Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di opposizione all'ordinanza/ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2002, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MA DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo PROTO - rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. MA Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DESA LU RI, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LODOVICO DI BENEDETTO, PIER LUIGI CIAMMAICHELLA, giusta delega a margine per il primo, per il secondo giusta procura depositata in data 7/11/2001;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI PESCARA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del OR di PESCARA, depositata il 22/02/97, R.G. 516/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. UC MA LLOS, con ricorso al OR di Pescara depositato il 22 febbraio 1997, propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di lire 434.000 per violazione dell'art. 143, 12° comma, del codice stradale.
Il OR, con provvedimento in calce al ricorso, dichiarò l'inammissibilità del ricorso stesso, in base al rilievo che dalla documentazione prodotta non risultava che l'ordinanza-ingiunzione fosse stata notificata il 24 gennaio 1997, come dedotto dal ricorrente.
Avverso questa decisione il LLOS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
Con ordinanza del 5 ottobre 1999 la Terza Sezione civile ha trasmesso gli atti del processo al Primo Presidente, che ne ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto di giurisprudenza, esistente nell'ambito delle sezioni semplici, sugli effetti derivanti dalla mancata allegazione al ricorso in opposizione della copia dell'ordinanza notificata. Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso il LLOS lamenta che il OR, dichiarando inammissibile il ricorso in opposizione da lui proposto, non abbia considerato che, secondo l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, alla mancata allegazione dell'ordinanza-ingiunzione non consegue alcuna sanzione, essendo possibile ovviare all'omissione e, comunque, valutare la tempestività dell'opposizione in base alla documentazione prodotta dall'amministrazione opposta. E rileva che nella specie con l'atto di opposizione era stata prodotta copia dell'ordinanza inviata a mezzo del servizio postale, mancando unicamente la busta e non contenendo l'ordinanza alcuna relata.
2. La questione che la censura propone - se alla mancata allegazione dell'ordinanza notificata al ricorso proposto ex art. 22 l.689 del 1981 consegua o non la inammissibilità della opposizione - è stata oggetto di contrastanti pronunce da parte di questa Corte. Un primo orientamento è costituito dalla sentenza 10 marzo 1993, n. 2898. Nel rigettare il ricorso avverso la decisione pretorile che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, la Corte ha osservato che l'art. 22, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, disponendo che al ricorso deve essere allegata l'ordinanza notificata, "consente al pretore di accertare immediatamente se il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione, termine che decorre dalla notifica dell'ordinanza, sia stato o meno osservato. Ed infatti, come si desume dai primi due commi del successivo art. 23, il pretore, dopo il deposito del ricorso, è tenuto ad accertare previamente la tempestività del medesimo, dichiarandolo nell'ipotesi negativa inammissibile, con l'ordinanza ivi prevista". Secondo questo orientamento, incombe, quindi, all'opponente provare la tempestività del ricorso, e, in assenza di tale prova, il giudice dell'opposizione deve dichiarare con ordinanza inammissibile il ricorso, a norma dell'art. 23, primo comma, l. 689 del 1981. Il rigore di questi principi risulta attenuato nella successiva sentenza del 1° giugno 1994, n. 5327. Nella fattispecie il pretore aveva dichiarato inammissibile il ricorso, perché non era stata allegata l'ordinanza notificata, e la prova della tempestività del ricorso era emersa per effetto della produzione documentale da parte della Prefettura. La Corte ha osservato che l'allegazione al ricorso dell'ordinanza notificata non è prevista a pena di inammissibilità, ma "è finalizzata all'accertamento della tempestività del ricorso, onde costituisce onere del ricorrente che voglia evitare il provvedimento di inammissibilità, da pronunciare non per il fatto che al ricorso non sia stata allegata l'ordinanza notificata, ma per il fatto sostanziale che il ricorso non risulti proposto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica". Il pretore aveva collegato la inammissibilità del ricorso alla mancata allegazione dell'ordinanza notificata, sotto il profilo che era così impedito di verificarne la tempestività. La Corte ha rilevato che "tale impedimento però, se era sussistente nel momento in cui il ricorso è stato presentato, più non esisteva al momento della sentenza impugnata, poiché la prefettura aveva prodotto l'ordinanza-ingiunzione notificata, onde il pretore era in grado di accertare, attraverso l'esame di tale atto, se il ricorso era o meno tempestivo".
