Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
Anche con la sentenza di patteggiamento deve essere disposta la confisca, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., e cioè delle cose che siano il prezzo del reato ovvero siano state date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, nozione che non deve essere confusa con quella di provento del reato. (Fattispecie relativa a confisca di somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali per corruzione, definiti con sentenza di patteggiamento. In relazione ad essa, la S.C. ha ritenuto che, in tal caso, la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sè, ma derivano dalla relazione tra questa e l'agente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 2.07.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 3942
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 06257/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SE n. il 23.06.19
2) LL NN n. il 18.03.1962
3) LL OB n. il 02.06.1963
avverso ordinanza del 02.12.1997 G.I.P. TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Martuscello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
osserva in fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 2 dicembre 1997 il gip del tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, disponeva, senza formalità ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, c.p.p., la confisca delle somme sequestrate a LL GI nel corso di alcuni procedimenti penali conclusisi con sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ad eccezione della somma di lire trecento milioni, che riteneva frutto della "lecita attività economica" dello stesso LL e della somma di lire seicentocinquanta milioni, che doveva esser "destinata al risarcimento in favore delle parti civili in relazione agli altri procedimenti penali riguardanti lo stesso LL".
A seguito di opposizione del LL GI e dei figli LL OV e TO, lo stesso giudice dell'esecuzione, con ordinanza camerale del 2 dicembre 1997, confermava il provvedimento del 12 settembre, rilevando che non poteva adottarsi un provvedimento più favorevole agli opponenti, atteso che "gli interessi maturati sul contestato ammontare delle tangenti fanno tendenzialmente coincidere la somma complessivamente in sequestro con il valore delle tangenti, aumentato degli interessi e degli investimenti".
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, avv. Enzo Gaito, LL GI, OV e TO, deducendo motivi sostanzialmente analoghi.
Sostengono i ricorrenti che, avendo il LL GI concluso i procedimenti a suo carico mediante il giudizio di cui all'art. 444 c.p.p., la confisca avrebbe potuto essere disposta, come espressamente prevede l'art. 445, comma 1, soltanto se obbligatoria. Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente carente di motivazione in relazione alla natura di "prezzo del reato" (art. 240, comma 1, n. I., c.p.) delle somme sequestrate, che, d'altra parte dovrebbe escludersi avendo i ricorrenti dimostrato, in punto di fatto, con la documentazione esibita, la provenienza lecita del denaro, oggetto della confisca. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che "tra le ipotesi di confisca obbligatoria, ex art. 240, comma 2, n.
2. c.p. non rientrano di per sè le somme di denaro, comunque considerate. ne' come profitto, ne' come prezzo del reato", come avrebbe affermato questa Corte, la quale, con le sentenze, Sez. Unite 25 marzo 1993, Carlea e Sez. Unite., 19 dicembre 1992, Bissoli, avrebbe "ribadito con fermezza come il denaro non n'entra nella previsione dell'art. 240, comma 2, c.p." Con altro motivo, concernente esclusivamente al loro posizione, i LL OV e TO denunziano la illogicità della motivazione del provvedimento che, mentre avrebbe disposto la restituzione della somma di lire seicentocinquanta milioni per il risarcimento delle parti civili, cioè di terzi estranei al reato, non avrebbe adottato, immotivatamente, la stessa favorevole decisone nel loro confronti, pur essendo ugualmente terzi di buona fede. 2,1. I ricorrenti hanno depositato in data 11 giugno 1998, note illustrative, assumendo che "il provvedimento ablatorio era ingiustificato in iure già nel momento genetico sotto il profilo della incompetenza funzionale del giudice a seguito di patteggiamento" e dall'altra sarebbe infondato nel merito, risultando, per le motivazioni già esposte nei ricorsi e confermate dalla documentazione esibita davanti al giudice dell'esecuzione, la lecita provenienza delle somme di denaro confiscate. 3. È infondato l'assunto che il giudice dell'esecuzione non possa in caso di sentenza di patteggiamento disporre la confisca obbligatoria delle cose sequestrate, ove ricorrano i presupposti cui all'art. 240, comma 2, c.p.. La misura di sicurezza obbligatoria della confisca, l'unica misura di sicurezza applicabile nel giudizio di cui all'art. 444, c.p.p., è disposta, infatti, in considerazione della pericolosità della cosa, intrinseca o derivante dalla relazione esistente tra la cosa ed il reato, per cui il legislatore ha ritenuto necessaria per evitare il pericolo conseguente alla sua ulteriore circolazione la ablazione al proprietario della cosa medesima.
