Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15202 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 5 2 02 / 0 2 LA CORT Oggetto 盘 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 7567/00 Consigliere Cron.35449 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA S EN T EN Z A sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI IO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 71/00 del Tribunale di NAPOLI, 21657 depositata il 08/01/00 R.G. N. 44343/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli IO CA riferiva che l'Ente Ferrovie dello Stato dal quale dipendeva aveva erroneamente calcolato l'indennità integrativa speciale, dovuta ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 1 febbraio 1986 n. 13, in quanto l'aveva conteggiato solo sullo stipendio iniziale al netto degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di stipendio per classi. Sulla base di tale premessa, chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive che provvedeva ad indicare ' nel ricorso. ID Volur. Dopo la costituzione della parte convenuta, il Pretore, con sentenza del 1° luglio 1994, condannava l'ente al pagamento delle somme, come specificate nel corso del giudizio, con interessi legali, danni da svalutazione monetaria e spese. A seguito di gravame della s.p.a. Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Napoli, con sentenza dell'8 gennaio 2000, dichiarava inammissibile l'appello e condannava la suddetta società al pagamento delle spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che l'atto di appello doveva considerarsi tardivo perchè depositato in cancelleria solo in data 30 giugno 1995, e cioè ben oltre il termine breve dalla data di notifica della sentenza impugnata, effettuata -come eccepito dall'appellato - in data 21 ottobre 1994 nei confronti dell'avv. Silvestro, procuratore domiciliatario in primo grado delle Ferrovie dello Stato s.p.a., non avendo alcuna influenza il fatto che la sentenza portasse o meno la ovvero che la notifica fosseformula esecutiva avvenuta o meno ai fini dell'esecuzione, non essendo rilevante il fine per il quale la notifica viene di volta in volta richiesta. Avverso tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi - propone ricorso per GA UR cassazione affidato ad un unico articolato motivo. IO CA non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la s.p.a. Ferrovie dello Stato deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 324 c.c. e 2909 c.c.. Rileva al riguardo la ricorrente che il Tribunale di Napoli su suo ricorso si era già pronunciato sulla stessa questione e tra le stesse parti. Ed infatti, per un mero errore, la società aveva impugnato due volte la sentenza di primo grado ed una volta relativamente al giudizio in oggetto - tardivamente. Precisa ancora che il Tribunale, con sentenza n. 346/96, ha riformato la sentenza del primo giudice e che detta sentenza, che ha quindi rigettato la domanda del lavoratore, è passata in giudicato per essere stato respinto il ricorso per cassazione proposto contro di essa dal Cantinť. Il ricorso è inammissibile. Al di là della considerazione che la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un giudicato di cui non ha dato prova e che, per quanto evidenziato da questa Corte, non è rilevabile nella sede di legittimità (cfr al riguardo Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2001 n. 15978), va evidenziato come nella fattispecie in esame il ID OB ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo la s.p.a. Ferrovie dello Stato censurato in alcun modo la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il gravame da essa società proposto nei confronti del CA. Ed, invero, la ricorrente Ferrovie dello Stato, lungi dal contestare l'assunto del Tribunale di Napoli, ne finisce per riconoscere l'esattezza, allorquando, al fine di ottenere l'accoglimento della sua richiesta, dà per presupposto la tardività dell'appello. Nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione, stante 3 1 la mancata costituzione di IO CA.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso. Nulla la Corte dichiara sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Кисельо Учезн длитьslo Volu ✓ CELLIERE stato in ricelleria oggi 8.01 2002 CANCE LIERE 9 I 0 A 3 1 D S 9 , . S T A O : R T L , N L A ' A O L 3 S B L E 7 I E - P D S 8 D - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A I G D M A G I E E , O A L T O D T R I E A T R L T S I I L N D G E E E S D O R E