Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA UPREMA7/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIA O LA CORTI Ο Oggetto formitura merci SE CON SECONDA CIVILE hizi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3734/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Ugo Consigliere Cron. 1933 RIGGIO Consigliere Rep. 1849 Dott. Antonino ELEFANTE Rel. Consigliere Ud. 07/02/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET CC SPA, in persona del legale rappresentante Sig. IE CC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo difende CORT SALIN unitamente all'avvocato MAZZOTTI LUCIO, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE - ricorrente 3000 pe 6 APR. 2001
contro
OFFICINA MECCANICA ER LD & C snc, in persona di LD ER, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIAS 2001 VIA G MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato 238 GARGANI BENEDETTO, che lo difende unitament e -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato BENUSSI FERMO, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva Sargann dal Sig. 24 controricorrente per Hit 2001.. avversO la sentenza n. 11326/98 del Tribunale di il IL CANCELLIERE MILANO, depositata il 19/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFIC Paolo FIORE;
Richiesta copia-legale udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore dal Sig. HACESCA per dirt Bar +2 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso BUH 2001 IL CANCELLIERE per il rigetto del ricorso. LIRE 1500 ANCELLER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio da: Sig MARESCH 0993645 300x per dirint: 8 GIU. 2001. IL CANCELLIERE 0993650 LIRE 5000 CANCELLERIA DIRITTI AD470532 CANCELLERIA LIRE 5000 DIRITTI CANCELLERIA AD470533 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20/21 ottobre 1993, il Pretore di Milano rigettava l'opposizione proposta dalla CC IE s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo del 20 luglio 1990, con cui aveva ingiunto ad essa società di pagare alla Officina Meccanica AT LD & C. s.n.c. la somma di lire 1.578.800, a titolo di corrispettivo per fornitura merce. La società CC IE interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 28 aprile/19 ottobre 1998, il Tribunale di Milano rigettava il gravame, segnata- mente argomentando -al pari del giudice di primo grado- la tardività della denuncia dei vizi della fornitura di merce, di cui al decreto ingiuntivo opposto e raffigurata nella fattura n. 158/89, e sottolineando poi la mancanza di prova in ordine ai pretesi vizi della merce fornita. Per la cassazione di tale sentenza, la società CC IE ha proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati anche con successiva memoria. La società Officina Meccanica AT LD & C., cui il ricorso è stato notificato il 12 febbraio 1999, ha resistito con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, denunciando la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1513 C.C. e dell'art. 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizi di omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare e/o erroneamente valutato il materiale probatorio, dai documenti prodotti alle prove testimoniali dedotte, tutte concludenti quanto a tempestività della denuncia dei vizi della t compravenduta ed а sussistenza di essi merce (vizi). Al riguardo, espone una ricostruzione dei rapporti intercorsi con la controparte e sottolinea che i vizi della merce erano occulti, dato questo- che la sentenza impugnata avrebbe ignorato, così erroneamente pervenendo all'affermata intempestivi- tà della relativa denuncia. Le censure esposte non hanno pregio. In primo luogo, infatti, al di là delle formali prospettazioni di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, esse censure si risolvono in sostanziale e in sede una di legittimità non consentita richiesta di riesame 4 del merito della causa, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che il giudice di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lui riserva- ta, dandone adeguato e coerente conto. In secondo luogo, così come formulate in ricorso, esse censure mancano di indicare lo specifico contenuto dei documenti prodotti e dei dedotti e non ammessi capitoli di prova testimoniale, così precludendo al riguardo il necessario controllo di decisività, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenu- te in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa supplirsi con indagi- ni integrative o con elementi ricavati aliunde (v. ex plurimis Cass. n. 1988/98, n. 5742/95, n. 629/95 e n. 9928/94). In terzo luogo, e con riguardo particolare alla censura relativa al dato dei vizi occulti, che si vuole ignorato dal giudice di merito, essa censura involge una questione nuova, in quanto tale inam- missibile in sede di legittimità, posto che la sentenza impugnata non ne fa alcuna menzione e la ricorrente neppure prospetta di averla sollevata 5 nel giudizio di merito. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore della controricorrente, liquidate in lire 173.300, oltre lire 800.000 per onorari. Così deciso il 7 febbraio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil cons. est. Il presidente Franck Tarltone Z Roma 6 APR. 20901 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 40000 290000 France Catania UFFICIO DELLE 4 MAG. 2001 4.ELLE EMIRATE ROMA N Registrato in data 22440 versate S 290.000 DUECENTONOVANTAMIA vi p. li Dirigente Arca PFO) (D.ssa Maria Grazia Giudiziari li Responsabile Servizio 400 (Dr. M. RACZICHINI)