Di conseguenza, allorché ricorrano, le condizioni previste dalla legge, il giudice non ha alcuna discrezionalità, ma è suo dovere provvedere alla confisca, per cui se non se non vi ha provveduto in sede di cognizione, deve provvedervi, secondo la regola generale, il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p.. Nè può costituire ragione ostativa all'adozione del provvedimento in sede esecutiva, la natura del giudizio che ha definito il procedimento, in quanto la confisca obbligatoria, dovendo essere adottata "in ogni caso", prescinde e dall'accertamento della responsabilità dell'imputato ed in quanto l'accordo delle parti non potrebbe mai riguardare questioni espressamente sottratte alla loro disponibilità, come appunto la confisca obbligatoria (e, peraltro, la questione non risulta avere formato oggetto di alcun accordo nel caso di specie).
4. È inesatto che questa Corte, con le sentenze citate dai ricorrenti, abbia escluso la confiscabili del denaro in quanto tale. Questa Corte, infatti, con tali decisioni, ha escluso la possibilità di procedere alla confisca del "denaro esposto nel gioco e degli arnesi e degli oggetti ad esso destinati nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti", con riferimento esclusivo alla ipotesi di reato concernenti il gioco d'azzardo e la relativa disposizione dell'art. 722 c.p., non costituendo il danaro, nella fattispecie, il "prezzo del reato" (Cass., Sez. Unite, 24 febbraio 1993, n. 1811, Bissoli, RV 192494), ovvero perché con "l'uso dell'avverbio "sempre" tale norma (l'art. 722 c.p..) ha solo inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell'art. 240, comma secondo, c.p., e non invece stabilire l'obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento (Cass., Sez. Unite, 23 aprile 1993 n. 5, Carlea, RV 193119). Va anzi rilevato che questa Corte (Cass., Sezioni Unite 20 aprile 1995, n. 2, RV 200512), per la parte che qui interessa, ha espressamente stabilito che "la confisca del denaro, il cui possesso ingiustificato integra il reato di cui all'art. 708 c.p. è obbligatoria e deve essere ordinata, ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. e 445, comma 1, c.p.p., anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti", in quanto "la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sè, ma derivano dalla relazione tra questa e l'agente, per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi, come nel caso del denaro, istrionescamente criminosa, deve comunque essere applicata la misura di sicurezza patrimoniale . . .". 5. È fondata, invece;
la censura relativa al difetto di motivazione. La confisca obbligatoria delle cose sequestrate presuppone, infatti, che le stesse siano il prezzo del reato, ovverosia che si tratti di cose "date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato", nozione che non deve essere confusa con quella di "provento" del reato che "è, invece, riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano il prodotto o il profitto del reato, contenuta nel primo comma dell'art. 240 c.p.".(cfr. Cass., Sezioni Unite, 24 febbraio 1993, Bissoli, RV 192493). Orbene, nessuna specifica motivazione è contenuta nel testo dell'ordinanza impugnata in ordine alla natura delle somme sequestrate ed, anzi dal complessivo tenore del provvedimento e dal riferimento all'ordinanza "de plano" del 12 settembre 1997, che è stata confermata dalla decisione impugnata, risulta che il giudice ha illegittimamente considerato alla stessa stregua la circostanza che il denaro sequestrato costituisca "il prezzo o il provento del reato".
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allo stesso tribunale di Milano che, sulla base dei principi innanzi indicati, dovrà provvedere a nuovo esame della richiesta di restituzione delle somme sequestrate.
5. Sono assorbite le censure relative alla provenienza delle somme sequestrate, peraltro, inammissibile in questa sede nei termini formulati e quella relativa alla soltanto dai ricorrenti OV e manifesta illogicità della motivazione, proposta TO LL.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1998