno individuato, quali circostanze gravemente indizianti: il fatto che, secondo le dichiarazioni di CI, il furto fosse stato commesso da tre uomini che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto di colore grigio;
la circostanza che gli imputati viaggiavano a bordo di una Fiat Punto di colore grigio e si trattava di tre uomini il cui abbigliamento coincideva con quello descritto da CI;
la constatazione che uno degli occupanti dell'auto fu visto buttare via qualcosa dal finestrino e, nel punto in cui ciò era avvenuto, fu ritrovata una fede nuziale provento del furto;
il fatto che CI abbia riconosciuto la persona rimasta fuori dalla casa a fare da palo in uno degli occupanti della macchina, ed in specie in AL GU. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver desunto da questi indizi che i tre occupanti della macchina fossero gli autori del furto e nessuna contraddizione può essere individuata nell'aver ritenuto inidonea ad inficiare tale dato indiziario la circostanza che il numero di targa indicato da CI non coincidesse completamente col numero della targa della Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano gli imputati, tanto più che la targa accertata corrispondeva a quella indicata dal testimone nelle lettere iniziali e finali. 2.2. A differenza di quanto sostenuto dal difensore di AS ZA, la motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità per il fatto che i carabinieri individuarono in ZA e non in AL GU il conducente dell'auto. Basta osservare in proposito che, come risulta in termini 6 non equivoci dalle sentenze di primo e secondo grado, l'auto fu intercettata dagli operanti qualche tempo dopo la consumazione del furto e non nell'immediatezza. 2.3. Nella situazione descritta, è priva di rilievo anche la circostanza (posta in luce dal difensore di AL e LU GU) che i cappellini rivenuti nell'autovettura siano molto diffusi. Si tratta, infatti, di un indizio che, pur avendo portata possibilistica e non univoca, è stato valutato unitamente ad altri concludendo, con valutazione non contraddittoria né illogica, che l'insieme degli elementi raccolti consentisse di ritenere raggiunta la prova del fatto. 3. La tesi difensiva secondo la quale l'attendibilità del riconoscimento di AL GU da parte di CI non sarebbe stata attentamente vagliata dai giudici di merito non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, hanno coerentemente ritenuto che tale riconoscimento trovasse conferma nella constatazione che AL GU viaggiava su un'auto corrispondente nel modello, nel colore e in parte anche nella targa a quella descritta da CI ed era in compagnia di due persone il cui abbigliamento corrispondeva alla descrizione fornita dal teste, una delle quali fu vista disfarsi di un anello che era stato sottratto dall'abitazione della vittima. 4. Nel ricorso proposto nell'interesse ch LU GU, il difensore reitera una argomentazione già sviluppata nell'atto di appello e sostiene che questo ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di favoreggiamento reale e non di concorso nel furto perché fu visto dal teste ME mentre lanciava la refurtiva dal finestrino. Anche in questo c:aso, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e col quadro indiziario già illustrato che ha portato i giudici di merito a individuare in LU GU uno dei tre autori del furto, ciò che preclude la applicazione dell'art. 379 cod. pen., possibile solo «fuori dei casi di concorso nel reato». 5. Col secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AS ZA il difensore si duole che il Tribunale non si sia 'pronunciato sulla richiesta di procedere a ricognizione, avanzata dalla difesa nel corso del dibattimento, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. e lo abbia fatto solo con la sentenza. Si duole inoltre che tale eccezione, formulata nell'atto di appello, non sia stata esaminata dalla Corte di appello. Si deve rilevare in proposito: che non disponendo la ricognizione, il giudice ha implicitamente respinto la relativa richiesta;
che il difensore non ha documentato di aver reiterato la richiesta prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale;
che le ragioni per le quali la richiesta non è stata accolta sono 7 state chiarite nella sentenza di primo grado e il difensore non ha spiegato né nell'atto di appello né nell'atto di ricorso perché la prova richiesta sarebbe stata decisiva. Nell'atto di appello, infatti, la motivazione secondo la quale una ricognizione da parte della persona offesa non sarebbe stata utile atteso che la stessa non aveva visto gli autori del furto non è stata affatto smentita e ci si è limitati a sottolineare che, se le vittime del furto non potevano riconoscere ZA non avendolo mai visto, allora non poteva ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli fosse uno degli autori del reato. La violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. è stata dedotta dunque, per la prima volta, in sede di ricorso per Cassazione. Si tratta, peraltro, di eccezione priva di pregio atteso che l'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. può essere impugnata solo unitamente alla sentenza, e gli indizi acquisiti a carico di ZA (come quelli acquisiti a carico dei coimputati) tengono conto delle dichiarazioni della persona offesa solo nella parte in cui la stessa ha riconosciuto come propria la fede nuziale che LU GU fu visto lanciare dal finestrino della macchina nella quale anche ZA viaggiava. Neppure il ricorrente, infatti, spiega per quale ragione la prova richiesta e non assunta sarebbe stata decisiva e che si tratti di prova non decisiva appare evidente atteso che nell'atto di appello la richiesta non è stata reiterata. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2023 Il Pn sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori presenti: avvocato GABRIELLA VOGLIOTTI del foro di TORINO, per AR IM, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