Secondo un successivo indirizzo, inaugurato dalla sentenza 13 marzo 1996, n. 2084, la mancata allegazione non costituisce di per sè prova della non tempestività del ricorso, che possa giustificare la dichiarazione di inammissibilità con ordinanza pronunciata in limine litis, "perché questo provvedimento presuppone l'esistenza di una prova inconfutabile, e non di una mera difficoltà di accertamento della tempestività". E, "ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (che deve svolgersi anche d'ufficio) della tempestività, il ricorso deve essere dichiarato con sentenza inammissibile" (Cass. 2084/1996). In base a quest'ultimo indirizzo, l'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 23, primo comma, può essere, dunque, pronunciata unicamente quando sia stata raggiunta la prova della tardività della notificazione, salva restando la declaratoria di inammissibilità con sentenza allorché permanga l'incertezza sulla data della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Ulteriore corollario è che il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, anche quando non risulti positivamente, tramite il controllo dell'ordinanza notificata, la tempestività dell'opposizione.
A tali principi si sono conformate tutte le successive pronunce emesse da questa Corte (Cass. 2 settembre 1996, n. 8017; Cass.10 marzo 1997, n. 2138; Cass.8 agosto 1997, n. 7385; Cass. 25 agosto 1997, n. 7952; Cass. 29 ottobre 1998, n. 10802; Cass.10 luglio 1999, n. 8276).
3. Ritiene il Collegio che il contrasto denunciato debba essere composto secondo le indicazioni dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente, sulla base delle considerazioni seguenti. I primi tre commi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, disponevano:
"Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata." I primi due commi dell'art. 23 disponevano:
"Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto (...)".
Come risulta dal tenore delle disposizioni riportate, non è, dunque, prescritto che la ordinanza notificata sia allegata al ricorso a pena di inammissibilità. Negli stessi termini dispongono gli artt. 22 e 23 nel testo modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 97 e seg.), che ha innovato quanto alla competenza per il giudizio di opposizione, ma non ha inciso sul meccanismo processuale disegnato dal legislatore del 1981.
La sanzione di inammissibilità neppure può essere ricavata in via di interpretazione sistematica, perché la fissazione dell'udienza di comparizione, quando il ricorso è tempestivamente proposto (art. 23, secondo comma), e la pronuncia di inammissibilità se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22 (art. 23, primo comma), rispondono (come altre disposizioni della stessa legge) all'intento di semplificare il processo e di evitare un inutile dispendio di attività processuale, quando il ricorso sia proposto oltre il termine consentito. E il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività del deposito e di dichiarare la inammissibilità del ricorso tardivo non è correlato alla (sola) mancata allegazione al ricorso dell'ordinanza notificata, ma alla intempestività comunque risultante dagli atti acquisiti al processo. L'onere di allegazione non è, infatti, previsto a pena di decadenza;
sicché la dichiarazione di inammissibilità potrà intervenire anche successivamente alla fase preliminare, nel contraddittorio delle parti, ed essere dichiarata con sentenza: sia che la intempestività risulti per tabulas, a seguito del deposito degli atti da parte dell'autorità che emesso il provvedimento opposto, sia che permanga e diventi definitiva l'impossibilità di verificare la tempestività del ricorso.
Questa interpretazione trova conforto anche nella relazione ministeriale all'originario disegno di legge n. 1799 del 1977, in tema di modifiche al sistema penale, presentato dal Governo nella VII legislatura (in cui la fissazione dell'udienza di comparizione era prevista dopo l'acquisizione della documentazione dell'amministrazione), la quale esplicitamente escludeva (&10) che al solo mancato deposito dell'ordinanza-ingiunzione dovesse conseguire la pronuncia di inammissibilità del ricorso, "potendo il provvedimento essere sempre chiesto all'autorità che lo ha emesso (...), parte convenuta del giudizio di opposizione".
4. In conclusione, la legge limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito. E poiché il OR nella specie non si è attenuto al principio enunciato, ma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente non risultava che l'ordinanza impugnata fosse stata notificata nel termine dallo stesso indicato, il ricorso deve essere accolto. Per conseguenza, va cassata l'ordinanza impugnata, e la causa rinviata per l'esame del merito ad altro giudice.
5. Il giudice del rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Pescara, quale giudice unico di primo grado, al quale sono state trasferite le competenze del pretore. Irrilevante essendo il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha attribuito (art. 98) al giudice di pace la competenza per il giudizio di opposizione per le violazioni previste dal codice stradale, in quanto questa disposizione non è applicabile ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore. Invero, come questa Corte ha già rilevato in altra fattispecie (Cass. S.U. 10 agosto 2000, n. 562), il d.lgs. 507/1999, non contiene disposizioni transitorie (per le violazioni diverse da quelle depenalizzate dalla stessa legge), ed occorre, quindi, applicare l'art. 5 c.p.c., derogato, invece, dalle disposizioni transitorie della normativa sul giudice unico (artt. 132-136 d.lgs. n. 51 del 1998), coerenti con la soppressione dell'ufficio del pretore e con il trasferimento delle relative competenze al tribunale.
Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pescara.
Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 22 novembre 2001, in Roma. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002