Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2002, n. 1006
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Sentenza 28 gennaio 2002

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In tema di opposizione all'ordinanza/ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2002, n. 1006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1006
    Data del deposito : 28 gennaio 2002

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