avvocato DAVIDE GATTI del foro di ASTI, per OT DO e OT UC, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48779 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara il 10 febbraio 2022 quanto al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti valutando le prime prevalenti sulle seconde. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di LU GU, AL GU e AS ZA per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. commesso in Fontaneto d'Agogna il 22 luglio 2019 in danno di LI AV, e ha condannato: LU e AL GU, alla pena di anni quattro di reclusione ed C 750,00 di multa (a fronte della pena di anni cinque di reclusione ed C 1.000,00 di multa inflitta in primo grado); AS ZA, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 618,00 di multa (a fronte della pena di anni quattro di reclusione ed C 800,00 di multa inflitta in primo grado). 2. Contro la sentenza della Corte di appello tutti gli imputati hanno proposto ricorso. I ricorsi si articolano in più motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AS ZA consta di due motivi. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Sostiene che l'affermazione della penale responsabilità di ZA è fondata esclusivamente sul fatto che egli si trovava alla guida di un'auto corrispondente per modello e colore a quella dalla quale, secondo il testimone VI CI, erano scese le persone che erano entrate nell'abitazione di LI Tavaini, ma la sentenza impugnata non ha considerato: da un lato, che vi è una differenza tra il numero di targa indicato dal testimone e il numero di targa del veicolo che ZA stava guidando;
dall'altro, che lo stesso testimone ha riconosciuto in AL GU la persona rimasta in macchina a fare da palo, affermando così che il conducente del veicolo non era ZA. In altri termini, secondo la difesa, la motivazione fornita dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria o, comunque, manifestamente illogica. ZA, infatti, è stato ritenuto complice del furto perché si trovava alla guida di un'auto «simile, ma non uguale» a quella descritta da CI e non si è considerato che CI aveva riconosciuto in AL GU e non in ZA il conducente dell'auto utilizzata dagli autori del furto. 3.2. Col secondo motivo, ZA deduce la nullità della sentenza di primo grado per mancata assunzione di una prova decisiva e censura, per violazione di legge, la sentenza di appello che ha respinto analoga eccezione formulata nei motivi di gravame. La difesa del ricorrente riferisce di aver chiesto al giudice di primo grado di disporre una ricognizione personale e rileva che, pur essendosi riservato di decidere all'esito dell'istruttoria, il Tribunale non ha sciolto la riserva. Osserva che, soltanto in sentenza, il Tribunale ha motivato la decisione di non disporre la ricognizione e lo ha fatto sostenendo che si trattava «di un mezzo di prova superfluo». Si duole che, nel valutare questo motivo di gravame, la Corte di appello non abbia tenuto conto di quanto previsto dall'art. 495 cod. proc. pen. in base al quale il giudice è tenuto a provvedere sull'ammissione delle prove con ordinanza resa in dibattimento. 4. AL e LU GU hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore, deducendo vizio di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità. Con specifico riferimento alla posizione di AL GU, la difesa osserva che la responsabilità per il furto oggetto del procedimento è stata ritenuta sussistente sulla base di un riconoscimento eseguito da VI CI, vicino di casa della vittima. Il difensore riferisce che CI ha dichiarato di aver visto dalla finestra della propria abitazione due uomini travisati entrare nella casa in cui fu consumato il furto e un uomo restare ad attenderli in un'auto, facendo da palo. Si duole che il riconoscimento di AL GU eseguito da CI (dapprima in fotografia e poi, nuovamente, in udienza) non sia stato sottoposto a rigoroso vaglio di attendibilità. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe trascurato che GU fu identificato dalla polizia giudiziaria mentre si trovava a bordo di un'auto la cui targa era parzialmente diversa rispetto a quella indicata da CI e non avrebbe spiegato perché potrebbe essere considerato attendibile il riconoscimento di una persona osservata solo per pochissimo tempo e dall'alto di una finestra. La difesa si duole, inoltre, che la Corte territoriale abbia considerato quale indizio a carico di AL e LU GU la circostanza che nell'auto a bordo della quale i due imputati viaggiavano (che corrispondeva per modello e colore a quella descritta da CI, ma aveva una targa parzialmente diversa) siano stati rinvenuti dei cappellini aventi caratteristiche corrispondenti a quelli che, secondo CI, erano indossati dagli autori del furto. Osserva che si tratta di copricapi assai diffusi e di questo dato la sentenza impugnata non ha tenuto conto. Rileva, infine, che la Corte di appello ha ritenuto quale elemento di prova a carico di LU GU il fatto che uno degli operanti lo abbia visto lanciare dal 3 finestrino alcuni oggetti tra i quali c'era un anello sottratto nell'abitazione di LI AV. Il difensore osserva che tale condotta può trovare spiegazione nella scelta di aiutare gli occupanti dell'auto ad eludere le investigazioni: potrebbe non integrare dunque un concorso nel furto, ma un favoreggiamento reale e questo argomento, pur sviluppato nell'atto di appello, non è stato trattato dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo i ricorrenti l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie o, comunque, su una valutazione contraddittoria e illogica del quadro indiziario. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. a, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge: - che nel pomeriggio del 21 luglio 2019 ai carabinieri della Stazione di Momo fu segnalato un furto in corso;
- che i militari intervenuti appresero da VI CI, richiedente l'intervento, che tre uomini erano giunti presso l'abitazione di LI AV (vicino di casa di CI) a bordo di una Fiat Punto grigia targata CL 021 ZA;
due di loro si erano travisati coprendosi il volto e mettendosi in testa un cappellino e un terzo era restato ad aspettarli in macchina facendo da palo;
- che l'abitazione di AV era in disordine e una porta finestra era forzata;
- che, pertanto, furono diramate ricerche di una Fiat Punto di colore grigio con a bordo tre uomini;
- che una pattuglia della quale faceva parte il Car. EL ME individuò una Fiat Punto grigia la cui targa (CL 749 CA) corrispondeva solo in parte a quella indicata dal testimone, ma a bordo della quale viaggiavano tre uomini (poi identificati in AS ZA, LU GU e AL GU), e ME vide la persona seduta accanto al conducente lanciare dal finestrino qualcosa;
- che nel luogo in cui il lancio era avvenuto furono trovate due collanine e una fede nuziale e AV riconobbe la fede nuziale come provento del furto in suo danno;
4 - che ME riconobbe in LU GU il passeggero che aveva effettuato il lancio;
- che l'abbigliamento dei tre uomini coincideva con quello descritto da CI e a bordo della macchina - corrispondente a quella indicata dal teste per modello e colore, oltre che nella parte iniziale e finale della targa (CL...CA) - furono rinvenuti tre cappellini le cui caratteristiche corrispondevano a quelle dei cappelli indossati dagli autori del furto;
- che CI ha riconosciuto in fotografia„ e poi nuovamente in udienza, AL GU, indicandolo come la persona che era rimasta in macchina ad aspettare i due autori materiali del furto. A fronte di tale quadro indiziario, dettagliatamente descritto dalla sentenza di primo grado (alla quale la sentenza di appello fa rinvio), i difensori degli imputati si limitano a sottolineare che la targa dell'auto sulla quale viaggiavano gli imputati non corrisponde esattamente a quella indicata da CI e che, secondo il teste, alla guida dell'auto c'era AL GU, mentre a pag. 3 della sentenza impugnata è scritto che l'auto era condotta da ZA. 2.1. Come noto, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, s,i perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato in proposito che è possibile, ma non frequente, che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza;
che, «di norma, il fatto indiziante è significativo di una pluralità difatti non noti e, in tal caso, può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.». Si è chiarito inoltre che, per verificare se gli indizi siano univocamente indicativi e idonei a dare la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, ciascuno di essi deve essere prima valutato singolarmente «per saggiarne la valenza qualitativa individuale» e che, solo «acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio», si può passare al «momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U„ n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; sull'argomento v. anche: Sez. 5, n. 1987 5 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414; Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019; Matasaru, Rv. 276743). Sulla scia di tale impostazione la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed esl:ranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno fatto buon governo di questi principi quando hanno individuato, quali circostanze gravemente indizianti: il fatto che, secondo le dichiarazioni di CI, il furto fosse stato commesso da tre uomini che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto di colore grigio;
la circostanza che gli imputati viaggiavano a bordo di una Fiat Punto di colore grigio e si trattava di tre uomini il cui abbigliamento coincideva con quello descritto da CI;
la constatazione che uno degli occupanti dell'auto fu visto buttare via qualcosa dal finestrino e, nel punto in cui ciò era avvenuto, fu ritrovata una fede nuziale provento del furto;
