Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0 6 62402 Aula B i IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.1787/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Croll. 1735 Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato. presso i cui uffici in Roma, Via de' Portoghesi n. 12 è domiciliato;
- ricorrente
contro
RD ANGELO intimato 6 2 avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 29 aprile-27 ottobre 1998 6 2 n. 18782, RGAC 24913, cron. 40198; - Ud Udita, nella pubblica udienza del 4 giugno 2001, la relazione della 4.6. causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
2001 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, ricorso. con assorbimento del secondo motivo di SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 29 aprile - 27 ottobre 1998, il Tribunale di Roma rigettava avversO la decisione dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno locale Pretore, che aveva riconosciuto a DA NG (nato il [...]), il diritto alla pensione di inabilità civile, per non avere il ricorrente superato il 65° anno di età al momento della domanda amministrativa (20 maggio 1992). Avverso tale decisione il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due distinti motivi. DA non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 12, 13 e 19 della legge n. 118 del 1971, secondo i quali l'assegnazione a pensione di invalidità e dell'assegno di assistenza sono previste solo per quei soggetti che presentino una invalidità lavorativa ed assoluta pari a tre quarti di quella totale, purché di età inferiore ai 65 anni al momento del raggiungimento della soglia di invalidità pensionabile, poiché da tale momento le suddette prestazioni si trasformano d'ufficio nella pensione sociale (art.19 della legge n. 118 del 1971), a carico dell'INPS. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa 1991, censurardo la applicazione dell'art.16 della legge n. 412 del 2 decisione del Tribunale in quella parte in cui la stessa ha condannato il Ministero al pagamento della rivalutazione monetaria anche per i ratei della prestazione riconosciuta al ricorrente successivi al dicembre 1991. Osserva il Collegio: со нидаля Il primo motivo di ricorso è fondato, poiché il DA aveva più di 65 anni al momento della insorgenza della soglia di invalidità pensionabile (marzo 1994), essendo egli nato il [...]). Infatti, il consulente tecnico nominato dal Pretore ha riconosciuto che, alla data della visita collegiale della Commissione Invalidi Civili (cioè il 24 marzo 1994), il DA "era da considerare invalido, con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3", che ha individuato nel "75%", alla data della visita collegiale. Il consulente ha quindi concluso che, alla data in cui il DA era stato da lui sottoposto a visita medico-legale (12 marzo 1996), lo stesso era da considerare inabile permanentemente al 100%.ù Il Ministero, tuttavia, ha precisato che il Pretore aveva in realtà concesSO il richiesto beneficio solo con decorrenza 12 marzo 1996 (anziché dal marzo 1994) e tale circostanza non è stata minimamente contestata dal DA, che è rimasto contumace in grado di appello e non ha svolto difese in questa sede. Né il DA ha impugnato la decisione del Pretore, invocando la retrodatazione della decorrenza del beneficio riconosciutogli. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "la pensione e l'assegno di invalidità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 non possono essere riconosciuti a favore di soggetti, 3 il cui stato di invalidità a norma di legge - si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, né tali benefici possono essere mantenuti da coloro cui siano stati attribuiti, dopo il compimento dell'età suindicata, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come stato confermato dal decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988" (Cass. 2568 del 1991, 2011 del 1996, n.2554 del 21 febbraio 2001, n. 7807 dell'8 giugno 2001). Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata er decidendo nel merito, la domanda del DA deve essere rigettata. Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, non essendo la pretesa del ricorrente DA manifestamente infondata o temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. I Nulla per le spese dell'intero giudizio. бол D % A , 0 S ما نكسة 1 S O L . A L T T Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001. , O lleria R B A 'A S I a Cance L E kanselle D L P S E IL PRESIDENTE in CONSIGLIERE EST A I Vince ro s D T -8- Depositato N S I Cinde 3 S G O 3 CANCELLIERE P O N IL 5 E M A S . I D I 1 N A E 1 oggi, 22 GEN. 2002 A D , O E O E R T G T T T G N I S E I E R L IL CANCELLIERE I S G E E D A R L O L じ E D