Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14944 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
1 *944/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.11121/00 SEZIONE LAVORO Cron. 34359 T11Composia dagii iii.mi Siggi viagistrati. Rep. Dou. Giuseppe IANNIRUDERTO Presidente Ud.
3.7.02 Don. Fernando LUPI Cons. Rei. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a Società di trasporti e Servizi per azioni, oggi RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n.23 presso l'avv.Nicola Corbo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
3258
contro
DI OS
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.9713 del 28.5.1999. Reg. gen. -1- n.24775/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.7.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.5.1999 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da RA OS nei confronti delle Ferrovie dello Stato, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello condannando la società al pagamento dell'indennità di trasferta da Torino a Roma dal 30.5.86 al 26.6.1987, data del suo trasferimento a Roma. Osservava in motivazione che la natura provvisoria del distacco a Roma scaturiva dalla necessità di seguire un corso di perfezionamento in informatica con la previsione, solo in caso di esito positivo, del definitivo trasferimento. Aggiungeva che il trasferimento disposto da Firenze a Roma con delibera del 26.6.1987 e l'assegnazione alle diverse mansioni di segretario d'informatica confermavano la natura provvisoria del precedente mutamento di sede. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo le Ferrovie dello Stato s.p.a, illustrato poi con memoria, l'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg. della legge n.34 del 1970 ed il vizio della motivazione (art.360 nn. 3 e 5 -2- c.p.c.), la società ricorrente assume che, secondo l'art. 1 della legge n.34 del 1970, presupposti della missione sono: a) l'espletamento di mansioni proprie del profilo di appartenenza in luogo diverso da quello ordinario d'incardinamento, b) il titolo transitorio, c) le ragioni d'ufficio desumibili da un ordine rivolto al dipendente dal superiore gerarchico. Deduceva, quindi, che non ricorreva alcuno di tali requisiti in quanto le mansioni del distacco erano diverse da quelle originarie, che il provvedimento di trasferimento non aveva fatto che formalizzare un provvedimento già adottato, che, infine, il mutamento del luogo di lavoro non era avvenuto nell'interesse dell'ufficio distaccante, ma a domanda e non per provvedimento del p. datore di lavoro. Le censure sono infondate. La lettera dell'art. 1 della legge n.34 del 1970 recita: “l'indennità di missione è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori”. Da essa va esclusa la sussistenza del requisito sub a) indicato dal ricorrente, nulla stabilendo la norma in ordine alla natura delle mansioni da espletare in missione. Né per la medesima ragione sussiste il requisito del compimento dell'attività nell'interesse dell'ufficio distaccante. Il Tribunale ha accertato i due requisiti stabiliti dall'art. 1, l'attività fuori residenza, peraltro pacifica, e che essa avvenne per disposizione dei superiori. Il rilievo che il RA abbia chiesto di partecipare al corso e che vi fosse un suo interesse ad esso, non esclude che vi sia un preminente interesse della società alla -3- formazione di determinate professionalità e all'adibizione ad esse del personale formato. La scelta del dipendente di partecipare al corso, facendone domanda non esclude che la istituzione del corso e la selezione mediante esso di determinate professionalità dipenda da esigenze organizzative e da provvedimenti della società; consegue che l'ammissione al corso, anche se a domanda del dipendente, costituisce incarico di servizio (cfr. su vicende analoghe Cass. mn. 10358 e 13193 del 2001) Infine il successivo trasferimento del dipendente, nella ricostruzione di fatto operata dal Tribunale, non fu la formalizzazione del precedente distacco, come assume la ricorrente senza indicare gli acquisiti elementi probatori che renderebbero logica questa ricostruzione ed illogica quella dei giudici di merito. Essi hanno logicamente ritenuto, invece, che con il provvedimento di trasferimento avvenne la trasformazione da temporaneo a definitivo del mutamento della sede di lavoro, in conseguenza del superamento della prova selettiva con l'acquisizione di nuova professionalità, che la nuova qualifica conferma. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo attrice soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma il 3.7.2002 Il Presidente Il Consigliere est. Farando IL CANCELIERE Depositato in Cancelleria 23 OTT. 2082 ggi IL CANCE OVERE -4-