il fatto che CI abbia riconosciuto la persona rimasta fuori dalla casa a fare da palo in uno degli occupanti della macchina, ed in specie in AL GU. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver desunto da questi indizi che i tre occupanti della macchina fossero gli autori del furto e nessuna contraddizione può essere individuata nell'aver ritenuto inidonea ad inficiare tale dato indiziario la circostanza che il numero di targa indicato da CI non coincidesse completamente col numero della targa della Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano gli imputati, tanto più che la targa accertata corrispondeva a quella indicata dal testimone nelle lettere iniziali e finali. 2.2. A differenza di quanto sostenuto dal difensore di AS ZA, la motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità per il fatto che i carabinieri individuarono in ZA e non in AL GU il conducente dell'auto. Basta osservare in proposito che, come risulta in termini 6 non equivoci dalle sentenze di primo e secondo grado, l'auto fu intercettata dagli operanti qualche tempo dopo la consumazione del furto e non nell'immediatezza. 2.3. Nella situazione descritta, è priva di rilievo anche la circostanza (posta in luce dal difensore di AL e LU GU) che i cappellini rivenuti nell'autovettura siano molto diffusi. Si tratta, infatti, di un indizio che, pur avendo portata possibilistica e non univoca, è stato valutato unitamente ad altri concludendo, con valutazione non contraddittoria né illogica, che l'insieme degli elementi raccolti consentisse di ritenere raggiunta la prova del fatto. 3. La tesi difensiva secondo la quale l'attendibilità del riconoscimento di AL GU da parte di CI non sarebbe stata attentamente vagliata dai giudici di merito non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, hanno coerentemente ritenuto che tale riconoscimento trovasse conferma nella constatazione che AL GU viaggiava su un'auto corrispondente nel modello, nel colore e in parte anche nella targa a quella descritta da CI ed era in compagnia di due persone il cui abbigliamento corrispondeva alla descrizione fornita dal teste, una delle quali fu vista disfarsi di un anello che era stato sottratto dall'abitazione della vittima. 4. Nel ricorso proposto nell'interesse ch LU GU, il difensore reitera una argomentazione già sviluppata nell'atto di appello e sostiene che questo ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di favoreggiamento reale e non di concorso nel furto perché fu visto dal teste ME mentre lanciava la refurtiva dal finestrino. Anche in questo c:aso, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e col quadro indiziario già illustrato che ha portato i giudici di merito a individuare in LU GU uno dei tre autori del furto, ciò che preclude la applicazione dell'art. 379 cod. pen., possibile solo «fuori dei casi di concorso nel reato». 5. Col secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AS ZA il difensore si duole che il Tribunale non si sia 'pronunciato sulla richiesta di procedere a ricognizione, avanzata dalla difesa nel corso del dibattimento, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. e lo abbia fatto solo con la sentenza. Si duole inoltre che tale eccezione, formulata nell'atto di appello, non sia stata esaminata dalla Corte di appello. Si deve rilevare in proposito: che non disponendo la ricognizione, il giudice ha implicitamente respinto la relativa richiesta;
che il difensore non ha documentato di aver reiterato la richiesta prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale;
che le ragioni per le quali la richiesta non è stata accolta sono 7 state chiarite nella sentenza di primo grado e il difensore non ha spiegato né nell'atto di appello né nell'atto di ricorso perché la prova richiesta sarebbe stata decisiva. Nell'atto di appello, infatti, la motivazione secondo la quale una ricognizione da parte della persona offesa non sarebbe stata utile atteso che la stessa non aveva visto gli autori del furto non è stata affatto smentita e ci si è limitati a sottolineare che, se le vittime del furto non potevano riconoscere ZA non avendolo mai visto, allora non poteva ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli fosse uno degli autori del reato. La violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. è stata dedotta dunque, per la prima volta, in sede di ricorso per Cassazione. Si tratta, peraltro, di eccezione priva di pregio atteso che l'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. può essere impugnata solo unitamente alla sentenza, e gli indizi acquisiti a carico di ZA (come quelli acquisiti a carico dei coimputati) tengono conto delle dichiarazioni della persona offesa solo nella parte in cui la stessa ha riconosciuto come propria la fede nuziale che LU GU fu visto lanciare dal finestrino della macchina nella quale anche ZA viaggiava. Neppure il ricorrente, infatti, spiega per quale ragione la prova richiesta e non assunta sarebbe stata decisiva e che si tratti di prova non decisiva appare evidente atteso che nell'atto di appello la richiesta non è stata reiterata. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2023 Il Pn sidente