Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , C E 1 A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E 9 U R I 3 A 008 9 1 /0 1 G E D 6 E REPUBBLICA ITALIANA E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SP655 PROCESSUAL, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17837/98 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - - Consigliere- Cron. 1800 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Rep. Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Ud. 11/07/00 Dott. Giovanni SETTIMJ ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COMIE Richiesta ROLE RE SENTENZA dal Sig 302 sul ricorso proposto da: per diritti L. 22 GEN. 2001 CONDOMINIO VIA TIRRENO 133 135 137 TORINO, in persona IL CANCELLIERE del suo Amm.re p.t. Sig. PANIZZA Marco, elettivamente t 1500 CANCELLERIA domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI I D CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BENVIGNATI AMEDEO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZZ TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1599/98 del Giudice di pace di 2000 TORINO, depositata il 04/06/98; 1376 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 17837/98 Oggetto: spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione per l'udienza del 9.1.98, Renato Carazzai - premesso che in data 6.11.97 il Condominio di Via Tirreno 133-135-137 in Torino gli aveva notificato copia del decreto ingiuntivo n.32097/97 con il quale il giudice di pace gli aveva intimato il pagamento della somma di £ 1.208.134, per spese condominiali;
che detta somma comprendeva l'importo di £ 535.500 per la ricerca del guasto ed il ripristino della "cucchiaia” del proprio alloggio - proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio e ne chiedeva la revoca assumendo che, poiché la "cucchiaia" in questione riguardava parti di proprietà condominiale, l'amministratore avrebbe dovuto ripartire la spesa del ripristino, per millesimi, tra tutti i condomini;
che, inoltre, il Condominio avendo stipulato una polizza globale fabbricati, in base alla quale la Compagnia d'assicurazione era tenuta al rimborso delle spese sostenute ricerche di guasti e relative riparazioni, ma, non avendo l'amministratore provveduto ad inoltrare denuncia, l'assicurazione non aveva potuto procedere all'accertamento ed alla liquidazione del danno. Costituendosi, il Condominio convenuto eccepiva che la "cucchiaia" non rientrava tra i beni di proprietà comune quindi non era coperta da assicurazione e non era rimborsabile in base alla polizza globale fabbricati. Con sentenza 4.6.98, il giudice di pace di Torino - ritenuto che, a mente dell'art. 1117 CC la “cucchiaia" in questione (così come gli apparecchi sanitari in genere, i tratti singoli di tubazione ed i collettori per lo scarico orizzontale dei liquami) non riguardasse parti di proprietà condominiale, bensì rientrasse tra i beni di proprietà d'ogni singolo condomino;
che l'opponente non avesse fornito alcuna 17837/98 prova in ordine all'affermata operatività della polizza globale fabbricati per il ripristino delle parti sia comuni che dei singoli condomini;
che, tuttavia, il compor- tamento tenuto dall'amministratore, non attivatosi per inoltrare denuncia alla compa- gnia di assicurazione "con conseguente impossibilità della compagnia di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del danno sia inerente alla proprietà condominiale che, eventualmente, anche alla proprietà singola allorché opera la garanzia ricerca del guasto", avesse ingenerato un giustificato dubbio circa il suo confermava l'opposto decreto ingiuntivo ma riteneva equo compensareoperato - interamente tra le parti le spese del giudizio d'opposizione. Avverso tale sentenza il Condominio di Via Tirreno 133-135-137 pro- poneva ricorso per cassazione con un unico motivo. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente - denunziando violazione dei principi san- citi dall'art. 91 CPC – si duole che il giudice di pace abbia fondato la decisione di compensare le spese del giudizio di opposizione su ragioni palesemente illogiche ed erronee, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale sul punto in quanto, pur avendo riconosciuto che, nel caso in esame, la responsabilità dovesse gravare sul proprietario esclusivo e che non fosse stata fornita alcuna prova circa l'esistenza d'una copertura assicurativa per l'evento in contestazione, abbia, poi, trovato logico argomentare che, poiché l'amministratore non aveva provveduto ad inoltrare una denuncia, tale comportamento avesse legittimato dubbi nell'oppo- nente circa eventuali e non precisate responsabilità dello stesso amministratore. Il motivo non merita accoglimento. 17837/98 E' ben vero che questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, anche al di fuori dei casi particolari d'impugnazione ex art. 111 Cost. e ferma l'esclusione dalla condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, il controllo di legitti- mità sulle pronunzie dei giudici di merito con le quali sia stata disposta la com- pensazione delle spese giudiziali, parziale od anche totale, è comunque limitato all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 CPC, il provvedimento di compensazione non necessitando di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa, ampiamente derogatoria del principio generale posto dal precedente art. 91 CPC, venga effettuato esplicito riferimento nell'esercizio del discrezionale potere dei detti giudici di valutare, in relazione a tutte le vicende processuali prese in considerazione, l'opportunità d'una pronunzia in tal senso;
come, pertanto, il sindacato di legittimità possa estendersi all'esame della motivazione solo ove i giusti motivi previsti dall'art. 92 CPC, oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argo- mentazioni, in tal caso essendovi luogo a verificare tanto l'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronunzia quanto la logicità ed adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo, giacché vizi in tal senso sarebbero indicativi d'un erroneo processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, mentre resta comunque escluso l'accertamento in concreto di detti motivi, quaestio facti la cui valutazione si sottrae al sindacato medesimo (da ultimo: Cass. 12.3.99 n. 2216, 19.5.98 n. 4997, 6.5.98 n. 4575, 21.2.98 n. 1887, 8.10.97 n. 9762, 23.6.97 n. 5607). Nel caso di specie, il giudice di pace - indipendentemente dal giudizio sul merito, nel quale ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito la prova, a suo carico, dell'estensione della garanzia assicurativa alla situazione controversa - ai soli 17837/98 H fini della valutazione della responsabilità processuale ha ritenuto che il comporta- mento dell'opponente, nel promuovere il giudizio, trovasse giustificazione sul rilievo che, non avendo l'amministratore del Condominio interpellato la Compagnia d'as- sicurazione, all'opponente potesse essere rimasto il legittimo dubbio che, per l'ipo- tesi della "ricerca del guasto", la garanzia fosse operativa in favore non soltanto delle parti di proprietà comune ma anche di quelle di proprietà individuale. Tale considerazione non solo è adeguatamente esposta e non è affatto illogi- ca, in quanto clausole siffatte sono frequenti nelle assicurazioni generali dei fabbri- cati eppertanto era giustificabile la posizione assunta dall'opponente, onde per i principi sopra esposti non merita censura, ma è anche una valutazione di mero fatto, per di più espressamente ricondotta dal giudice di pace all'esercizio del proprio potere di decidere secondo equità e, quindi, sottratta ad ogni riesame da parte di giudici superiori. Il motivo non merita, dunque, accoglimento ed il ricorso va, pertanto, re- spinto. O L 4 L 7 Non v'ha luogo a pronunzia sulle spese non avendo parte intimata svolto at- 3 O . ) B N E E , C 1 E A 9 N tività difensiva. 9 P O 1 I I - T 1 D A 1 - R E 1 T
P. Q. M.
S 2 C I I . G L D E 9 R U I 3 LA CORTE A G E D E 6 E 4 T N Respinge il ricorso. . . N T T E T S S I E R ( A Così deciso in Camera di Consiglio addì 11.7.2000. Il Presidente II■ Cons.est. Hvettuj IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico caz co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 GEN 2001 IL CANCELLIERE C1