Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17707 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI 389 ART. 23 L. 24-11-1981 A modifiche al sistema penală UBBLICA ITALIANA 17707/0 2 LA CORTE SUIRE A CASSAZIO Oggetto SANZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20066/99 Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI Cron. 41675 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 27/06/2002 Consigliere Dott. NO SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM RU, I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA, il secondo in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ANTONIO MONZINI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PROVINCIA DI PADOVA;
- intimata - del Tribunale di PADOVA,avversO l'ordinanza 2002 depositata il 07/07/99; 1473 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio ex art. 375 cpc, accolga il ricorso con le pronunce di legge. Svolgimento del processo 1 LO NO e I Viaggi del Ventaglio s.p.a., con ricorso depositato il 28 maggio 1999, impugnavano dinanzi al Tribunale di Padova un'ordinanza-ingiunzione con la quale al LO era stato ingiunto il pagamento di lire 10.000.000. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 7 lu- glio 1999, notificata il 14 luglio 1999 ai ricorrenti, rilevato che essi non avevano dato la prova del giorno in cui avevano avuto la notifica dell'ordinanza- ingiunzione, ritenendo che fosse loro onere fornire ta- le prova a pena di inammissibilità del ricorso, non fissava l'ufienza di prima comparizione, ma dichiarava la inammissibilità dell'opposizione. LO NO e I viaggi del Ventaglio s.p.a., con atto notificato il 25 ottobre 1999 alla Provincia di Padova, proponevano ricorso a questa Corte, formu- lando fordue motivi di impugnazione. La parte intimata 2 non ha presentato difese. La causa é stata fissata per la decisione in ca- mera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulle conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, deducendosi che detto articolo prevede per l'opponente l'onere di allegare al ricorso l'ordinanza impugnata, ma non anche la relata di notifica, mentre l'art. 23 prevede che il giudice dichiari la inammissibilità del ricorso in li- mine litis unicamente in caso di tardività del ricorso, cioè ove tale tardività risulti dagli atti. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di mo- tivazione circa la prova della tardività del ricorso, essendo questo tempestivo secondo quanto risulta da do- cumentazione allegata al ricorso per cassazione. Il ricorso é manifestamente fondato in relazione al primo motivo. Questa Corte infatti, con sentenza a sezioni unite (28 gennaio 2002, n. 1006), ha statuito che in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della 3 notifica del provvedimento opposto non costituisce pro- dell'opposizione, tale da va della non tempestività di inammissibilità del giustificare la dichiarazione ricorso in limine litis ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981, postulando tale provvedi- mento una prova certa della tardività dell'opposizione. Ne consegue che il ricorso va accolto in relazio- al primo motivo, con assorbimento del secondo e la ne ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, che decidera ✓ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa l'ordinanza impu- gnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Pado- va in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) (Rosariope Musis) Recy unis Эгои CORTE SUPREMA CASSAZIONE Pyara Sesione Civile ancelleria Luisa Passinetti Depositato 12 DIC. 2002 IL CANCELLIEGE